Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 dicembre 2016, n. 25371

Inps - Quota di pensione di anzianità - Restituzione - Incumulabilità tra reddito da lavoro dipendente e trattamento pensionistico - Risarcimento del danno - Indebiti versamenti IRPEF.

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di L'Aquila R. D., già dipendente del Banco di Napoli fino al 29.11.1992 e da tale data titolare di pensione, agiva nei confronti dell'INPS e di INTESA SAN PAOLO spa, subentrata al Banco di Napoli, per l'accertamento della infondatezza della pretesa dell'INPS alla restituzione della quota di pensione di anzianità percepita a carico dell'ente previdenziale per il periodo da gennaio 1994 ad agosto 1996, in cui egli aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro dipendente con la banca di Credito Cooperativo di Atri, per la pretesa incumulabilità tra reddito da lavoro dipendente e trattamento pensionistico.

Chiedeva altresì accertarsi il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti INTESA SAN PAOLO spa, subentrata al Banco di Napoli, a causa degli indebiti versamenti IRPEF. L'Istituto bancario proponeva nei confronti del ricorrente domanda riconvenzionale subordinata di restituzione della pensione.

Il Giudice del Lavoro rigettava la domanda principale e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 24.3-24.6.2011 (nr. 306/2011), rigettava l'appello del pensionato.

Premetteva che fino al 1990 i dipendenti del Banco di Napoli erano soggetti ad un regime previdenziale esclusivo dell' AGO con regole determinate dagli accordi aziendali, fissati tempo per tempo nel regolamento aziendale.

Per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico- attuata con legge delega 30 luglio 1990, n. 218 e decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357- era stata disposta la iscrizione dei dipendenti degli stessi istituti di credito alla assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, nella gestione speciale contestualmente istituita, con decorrenza dall'1° gennaio 1991.

Nel nuovo regime previdenziale il debito pensionistico gravava non solo sul datore di lavoro ma anche e soprattutto sull'INPS.

La legge prevedeva la garanzia della conservazione del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi in favore degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990.

La differenza rispetto alla pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale veniva posta a carico del banco, che così assumeva l'obbligo di un trattamento integrativo della pensione AGO.

Il trattamento erogato dall'INPS teneva conto dei requisiti pensionistici già maturati nel precedente regime esclusivo e quindi anche del trattamento di miglior favore; nella fattispecie di causa si era tenuto conto dei cinque anni di incentivo all'esodo che erano valsi a maturare al pensionato il requisito di anzianità ( nella specie anni 38, mesi 4 e giorni 29 di contributi).

Da ciò la inconferenza delle censure sollevate riguardo al preteso diritto a percepire un trattamento pensionistico solo a carico del regime previdenziale aziendale- (sull'assunto che la contribuzione figurativa valesse ai soli fini della previdenza aziendale) - per difetto del requisito contributivo di accesso alla pensione INPS.

La controversia riguardava invece la applicabilità alla fattispecie di causa della disposizione dell'articolo 10 comma ultimo DL 17/1983, che- richiamando per il personale statale l'articolo 22 legge 153/1969- vietava di cumulare la pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Tale disposizione era applicabile ai dipendenti del Banco di Napoli ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato T all'articolo 39 L. 486/1895, che aveva previsto che le pensioni dei dipendenti del Banco fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. Il regolamento interno del Banco di Napoli richiamava tale previsione, rendendone incontrovertibile la applicazione.

Correttamente la sentenza aveva ritenuto l'INPS unico soggetto legittimato a richiedere l'indebito.

La buona fede e la carenza di dolo non potevano essere invocate dal pensionato a fondamento della irripetibilità dell'indebito, perché riguardavano la diversa ipotesi di indebita percezione determinata da un errore dell'ente erogatore.

Sulla pretesa di risarcimento del danno formulata in via subordinata nei confronti di INTESA SAN PAOLO doveva essere confermata la statuizione di difetto di giurisdizione per carenza di specificità del motivo d'appello; ciò anche alla luce della dipendenza della domanda risarcitoria dalla asserita percezione del solo trattamento pensionistico aziendale, che, diversamente dal trattamento INPS, era esente dalla tassazione per il 12,50%: tale prospettazione era superata, per quanto esposto in sentenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. D. articolando sei motivi Resistono con controricorso INPS ed INTESA SAN PAOLO spa, già SAN PAOLO IMI spa.

Il ricorrente ed INTESA SAN PAOLO hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione della legge 218/1990 e degli articoli:

- 1, 2, 3, 4, 5, 7 D.Lvo 357/90

- 11 e 39 allegato T L. 486/1985

- 10 u.c. DL 17/1983

- 22 L. 153/1969

- 9 RDL 636/1939, come modificato dall'articolo 2 L. 218/1952

Ha esposto che dalla data di iscrizione alla Assicurazione Generale Obbligatoria (in prosieguo: AGO) in forza del D.Lvo 357/1990, il diritto al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale INPS seguiva i requisiti di età, anzianità assicurativa e contributiva previsti per l'AGO, ai sensi dell'articolo 2 co 5 D.Lvo 357/1990.

Il Banco di Napoli, che garantiva il mantenimento dei trattamenti di miglior favore dei precedenti regimi aziendali, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso D.Lvo, era tenuto ad erogare un trattamento:

- integrativo della pensione liquidata dall'INPS ove ricorressero i requisiti del regime AGO;

- ovvero sostitutivo della pensione INPS, per coloro che non avessero raggiunto i requisiti pensionistici previsti nel regime AGO.

Nel suo caso il trattamento erogato dal banco di Napoli era sostitutivo; egli non raggiungeva i requisiti AGO, all'epoca fissati per la pensione di anzianità in 35 anni di anzianità assicurativa e 1.820 contributi settimanali, in quanto aveva circa 33 anni di anzianità contributiva e 1.738 settimane di contributi.

Erroneamente il Banco di Napoli aveva comunicato all'INPS che ai 33 anni di anzianità assicurativa dovevano aggiungersi i 5 anni a lui concessi per l'incentivo all'esodo e ciò aveva determinato l'errore dell'INPS; infatti la anzianità riconosciuta nel regime aziendale era utile nell'AGO solo se conseguita entro il 31.12.1990 (articolo 2 co.3 DLVO 357/1990) mentre egli aveva usufruito dei cinque anni di contributi figurativi, come incentivo all'esodo, soltanto nell'anno 1992.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse della parte ricorrente alla impugnazione.

Il comma cinque dell'articolo 2 del Divo 357/1990 prevede che i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990 hanno diritto ai trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale INPS "secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, alla anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva".

Il ricorrente sostiene di non avere maturato tali requisiti e che erroneamente l'INPS li aveva riconosciuti; l'errore consisteva nell'avere considerato anche i cinque anni di anzianità figurativa derivanti dalla adesione all'esodo incentivato, che, invece, assume il ricorrente, non rilevavano nel regime INPS ma solo nel regime aziendale.

Il ricorrente dunque non contesta che, come accertato nella sentenza impugnata, nella posizione previdenziale ordinaria si era tenuto conto dei cinque anni di incentivo all'esodo, con conseguente maturazione di una anzianità assicurativa di 38 anni , 4 mesi e 29 giorni e che gli veniva erogata una pensione di anzianità INPS sulla base della suddetta ( ed asseritamente erronea) anzianità assicurativa.

Tanto premesso, il ricorrente non ha alcun interesse a far valere la erroneità della erogazione per il mancato possesso dei requisiti pensionistici previsti dall'AGO; dall'eventuale errore dell'INPS, infatti, non deriverebbe la cassazione della sentenza, giacché l'INPS resterebbe legittimato a richiedere la restituzione dell'indebito. La sua legittimazione sussisterebbe, anzi, non solo sotto il profilo della incumulabilità della pensione INPS liquidata con il reddito da lavoro dipendente ma anche, più a monte, sotto il profilo concorrente della mancata maturazione dei requisiti pensionistici INPS.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione degli articoli:

- 39 L. 486/1895

- 11 all. T L. 486/1895 -10 uc DL 17/1983 -22 L. 153/1969 -10 c. 8 DLgs 503/1992 -130 DPR 1092/1973

- 1362 cc. con riferimento all'articolo 100 del regolamento interno del trattamento di quiescenza del personale del Banco di Napoli del 1988 ed al protocollo di intesa del 31 gennaio 1991 sulla materia pensionistica.

Il ricorrente ha assunto la inapplicabilità nei propri confronti del divieto di cumulo tra retribuzione da lavoro dipendente e pensione asserendo:

1) che l'articolo 10 uc DL 17/1983 non costituiva norma generale per il personale civile dello Stato ma norma relativa al solo personale avente diritto, nell'ambito della platea dei dipendenti statali, alla indennità integrativa speciale.

2) In ogni caso, che la normativa statale poteva applicarsi nel regime sostitutivo soltanto in assenza di una normativa regolamentare interna e che esisteva una normativa regolamentare interna, rappresentata dal Protocollo di Intesa del 31 gennaio 1991 sulla materia pensionistica (richiamato nella memoria difensiva del primo grado avverso la domanda riconvenzionale di INTESA SAN PAOLO e prodotto come allegato 4 alla memoria): tale protocollo prevedeva che i dipendenti privi dei requisiti per ottenere il trattamento pensionistico a carico dell'INPS rimanevano esenti dal divieto di cumulo nell'arco di tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'INPS, in quanto soggetti esclusivamente al regime aziendale.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente ha lamentato- ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cpc- omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Ha dedotto l'omesso esame da parte della Corte di merito di una fonte regolamentare interna, il protocollo di Intesa del 31 gennaio 1991 sulla materia pensionistica, che consentiva il cumulo tra la pensione ed il reddito da lavoro dipendente nonostante la precisa allegazione e la relativa produzione documentale.

I due motivi, in quanto parzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente; gli stessi sono infondati.

La questione di diritto posta con il secondo motivo è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2002, n. 17655) che ha operato una ricognizione delle norme cui va data continuità.

Giova premettere che l'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 richiamava come parte integrante della legge medesima l'allegato T, contenente disposizioni riguardanti i due banchi di Napoli e di Sicilia; tale Allegato, all'art. 11 primo comma, prevedeva espressamente che le pensioni fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Il disposto del citato art. 11 subiva un ridimensionamento per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dei due Banchi- e della relativa normativa- in conseguenza dell' acquisito carattere da parte degli stessi di enti pubblici economici.

Come affermato in plurime pronunzie dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 maggio 1996 n. 4543, Cass. 7 aprile 1992 n. 4219, Cass. 11 aprile 1987 n. 3653) per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro al rinvio alla normativa sulle pensioni degli statali (di cui al citato art. 11) restava assegnata una duplice funzione:

- di garanzia del minimo, nel senso che il trattamento pensionistico attribuito ai dipendenti delle due banche non poteva essere inferiore a quello dei dipendenti statali;

- di supplenza ed integrazione della disciplina regolamentare interna dei due Istituti.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato i suddetti principi di diritto ed ha accertato, con statuizione non investita dagli attuali motivi di ricorso, che il regolamento interno del Banco di Napoli richiamava e reiterava la disposizione dell'articolo 11 dell' allegato T legge 486/1895.

Correttamente pertanto il giudice dell'appello,in applicazione dei principi sopra esposti, ha affermato che la disciplina applicabile ai dipendenti del Banco di Napoli era esattamente quella del personale statale, nella specie in funzione suppletiva della disciplina contrattuale.

L'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione dell'articolo 10 DL 17/1983 non era di generale applicazione per gli impiegati dello Stato (perché si riferiva soltanto al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale) e, pertanto, non era compresa nel rinvio di cui all'articolo 11 comma 1 allegato T alla legge 486/1895 è infondato, in quanto la voce retributiva della indennità integrativa speciale era di generale applicazione per il personale statale anteriormente alla privatizzazione del pubblico impiego.

Quanto alla valenza del protocollo di intesa del 31 gennaio 1991, posto a fondamento del secondo motivo (sotto il profilo della violazione di norme di diritto) e del terzo motivo (sotto il profilo del vizio della motivazione), deve puntualizzarsi che la regola della contrattualizzazione del regime pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli e dell'utilizzo del regime delle pensioni statali solo in funzione di garanzia ed in funzione suppletiva della disciplina contrattuale, di cui si sopra si è detto, era applicabile soltanto fino all'1.1.1991, momento del passaggio dei dipendenti del Banco di Napoli al regime AGO, ai sensi del DLvo 357/1990.

Il protocollo sottoscritto dal datore di lavoro in data 31 gennaio 1991 non poteva, dunque, derogare alle previsioni del D.Lvo 357/90.

Per quanto si rileva dalla stessa analisi dei due motivi, il protocollo, piuttosto, chiariva la disciplina del trattamento pensionistico erogato dal Banco di Napoli in base alle previsioni di legge.

Nella fattispecie di causa tale chiarimento è comunque ininfluente, poiché (come si è detto anche nell'esame del primo motivo) si discute della ripetizione della pensione erogata dall'INPS - gestione speciale e non della ripetizione di un trattamento aziendale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell'articolo 360 nr. 5- insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, consistente nel difetto di legittimazione dell'INPS a pretendere la ripetizione dell'indebito, giacché la pensione da lui percepita era stata corrisposta dal datore di lavoro secondo un regime esclusivo dell'AGO.

Il ricorrente ha esposto che la questione era stata sollevata con l'atto di appello, nel quale si era anche evidenziato che il banco di Napoli aveva avanzato la domanda di restituzione soltanto con la memoria di costituzione nel primo grado, notificatagli in data 28.2.2008, quando il diritto alla ripetizione si era estinto per prescrizione.

Sul punto la sentenza si era limitata ad affermare che era l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'indebito, non rilevando nei confronti del pensionato i rapporti interni tra INPS ed enti creditizi.

Tale assunto non era pertinente- ha asserito il ricorrente- giacché la prestazione nel suo caso era erogata esclusivamente dal banco di Napoli, per quanto esposto con il primo motivo.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha infatti esaminato il fatto oggetto del dedotto vizio di motivazione laddove ha affermato che era infondata la difesa del pensionato relativa al mancato possesso del requisito contributivo per accedere alla pensione INPS ed al diritto a percepire un trattamento pensionistico solo a carico del regime previdenziale aziendale. Tale motivazione non presenta vizi logici, in quanto è fondata sull'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti di causa, da cui risultava il riconoscimento del requisito assicurativo e contributivo previsto per la pensione di anzianità INPS.

La infondatezza del motivo emerge poi , sotto il profilo della mancanza di decisività, anche da quanto esposto in riferimento al primo motivo, cui si rinvia.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 c.p.c.- la violazione dell'articolo 52 della legge 88/1989, come interpretato dall'articolo 13 L. 412/1991.

La censura investe il rigetto della domanda subordinata di irrepetibilità dell'indebito ai sensi dell'articolo 52 L. 88/1989, in ragione della assenza di dolo.

La sentenza aveva affermato trattarsi di una eccezione inammissibile di errore di diritto e, comunque, che la assenza di dolo veniva in considerazione solo nella diversa ipotesi di indebito previdenziale dovuto ad un errore dell'ente erogatore.

Il ricorrente ha dedotto,con vari argomenti, il suo stato di assoluta buona fede circa la percezione di un trattamento esclusivamente aziendale, non soggetto a divieto di cumulo.

Il motivo è fondato, seppure nei termini di cui segue.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il pensionato appellante aveva richiesto in via subordinata al giudice dell'appello di accertare la non - ripetibilità dell'indebito anche per carenza di dolo.

La parte ricorrente assume la violazione della disciplina dell'articolo 52 legge 88/1989.

La disciplina dell'indebito applicabile nella fattispecie di causa non è tuttavia quella di cui alla norma suddetta.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. Cass S.U. n. 1315/1995), l'elemento costitutivo della fattispecie legale della irripetibilità dell'indebito previdenziale è l'obbligo di restituzione, che sorge ex lege, con effetto istantaneo, dal momento dell'indebito; sicché è al momento dell'esecuzione del pagamento- poi risultato indebito- che si deve fare riferimento per stabilire quale sia la legge applicabile.

I pagamenti indebiti di cui si tratta avvenivano tra gennaio 1994 ed agosto 1996 ; la disciplina dell'indebito è pertanto quella di cui:

- all'articolo 1 L. 662/1996, commi 260- 265, per i pagamenti avvenuti anteriormente all'1 gennaio 1996

- all'articolo 38 L. n. 448/01, commi 7-10, per i pagamenti successivi.

Le due norme, aventi lo stesso contenuto, prevedevano che qualsiasi prestazione indebita fosse recuperabile - nel limite di 3/4 - ovvero irrecuperabile esclusivamente con riferimento alle condizioni reddittuali del percettore (Cass. SSUU n. 30/00, Cass. n. 14759/99, Cass. n. 9967/00, Cass. n. 2921/03).

Incidono, dunque, sul diritto al recupero unicamente i limiti di reddito e di restituzione indicati dalla norma citata .

La Corte territoriale affermando che l'indebito non era recuperabile poiché non derivava da un errore dell'ente erogatore ha falsamente applicato la diversa disciplina dell'articolo 52 legge 88/89; rientrava nella sua funzione giusdicente individuare la disciplina di legge applicabile, indipendentemente dalla qualificazione della domanda operata dal pensionato e pronunziarsi sulla domanda alla luce della corretta sussunzione delle fattispecie concreta.

6. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto violazione della giurisdizione e dell'articolo 112 c.p.c..

La censura investe la pronunzia sulla domanda, proposta nei confronti di San Paolo Imi spa, di risarcimento del danno derivato al pensionato dalla erronea qualificazione della pensione come pensione a carico (in parte) dell'INPS.

Il ricorrente ha dedotto che tale qualificazione non gli aveva consentito di godere del più favorevole regime fiscale previsto per le pensioni aziendali del Banco di Napoli (abbattimento dell'imponibile del 12,5%). Tale abbattimento era stato calcolato infatti su una quota di pensione di appena il 15% invece che sulla intera pensione.

Ha esposto che la statuizione del giudice dell'appello si fondava su due enunciati;

 - L'appellante non aveva specificamente impugnato la statuizione del Tribunale sul difetto di giurisdizione

- La domanda presupponeva la qualificazione del trattamento pensionistico come trattamento a carico del regime previdenziale del Banco di Napoli, qualificazione disattesa nella sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente, la sentenza impugnata poggia su due rationes decidendi autonome ( pur se, in verità, tra loro contraddittorie perché la prima confermativa della pronunzia di difetto di giurisdizione, la seconda, invece, presupponente la giurisdizione negata):

- 1) il difetto di specificità del motivo di appello;

- 2) la dipendenza della domanda risarcitoria dalla qualificazione del trattamento pensionistico percepito dal R. come trattamento aziendale ( invece che come trattamento a carico, in parte, della gestione INPS), prospettazione che era stata superata in sentenza.

Quest'ultima ratio decidendi è stata censurata con i primi due motivi di ricorso, cui si riporta lo stesso ricorrente: dal rigetto dei primi due motivi consegue, dunque, la definitività di tale autonoma e decisiva statuizione.

Conclusivamente, la sentenza deve essere cassata in accoglimento del quinto motivo e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della domanda di irripetibilità dell'indebito previdenziale alla luce della disciplina normativa applicabile.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quinto motivo; rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia- anche per le spese - alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.