Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 giugno 2019, n. 76

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

--------

(*) Decreto abrogato dall’art. 49, comma 8, lett. a), D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, a decorrere dal 5 febbraio 2020.

Capo I

Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali - Ministro e articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale

 

Art. 1

Organizzazione

 

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

Art. 2

Ministro e Sottosegretari di Stato

 

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

Art. 3

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

 

1. Il Ministero si articola in tredici uffici dirigenziali di livello generale centrali e undici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale.

2. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;

b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;

c) Direzione generale «Archivi»;

d) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;

e) Direzione generale «Musei»;

f) Direzione generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana»;

g) Direzione generale «Spettacolo»;

h) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;

i) Direzione generale «Organizzazione»;

l) Direzione generale «Bilancio»;

m) Direzione generale «Contratti e concessioni».

3. Presso il Segretariato generale operano i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

b) l'Unità per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi.

4. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero gli undici istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).

 

Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

 

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

 

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio Legislativo;

d) l'Ufficio Stampa;

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato ovvero con incarico di collaborazione coordinata e continuativa comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un Consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 10 in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresì, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale.

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.

11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 5

Ufficio di Gabinetto

 

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 10.

 

Art. 6

Ufficio Legislativo

 

1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

 

Art. 7

Ufficio Stampa

 

1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa e cura la comunicazione pubblica del Ministro. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale.

 

Art. 8

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

 

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo internazionale e europeo, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

 

Art. 9

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

 

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 

Art. 10

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.

2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 4, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina.

4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 4, comma 3, incluso un dirigente di livello non generale in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Organismo.

5. L'Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

Art. 11

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

 

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne è definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

Capo III

Amministrazione centrale

 

Art. 12

Segretariato generale

 

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Segretario generale assicura, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila su efficienza e rendimento degli stessi e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della propria attività. Il Segretario generale coordina le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione e alla Direzione generale Contratti e concessioni.

2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari distrettuali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza tra i direttori generali centrali e i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali centrali o dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero, ne sollecita l'attività e propone al Ministro la nomina, tra i dirigenti generali del Ministero, del titolare del potere sostitutivo;

d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni di carattere intersettoriale che esorbitino la competenza territoriale dei segretari distrettuali;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti;

g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 15, comma 2, lettera a), e 16, comma 2, lettera b);

h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sopranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice; raccoglie e coordina i dati forniti dalle direzioni generali centrali per l'espletamento dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);

l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari distrettuali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi europei diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi europei; coordina i rapporti con l'Unesco e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

n) coordina il Nucleo ispettivo e il programma annuale dell'attività ispettiva, sulla base degli indirizzi e delle determinazioni del Ministro;

o) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 29 e dai segretariati distrettuali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;

p) coordina l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE;

q) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;

r) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;

s) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;

t) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione, nonché di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice siano pubblicati nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;

u) svolge i compiti di autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

v) provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi di competenza del Ministro e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali;

z) assicura il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

aa) assicura il coordinamento in materia di politiche del turismo con il competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

bb) assicura il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione e informazione istituzionale, anche attraverso il sito web del Ministero e in raccordo con l'Ufficio Stampa.

3. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nei Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

6. Presso il Segretariato generale opera un Nucleo ispettivo cui sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, di cui un coordinatore, con funzioni ispettive, competenti anche, in via esclusiva, allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attività dei Segretariati distrettuali. I predetti dirigenti non possono svolgere, in nessun caso, attività di gestione amministrativa.

7. Presso il Segretariato generale operano con funzioni di supporto al Segretario generale i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) l'Unità per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi, che svolge compiti in materia di programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi, e in particolare:

1) cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero; promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, ciascuna nel proprio ambito di competenza, dell'attività amministrativa posta in essere dallo Stato nella tutela del patrimonio culturale; promuove e coordina la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, del patrimonio culturale nazionale;

2) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, che assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; da tale Unità dipendono gli Uffici speciali eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 7 costituiscono centri di costo del centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale.

 

Art. 13

Direzione generale «Educazione e ricerca»

 

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;

e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri percorsi formativi promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

i) predispone annualmente, su parere del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con le regioni, gli enti locali, le università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con il Segretariato generale, le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice, nonché degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;

t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

v) coordina le attività di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi;

z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per la grafica. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 14

Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»

 

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. 2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

c) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

g) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;

h) adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali;

i) adotta, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione dei casi di cui agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera h), i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, del Codice, previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni richiesti in prestito;

l) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice, nonché i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o beni culturali secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il direttore generale;

n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

p) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;

q) adotta le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi che interessino l'area di competenza di più Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

s) stipula, su proposta delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

t) formula la proposta, sentite le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese e dell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;

u) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attività e nei procedimenti amministrativi;

z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

aa) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta i provvedimenti che rientrano nell'area di competenza di più Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero ne delega l'adozione ad una di esse. Ai fini dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti che rientrano nell'area di competenza di più Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il Direttore generale può incaricare un Soprintendente di svolgere le attività di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte.

4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza è svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. Presso la Direzione generale operano l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, uffici non aventi qualifica dirigenziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e negli Uffici di esportazione, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.

 

Art. 15

Direzione generale «Archivi»

 

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività di tutela esercitata in materia di archivi dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, dall'Archivio centrale dello Stato, dall'Istituto centrale per gli archivi, dagli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, la Direzione generale:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 del Codice;

n) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice;

v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni archivistici, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;

z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con il Segretariato generale e la Direzione generale Organizzazione.

5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Archivi si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, nonché nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 16

Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»

 

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura, alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nei cui confronti esercita, limitatamente a tale ambito, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea dei medesimi beni per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;

g) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi ed enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

n) adotta i provvedimenti di concessione di contributi, ivi inclusi quelli previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, provvedendo alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, nonché alle ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

t) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice;

u) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni librari, e ne cura i diritti

patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;

v) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

5. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all'articolo 38, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 17

Direzione generale «Musei»

 

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione.

Sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le Direzioni territoriali delle reti museali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35. Con riferimento alle funzioni di valorizzazione svolte dalle Direzioni territoriali delle reti museali, dagli istituti e musei di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;

c) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

d) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; assicura il coordinamento delle attività delle Direzioni territoriali delle reti museali con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

e) favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali;

f) cura, anche tramite le Direzioni territoriali delle reti museali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e degli accordi con gli enti pubblici territoriali, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di ogni altro accordo di partenariato pubblico-privato;

g) cura la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede al monitoraggio e all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

h) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

i) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

l) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

m) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

n) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;

o) promuove, anche tramite convenzioni con regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione delle reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; favorisce la costituzione, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori delle Direzioni territoriali delle reti museali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

p) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 29, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

q) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali;

r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

s) redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;

t) elabora linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

v) elabora programmi pluriennali per la promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per la valorizzazione comune delle testimonianze del dialogo e degli scambi tra le culture artistiche italiana e straniere, favorendo in particolare la costituzione di reti museali integrate con musei e reti museali stranieri;

z) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, può autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d'ufficio o su richiesta dei direttori territoriali delle reti museali o dei direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;

aa) elabora indirizzi strategici e progetti relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali, anche in raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con le regioni;

bb) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero;

cc) individua, nell'ambito delle regioni nelle quali siano presenti più direzioni territoriali delle reti museali, quella incaricata a svolgere le funzioni da esercitare in modo unitario nel territorio regionale, in raccordo con le altre direzioni territoriali interessate.

3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza sui musei e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 29, comma 2 lettera a) e comma 3. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è esercitata d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 18

Direzione generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana»

 

1. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creatività contemporanea italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda.

Promuove interventi di rigenerazione urbana.

2. In particolare, il direttore generale:

a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;

b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e della moda contemporanee italiane;

c) promuove la conoscenza dell'arte e della cultura architettura, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;

d) promuove la creatività e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;

e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

f) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

g) vigila sulla realizzazione e svolge attività di censimento e catalogazione sulle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

h) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea;

i) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

l) promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione, catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e della moda e mappatura degli spazi urbani;

m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate allo svolgimento di attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

o) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 19

Direzione generale «Spettacolo»

 

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. In particolare, il direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche;

e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.

4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 20

Direzione generale «Cinema e audiovisivo»

 

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. In particolare, il direttore generale:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) ai sensi della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione dell'opera cinematografica ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

o) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 21

Direzione generale «Organizzazione»

 

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite.

Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero, ferme restando le competenze della Direzione generale Contratti e concessioni;

c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;

d) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

e) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

f) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

g) gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

h) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonché a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, con modalità telematiche o informatiche e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

i) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

l) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;

m) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca;

n) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;

o) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati distrettuali, nonché, d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 22

Direzione generale «Bilancio»

 

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di cui agli articoli 34 e 35 e dei segretari distrettuali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità;

c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

e) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

f) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;

g) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

h) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;

i) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

l) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

m) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

n) monitora e analizza l'utilizzo delle risorse da parte dei funzionari delegati del Ministero;

o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

s) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;

t) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresì le funzioni di vigilanza relativamente ai profili finanziari e contabili sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati, controllati o partecipati dal Ministero, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia;

u) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine ai benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

z) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni territoriali delle reti museali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.

3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.

4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art. 23

Direzione generale «Contratti e concessioni»

 

1. La Direzione generale Contratti e concessioni assicura il corretto ed uniforme esercizio dell'attività contrattuale da parte del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di appalti e concessioni, sia con riguardo agli altri rapporti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale. A tal fine, la Direzione svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell'adeguata strutturazione economica dei rapporti negoziali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) svolge le funzioni di stazione appaltante per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della sede centrale del Ministero;

b) svolge le funzioni di stazione appaltante per gli uffici periferici del Ministero per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che sono definiti con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;

c) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso;

d) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche mediante l'elaborazione di linee guida, bandi, capitolati e convenzioni-tipo;

e) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, mediante l'elaborazione di linee guida, bandi, convezioni e accordi-tipo;

f) provvede alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;

g) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo;

h) vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze degli uffici periferici in materia di appalti e concessioni, anche con riguardo all'effettivo rispetto dei limiti di valore e di oggetto fissati ai sensi della lettera b);

i) cura, d'intesa con la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione e la promozione della specializzazione tecnica del personale amministrativo preposto all'attività contrattuale del Ministero a livello centrale e periferico;

l) svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici;

m) cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici.

3. La Direzione generale Contratti e concessioni costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Contratti e concessioni si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Capo IV

Organi consultivi centrali

 

Art. 24

Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»

 

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto, o, informandone l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali con altri Stati in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.

9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

 

Art. 25

Comitati tecnico-scientifici

 

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;

b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;

c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;

d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;

e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;

f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari distrettuali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.

Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

 

Art. 26

Consiglio superiore dello spettacolo

 

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

2. Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle sezioni in cui esso è suddiviso.

3. Presso il Consiglio superiore dello Spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero.

Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.

 

Art. 27

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

 

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

 

Art. 28

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

 

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

 

Capo V

Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

 

Art. 29

Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

 

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

d) l'Istituto centrale per l'archeologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

f) l'Istituto centrale per gli archivi;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quale ufficio di livello dirigenziale generale: la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

4) l'Archivio centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura;

6) l'Istituto centrale per la grafica;

7) l'Opificio delle pietre dure.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese;

2) le Gallerie degli Uffizi;

3) la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea;

4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;

6) il Museo nazionale Romano;

7) il Parco archeologico del Colosseo;

8) il Parco archeologico di Pompei;

9) la Pinacoteca di Brera;

10) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) i Musei nazionali delle Marche;

3) i Musei nazionali dell'Umbria;

4) le Gallerie Estensi;

5) le Gallerie nazionali d'arte antica;

6) i Musei reali;

7) il Museo delle Civiltà;

8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

9) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

10) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

11) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

12) i Musei del Bargello;

13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

14) il Parco archeologico di Ercolano;

15) il Parco archeologico di Ostia antica;

16) il Parco archeologico di Paestum;

17) il Palazzo Ducale di Mantova;

18) il Palazzo Reale di Genova;

19) Villa Adriana e Villa d'Este.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati agli istituti o ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura.

Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti o musei di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma 3, lettera a), operanti nel territorio della stessa regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridenominare gli istituti o musei da essi regolati.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione della Soprintendenza speciale di cui al comma 2, lettera a) e degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

 

Capo VI

Amministrazione periferica

 

Art. 30

Organi periferici del Ministero

 

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c) gli Uffici di esportazione;

d) le Direzioni territoriali delle reti museali;

e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

g) gli Archivi di Stato;

h) le Biblioteche.

2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.

 

Art. 31

Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali

 

1. I Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali, uffici di livello dirigenziale non generale, svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro competenza.

2. Il segretario distrettuale, in particolare:

a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Segretariato generale;

b) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul territorio di competenza, provvedendo altresì all'individuazione dei relativi fabbisogni formativi;

c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui luoghi di lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro in modalità agile;

d) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale;

e) propone, mediante piani di azione e progetti territoriali coordinati a livello territoriale, strategie unitarie per l'efficientamento dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

f) svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b);

g) assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici, che svolgono le funzioni di stazione appaltante nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per la predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni rientranti nelle loro competenze; svolge attività di controllo e raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli uffici periferici;

h) svolge attività di supporto e consulenza agli uffici periferici del Ministero con riguardo ai rapporti di partenariato pubblico-privato nonché in materia di determinazione dei canoni concessori, sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo;

i) riferisce periodicamente al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;

l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici del Ministero relative alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai direttori generali centrali e al Segretario generale;

m) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana e, per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente;

n) dispone, su proposta della Soprintendenza competente, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice;

o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h);

p) concorda con i titolari degli uffici periferici le determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze di più Direzioni generali e rientranti nel proprio ambito territoriale.

3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e le attività culturali è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.

4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione; per quanto riguarda le funzioni relative all'esercizio dell'attività contrattuale, dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni.

5. I Segretariati distrettuali sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Art. 32

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

 

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) svolge le funzioni di tutela e catalogazione nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;

b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti di cui all'articolo 29, comma 3;

c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;

e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;

f) amministra, controlla e, sulla base dell'attività di indirizzo della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;

g) svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini;

h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

i) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

l) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice;

m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

n) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere l), m), n);

o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati, le trasmette al direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

p) propone, previa istruttoria, al direttore generale il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i), previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni richiesti in prestito;

q) esprime, informandone la Direzione generale, l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

s) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;

t) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;

u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, lettera t) e dall'articolo 35, comma 2, lettera n);

v) sottopone al direttore generale la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

z) risponde alla Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;

aa) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno cinque aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio architettonico; il paesaggio. L'incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente.

3. La responsabilità del procedimento avente ad oggetto l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla-osta è assegnata al responsabile di area competente per materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area.

Quando il provvedimento adottato si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e può essere rinnovato presso la stessa Soprintendenza di norma una sola volta.

5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che può prevederne l'articolazione in sedi distaccate, anche con competenze specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.

 

Art. 33

Uffici di esportazione

 

1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; con riferimento ai beni archivistici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal territorio nazionale, di ingresso nel territorio nazionale e di esportazione dal territorio dell'Unione europea delle cose che presentino interesse culturale e dei beni culturali, ivi inclusi i beni archivistici e librari, i cui proprietari risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio. Propongono l'acquisto coattivo delle cose di interesse culturale presentate per l'esportazione e vigilano per impedirne l'esportazione clandestina.

2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore dell'Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla base del parere tecnico reso da un'apposita Commissione costituita da tre funzionari del Ministero, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e assicurando un'adeguata rotazione. Quando il provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione, si applica l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Commissione di cui al comma 3 si pronuncia a maggioranza; nelle relative valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ciascun componente è tenuto ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 68, comma 4, del Codice.

5. L'incarico di direttore dell'Ufficio di esportazione è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Gli Uffici di esportazione sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che può prevederne l'articolazione in sedi distaccate.

 

Art. 34

Direzioni territoriali delle reti museali

 

1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione. A tali fini, il direttore territoriale delle reti museali riunisce periodicamente in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35, insistenti nel proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3.

2. In particolare, il direttore territoriale delle reti museali, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sovrintende alla gestione degli istituti di cui all'articolo 35, comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e ne è responsabile; svolge altresì le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza;

b) promuove la costituzione, nell'ambito territoriale di competenza, di un sistema museale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi del sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza;

d) sovrintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne la funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, interessati;

f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori;

g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35 aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Soprintendenza competente e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;

m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, e in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

n) promuove la definizione e la stipula degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché al fine di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, favorendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza;

o) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

p) stabilisce e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

q) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza degli istituti di cui all'articolo 35;

r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

s) promuove lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio;

t) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;

u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione, anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

3. Le Direzioni territoriali delle reti museali costituiscono centri di costo del centro di responsabilità «Direzione generale Musei».

4. Le Direzioni territoriali delle reti museali sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Art. 35

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

 

1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico e destinati alla pubblica fruizione sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo; compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di valorizzazione dei beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonché di tutela con riferimento ai beni mobili in loro consegna. I direttori dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale svolgono altresì, nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei e il loro ordinamento è regolato con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

4. Il direttore degli istituti di cui al comma 3, nonché dell'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'istituto, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

b) cura il progetto culturale dell'istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;

c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione generale Musei e la Direzione territoriale delle reti museali, nonché gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione;

d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;

e) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, la Direzione territoriale delle reti museali e le Soprintendenze;

f) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

g) autorizza le attività di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le modalità e le cautele da adottarsi in caso di attività di studio dei beni e materiali conservati nell'istituto e autorizza la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei materiali esposti o conservati presso l'istituto nei casi previsti dalla legge;

h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o deposito presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;

i) dispone, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

l) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

m) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;

n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria competenza ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;

o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

5. E' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con compiti amministrativi e gestionali presso gli istituti di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno individuati a tal fine in considerazione della loro particolare complessità organizzativa con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a) sono sottoposti all'attività di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela.

7. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b) sono sottoposti all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela.

8. Gli istituti di cui al comma 1 che non costituiscono uffici dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali.

9. Le attività di valorizzazione e gli standard relativi alla pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati in consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono sottoposti all'attività di indirizzo della Direzione generale Musei.

 

Art. 36

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

 

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel territorio di competenza. Esse provvedono altresì alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Assicurano altresì il coordinamento delle attività svolte dagli archivi di Stato anche ai fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna.

2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni generali, attività di tutela dei beni librari e archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;

b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarità e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice;

c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;

d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;

f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;

h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;

i) organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;

l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;

m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e delle biblioteche sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.

3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archivistico, il patrimonio bibliografico.

 

Art. 37

Archivi di Stato

 

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

3. Gli Archivi di Stato che non hanno natura di ufficio dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

 

Art. 38

Biblioteche

 

1. Le Biblioteche pubbliche statali, articolazioni della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

Art. 39

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

 

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.

 

Art. 40

Disposizioni sull'organizzazione

 

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

 

Art. 41

Norme transitorie e finali e abrogazioni

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e continua ad applicarsi l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto.

3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento del relativo incarico dirigenziale, le funzioni e i compiti della Direzione generale Contratti e concessioni sono svolte dalla Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

4. Fino all'adozione del decreto ministeriale non regolamentare di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), gli uffici periferici di cui all'articolo 30 possono provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia e svolgere funzioni di stazione appaltante fino a un importo di 100.000 euro.

5. Al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ivi inclusa l'assegnazione di unità di personale, in modo da garantire la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Tabella A

DOTAZIONE ORGANICA

(Prevista dall'articolo 39, comma 1)

 

Dirigenza

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 163 (*)
Totale dirigenti 188
---

(*) di cui uno presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

Tabella B

DOTAZIONE ORGANICA

(Prevista dall'articolo 39, comma 1)

 

Aree

 

Area

Dotazione organica

III 5.419
II 12.857
I 700
Totale 18.976

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 agosto 2019, n. 184.