Durata massima dei trattamenti di cassa integrazione: i concetti di quinquennio e biennio mobile

Con circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce precisazioni in merito alle modalità di computo delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), con particolare riguardo al concetto di quinquennio e biennio mobile.

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo, anche in costanza di utilizzo del trattamento, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.
In particolare, nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento Cigs, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Ovviamente i periodi di solidarietà vengono computati nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015). I periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati. Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento Cigo, ai fini della durata massima complessiva, si applicano gli stessi criteri, ma prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui il Legislatore nel declinare le durate massime della Cigo fa riferimento alla settimana come unità di misura (art. 12, D.Lgs. n. 148/2015). Peraltro, il concetto di quinquennio mobile viene in rilievo anche in materia di Fondi di solidarietà, per i quali occorre prendere a riferimento il mese, tranne nel caso in cui la prestazione sia disciplinata con l'unità di misura della settimana (ad esempio, il caso dell'assegno ordinario nel Fondo di integrazione salariale che può essere richiesto per 26 settimane nel biennio mobile).
Infine, con riferimento al concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile vanno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di Cigo e Fondi di solidarietà.