Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 08 agosto 2018, n. 61/E

Regime IVA del servizio di ricerca in materia di investimenti

 

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

A decorrere dal 3 gennaio 2018, la Direttiva delegata 2017/593/UE - integrativa della Direttiva 2014/65/UE (i.e. Direttiva MIFID II) - ha introdotto rilevanti modifiche alle condizioni di ricevibilità del servizio di ricerca in materia di investimenti reso dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, nell’ottica di assicurare il rispetto, da parte degli stessi intermediari, degli obblighi generali di correttezza e di trasparenza nel rapporto con i loro clienti.

La definizione del servizio di "ricerca in materia di investimenti" è prevista dall’art. 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 (integrativo della Direttiva MIFID II): "per ricerca in materia di investimenti si intendono ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE".

Per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità del servizio di ricerca in materia di investimenti, l’art. 13 della Direttiva 2017/593/UE prevede che tale servizio non sia considerato "incentivo" ai sensi dell’art. 11 della medesima Direttiva e, dunque, possa essere ricevuto da una gestione individuale qualora sia remunerato secondo una delle seguenti modalità:

1) direttamente dal gestore mediante risorse proprie;

2) imputando il costo del servizio ad un conto di pagamento aperto ad hoc e finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente, purché il gestore individuale stabilisca e valuti regolarmente un bilancio per la ricerca, sia responsabile della tenuta del conto di pagamento e valuti regolarmente la qualità della ricerca acquistata.

La stessa disposizione stabilisce che l’onere di ricerca a carico del cliente non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto del cliente medesimo (cfr. art. 13, par. 2, lett. b).

Per quanto riguarda gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari negoziatori che forniscono il servizio di ricerca in materia di investimenti, il paragrafo 9 dell’art. 13 impone agli stessi di identificare separatamente non solo (come in passato) il costo dell’esecuzione degli ordini ma anche e in via separata il costo relativo ai servizi di ricerca da essi prestati ("Le imprese di investimento che forniscono servizi di esecuzione identificano separatamente gli oneri per tali servizi che riflettono unicamente il costo di esecuzione dell’operazione. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio da parte della stessa impresa di investimento ad imprese di investimento aventi sede nell’Unione è soggetta ad un onere identificabile separatamente; la fornitura e gli oneri per tali benefici o servizi non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione").

Il suddetto obbligo di distinta identificazione dell’onere per la ricerca comporta una rilevante modifica rispetto al previgente quadro normativo in cui la ricerca ricevuta dal negoziatore è, in linea generale, remunerata implicitamente tramite la commissione di negoziazione.

L’Associazione istante fa presente che le nuove previsioni relative al servizio di ricerca in materia di investimenti non riguarderebbero il servizio fornito (dai negoziatori) agli intermediari/gestori che svolgono il servizio di gestione collettiva del risparmio, i quali avrebbero, quindi, la possibilità di scegliere se continuare ad applicare la previgente disciplina ovvero adeguarsi alle nuove regole.

Per quanto attiene al regime IVA, l’Associazione fa presente che, sino ad oggi, la ricerca, implicitamente remunerata con l’unico corrispettivo pagato al negoziatore per l’esecuzione degli ordini, è stata considerata esente in quanto riconducibile tra le "prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato", relative alle operazioni su titoli, ai sensi dell’art. 10, comma 1, numeri 4) e 9) del D.P.R. n. 633 del 1972. Considerato il mutato quadro normativo conseguente al recepimento della direttiva MIFID II, l’Associazione istante chiede di conoscere se il servizio di ricerca in materia di investimenti reso ai gestori individuali di portafogli, il cui onere è posto a carico dei clienti a prescindere dal volume e/o dal valore degli ordini eseguiti, possa continuare a beneficiare del regime di esenzione.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti reso dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli, l’Associazione istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

Per quanto riguarda il medesimo servizio fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, considerato che nessuna modifica è stata apportata alle condizioni di ricevibilità di detto servizio da parte di tali gestori, l’Associazione istante ritiene che lo stesso sia esente da IVA, in quanto lo stesso è riconducibile tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato relative ad operazioni su titoli, ai sensi dell’art. 10, comma 1, numeri 4) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, o, comunque, in quanto classificabile come servizio specifico ed essenziale rispetto all’attività di gestione dei fondi comuni di investimento, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 1), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Come rappresentato dall’Associazione istante, prima delle modifiche introdotte dalla Direttiva delegata 2017/593/UE, il servizio di ricerca in materia di investimenti non aveva un’autonoma rilevanza economica rispetto al servizio di esecuzione di ordini fornito dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli, in quanto la remunerazione imputabile alla ricerca era compresa nell’unica commissione di negoziazione pagata al negoziatore. In altri termini, il servizio di ricerca si caratterizzava per un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata dal gestore al negoziatore.

A seguito delle modifiche alle condizioni di ricevibilità del servizio di ricerca in materia di investimenti, introdotte dalla citata Direttiva delegata 2017/593/UE al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra gestore e clienti/investitori, detto servizio - se finanziato da uno specifico onere di ricerca posto a carico del cliente - deve essere indipendente e separatamente identificabile rispetto agli altri servizi forniti dal negoziatore, nonché del tutto svincolato dal volume e/o dal valore delle operazioni eseguite per conto del cliente. Il servizio di ricerca, pertanto, si configura come distinto e autonomo, anche sotto il profilo economico, rispetto al servizio di esecuzione di ordini fornito dal negoziatore.

Come affermato dall’Associazione istante, tali modifiche riguardano il servizio di ricerca fornito ai gestori individuali di portafogli ma non necessariamente quello reso ai gestori collettivi, i quali possono, invece, scegliere se continuare a ricevere la ricerca senza essere obbligati a definire un budget a carico degli OICR gestiti oppure se applicare le nuove regole di ricevibilità del servizio di ricerca.

Ciò posto, in ordine al trattamento fiscale del servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, si è dell’avviso che lo stesso non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, non possa essere inquadrato tra le "prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato", relative alle operazioni su titoli di cui ai numeri 4) e 9) della medesima disposizione.

La disposizione di cui al n. 4), del citato articolo stabilisce che sono esenti da IVA "le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli"; il successivo n. 9) prevede, altresì, l'esenzione per le "prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazionì" di cui al n. 4).

Al riguardo, si evidenzia che il regime di esenzione delle prestazioni di intermediazione presuppone che le stesse siano "relative", vale a dire finalizzate alla conclusione di operazioni di carattere finanziario.

In ordine al concetto di "intermediazione" (rectius "negoziazione"), la Corte di Giustizia UE ha specificato che la stessa può consistere, tra l'altro, "nell'indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo" (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punto 39; conforme sentenza 21 giugno 2007, causa C-453/05, Volker Ludwig).

Avendo riguardo alle caratteristiche del servizio di ricerca in materia di investimenti, desumibili dalla definizione di cui all’art. 36 del Regolamento delegato UE 2017/565, si ritiene che lo stesso, pur rappresentando un elemento funzionale al processo di investimento del gestore, non si concretizzi in un’attività di intermediazione nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE: il negoziatore che fornisce il servizio di ricerca in materia di investimenti si limita, infatti, a rendere fruibili al gestore informazioni, dati e ricerche in ordine ad una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari.

In tal senso, si sono espressi, altresì, i Giudici Comunitari i quali hanno precisato che non sono riconducibili ad un’attività di intermediazione (rectius "negoziazione") "i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli" (cfr. sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, punto 41).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si è dell’avviso che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, autonomamente remunerato secondo le nuove condizioni di ricevibilità del servizio di cui all’art. 13 della Direttiva 2017/593/UE, non possa continuare a fruire del regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, numeri 4) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale servizio deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora detto servizio sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, si ritiene che lo stesso possa fruire del regime di esenzione, purché il servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C-169/04 (Abbey National plc c/ Commisioners of Customs & Excise).

Tale sentenza è particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, in quanto la Corte ha affrontato congiuntamente la questione relativa all’individuazione dei servizi riconducibili all’attività di gestione dei fondi comuni di investimento e la questione relativa all’applicazione dell’esenzione IVA nell’ipotesi in cui i servizi relativi alla gestione dei fondi siano affidati ad un soggetto esterno.

Per individuare le operazioni riconducibili al concetto "comunitario" di gestione di fondi comuni di investimento, la Corte di Giustizia ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione, oltre alle funzioni di gestione di portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611CEE in materia di o.i.c.v.m., che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi (cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, punto 64).

In merito alle caratteristiche dei servizi in cui si sostanzia la gestione del fondo, la Corte di Giustizia ha precisato che non è preclusa, in linea di principio, la possibilità di fruire del regime di esenzione da IVA anche nel caso in cui la gestione di fondi comuni di investimento sia frazionata in servizi distinti forniti da un soggetto esterno al fondo, vale a dire in outsourcing. Tuttavia, per essere esenti, i servizi "delegati" forniti dal terzo (i.e. soggetto esterno al fondo) devono formare un "insieme distinto, valutato globalmente che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, della gestione del fondo (cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, punto 70). Tenendo conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia EU, si ritiene, pertanto, che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dal negoziatore ai gestori collettivi possa essere considerato uno dei servizi (esternalizzati) di cui si compone la gestione di fondi esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, purché detto servizio presenti le caratteristiche indicate dai Giudici Comunitari.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.