Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 gennaio 2017, n. 621

Appalto - Assunzione presso l’impresa subentrante - Disposizioni del contratto collettivo - Riconoscimento diritto - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

R.M.P. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della società T. s.r.l., quale impresa subentrante nella gestione del servizio di recapito della posta per la città di Genova, assumendo che la convenuta era tenuta all'assunzione dei dipendenti già addetti allo stesso servizio nella precedente gestione (aggiudicata dalla Gestore Servizi Postali - GSP s.r.l.) in forza delle previsioni del contratto collettivo nazionale settore Servizi postali in appalto richiamato dal capitolato speciale d'appalto.

Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello della medesima sede, che ha ritenuto l'insussistenza del diritto del dipendente all'assunzione da parte dell'impresa subentrante sulla base delle disposizioni del contratto collettivo, ed in particolare dell'art. 7 del c.c.n.I. settore Servizi postali in appalto, che distingue espressamente due ipotesi di cessazione di appalto, quella verificatasi "a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali" e quella "con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali" e ricollega solamente al primo caso l'impegno, del subentrante, di garantire l'assunzione dei lavoratori esistenti sull'appalto, mentre con riguardo al secondo prevede lo svolgimento di una consultazione con le organizzazioni sindacali avanti alla Direzione provinciale del lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il P. affidandosi a tre motivi. P.I. s.p.a. è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 ccnl nonché degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e 111 e 3 Cost. Si deduce, in particolare, che la ratio della disposizione contrattuale è quella del mantenimento dei livelli occupazionali anche al fine di impedire abusi di imprese che presentino, nelle procedure di affidamento di appalto di servizi, offerte aggressive che addossino ai dipendenti carichi di lavoro insopportabili.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, n. 1, 3, nn. 1 e 3, 4 della direttiva 2001/23/CE (corrispondente all'art. 1, n. 1 della direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), della giurisprudenza della Corte di giustizia nonché della comunicazione interpretativa della Commissione europea 15.10.2011, emergendo, dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto di servizi, un vulnus alla protezione sociale dei lavoratori in considerazione dell'offerta (avanzata dalla T. quale aggiudicatrice dell'appalto) anormalmente bassa.

3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 20 e 47 del Trattato di Nizza, emergendo - dalla mancata applicazione della direttiva 2001/23 e della giurisprudenza comunitaria - la violazione del principio di uguaglianza e del principio del ricorso effettivo e di un giudice imparziale (in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.) avendo diritto, il P., al risarcimento del c.d. danno esemplare. Nel caso in cui la Corte di Cassazione non ritenesse di riformare la sentenza del giudice di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. "in quanto dubbiosa sull'applicabilità al caso de quo della normativa comuniataria", si chiede di adire la Corte di giustizia UE per ottenere una pronuncia preliminare "sulla vicenda".

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione unicamente alle P.I. s.p.a. mentre ha omesso qualsiasi notifica nei confronti della T. s.r.l. a carico della quale si chiede l'assunzione nel posto di lavoro in quanto società subentrata nell'appalto di servizio presso P.I. s.p.a. Peraltro, il lavoratore - con l'atto di appello - ha rinunziato a tutte le domande nei confronti di P.I. s.p.a. (come indicato dalla Corte territoriale a pag. 2 della sentenza).

Non essendo stato notificato il ricorso per cassazione nei confronti dell'unica società destinataria del diritto di assunzione vantato dal lavoratore (come ribadito nelle conclusioni del ricorso per cassazione) e sussistendo la rinunzia delle domande nei confronti della controparte, P.I. s.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.

Il ricorso è stato notificato il 28.8.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.