Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 luglio 2017, n. 17511

Tributi - Imposta di registro - Cessione di quote tra soci - Verbale di conciliazione - Imposta in misura fissa

 

Fatti di causa

 

In accoglimento dell'appello proposto da L.V. e A.M., la Commissione tributaria regionale della Lombardia annullava l'avviso di liquidazione loro notificato per imposta proporzionale di registro su verbale di conciliazione giudiziale tra i medesimi stipulato in data 28 maggio 2008.

Rovesciando la ratio decidendi di primo grado, il giudice d'appello affermava che il verbale di conciliazione avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa, avendo ad oggetto una cessione di quote tra soci.

L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

I contribuenti resistono mediante distinti controricorsi; A.M. ha depositato memoria illustrativa.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, art. 8 tariffa parte I, per aver il giudice d'appello escluso la tassazione proporzionale del verbale di conciliazione nonostante questo prevedesse l'obbligo di una parte di versare all'altra una somma di danaro.

1.1. Il motivo è infondato.

Il verbale di conciliazione giudiziale deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto dell'accordo che vi è recepito (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5480, Rv. 602126).

L'art. 37 d.P.R. 131/1986 equipara la conciliazione giudiziale alla sentenza passata in giudicato, ma detta equiparazione deve essere coordinata con le previsioni di tariffa, le quali, rapportandosi al contenuto economico dell'atto, esprimono gli indici di capacità contributiva.

Correttamente, quindi, il giudice d'appello ha ritenuto infondata la pretesa erariale di tassare il verbale di conciliazione tra V. e M. con l'aliquota proporzionale del 3% prevista per la «condanna al pagamento di somme» (art. 8 tariffa parte I).

Detta pretesa astrae il negozio conciliativo dalla causa societaria, viceversa evidenziata dal verbale tassato e non contestata dal fisco: l'obbligo pecuniario del M. corrisponde alla liquidazione della quota sociale della V., sicché, trattandosi essenzialmente dell'assegnazione della titolarità aziendale a un socio, l'imposta di registro deve liquidarsi in misura fissa ex art. 4 tariffa parte I (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3670, Rv. 596876).

2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso denunciano omissioni motivazionali, per non aver il giudice d'appello chiarito la natura sostanziale dell'atto recepito dal verbale, che, ove qualificabile come transazione, sconterebbe ancora un'imposta proporzionale.

2.1. I motivi sono inammissibili.

Il giudice d'appello ha interpretato il negozio conciliativo alla stregua di una liquidazione di quota sociale per recesso; la difesa erariale non può rivisitare in sede di legittimità questo esito interpretativo, senza neppure dedurre una specifica violazione di canoni ermeneutici.

3. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che per compensi liquida in € 4.000,00 a favore di L.V. e in € 5.000,00 a favore di A.M., oltre spese generali al 15% e accessori di legge per entrambi.