Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 luglio 2017, n. 17166

Licenziamento - Soppressione del posto di lavoro - Ridimensionamento aziendale - Obbligo di repechage

 

Rilevato

 

che con sentenza 31 ottobre 2013, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da C.S. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di inefficacia, nullità, illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice GMF (già GMAC) Italia s.p.a. nel luglio 2009: e ciò per avere ritenuto effettiva l'esigenza di soppressione del posto di lavoro dell'appellante, nell'ambito di un rilevante ridimensionamento aziendale e rispettate le norme in materia di licenziamento collettivo, di obbligo di repechage (assolto dalla datrice di lavoro, in assenza di possibilità di reimpiego, neppure in mansioni inferiori) ed infine di quota di riserva per lavoratori disabili, tali divenuti anche in corso di rapporto, a norma dell'art. 10 I. 68/1999;

che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con cinque motivi, cui la datrice ha resistito con controricorso;

che è stata depositata memoria dalla società controricorrente;

 

Considerato

 

che il ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione degli artt. 1, 3, 4, 10, quarto comma I. 68/1999 e 3, secondo comma d.p.r. 333/2000, in riferimento alla limitazione del divieto di licenziamento, per scoperture della quota di riserva, ai soli invalidi assunti obbligatoriamente e non ad altri divenuti tali in corso di rapporto (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 I. 604/1966, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per il mancato accertamento dell'effettiva ragione del licenziamento intimato, non ravvisabile nell'esigenza meramente pretestuosa di soppressione della posizione del lavoratore nell'area di finanziamento rateale alla clientela, ma piuttosto nella grave crisi del settore automobilistico e finanziario (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 I. 604/1966, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per la mancata assoluzione datoriale dell'obbligo di repechage, in presenza di segnalate posizioni scoperte equivalenti a quella del lavoratore o eventualmente anche riguardanti mansioni inferiori, esistenti e non offerte (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 24 I. 223/1991, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per inconfigurabilità di un licenziamento collettivo sull'erroneo rilievo della volontaria adesione all'esodo incentivato di ventidue su ventisei dipendenti in esubero, importando il numero di lavoratori che il datore abbia intenzione di licenziare, indipendentemente dal loro numero poi effettivo (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 28 I. 300/1970, omessa motivazione e nullità della sentenza, in riferimento ai dedotti profili di illegittimità del licenziamento per ragione discriminatoria (essendo il lavoratore disabile e sindacalista) e di violazione della procedura prevista dall'art. 18 ccnl di settore (quinto motivo); che ritiene il collegio che il quarto e il primo motivo siano fondati, assorbiti gli altri; che in ordine al quarto motivo, da esaminare per primo per la pregiudizialità logicogiuridica di una corretta qualificazione del licenziamento impugnato, è stata accertata , l'intenzione datoriale di licenziare ventisei dipendenti in esubero (di cui ventidue aderenti all'esodo incentivato: punto 3 di pg. 3 della sentenza): essendo irrilevante, qualora il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell'attività di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni (comportante l'osservanza delle procedure previste dalla legge 223/1991), il numero eventualmente inferiore dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime (Cass. 22 novembre 2011, n. 24566; Cass. 2 agosto 2012, n. 13884; Cass. 11 agosto 2016, n. 17061); che pure il primo è fondato, per la sussistenza dell'errore di diritto denunciato, posto che in tema di diritto al lavoro dei disabili, l'art. 10, quarto comma I. 68/1999 si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente (Cass. 26 giugno 2009, n. 15080; Cass. 30 ottobre 2012, n. 18645; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22533);

che pertanto il ricorso deve essere accolto, in relazione ai due motivi scrutinati con assorbimento dell'esame degli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto e il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.