Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2017, n. 16587

Licenziamento - Invalido civile - Assunzione ex Legge n. 68/1999 - Mancato superamento del periodo di prova - Requisito di specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova

 

Fatti di causa

 

Con sentenza 19 dicembre 2014, la Corte d'appello di Roma ordinava l'immediata reintegrazione di N.S. nel posto di lavoro occupato e condannava B. s.r.l. al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di somma pari alle mensilità retributive maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, detratti gli importi percepiti dal lavoratore dal 18 maggio 2008 alle dipendenze di A. s.p.a.: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva annullato il licenziamento intimato il 21 febbraio 2008 dalla società datrice al lavoratore, invalido civile assunto ai sensi della I. 68/1999, per mancato superamento del periodo di prova e ordinato alla società di riammetterlo in servizio per il completamento della prova o, in difetto, di versargli le relative mensilità retributive, oltre accessori.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la nullità del patto di prova, in mancanza in esso di una specifica indicazione delle mansioni, con la conseguente infondatezza dell'appello incidentale datoriale e la conversione del rapporto di lavoro in uno ordinario a tempo indeterminato fin dall'assunzione, con applicazione, nell'indiscussa ricorrenza del requisito dimensionale dell'impresa, del regime di tutela reale, con detrazione dalla condanna risarcitoria dell'aliunde perceptum.

Con atto notificato il 19 giugno 2015, la società ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste il lavoratore con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2096 c.c. e 10 I. 68/1999, per la sufficiente specificità dell'indicazione nel patto di prova delle mansioni assegnate al lavoratore, possibile anche per relationem alla categoria di qualificazione prevista nel CCNL, tenuta in particolare conto la sua condizione di invalido.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 10 I. 68/1999 e 18 I. 300/1970, in riferimento all'art. 2096 c.c., per il regime di libera recedibilità del rapporto durante il periodo di prova senza alcun onere datoriale di esplicitazione delle ragioni di mancato superamento della prova, con erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio di giustificatezza del recesso e di tutela reale del rapporto.

3. Il Primo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione degli artt. 2096 c.c. e 10 I. 68/1999 per la sufficiente specificità dell'indicazione nel patto di prova delle mansioni assegnate al lavoratore, è infondato.

3.1. E' principio consolidato di questa Corte che il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, debba contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (Cass. 20 maggio 2009, n. 11722). E ciò, non già in virtù di un semplice riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo che permetta l'assegnazione del lavoratore ad uno dei plurimi profili rientranti in esso (Cass. 16 gennaio 2015, n. 665), ma dovendo il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, per essere sufficiente ad integrare il requisito di specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova, essere fatto mediante il richiamo alla nozione più dettagliata alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali (Cass. 19 agosto 2005, n. 17045; Cass. 4 dicembre 2001, n. 15307).

Un tale accertamento integra peraltro una valutazione di merito, di pertinenza del giudice che di esso si occupa, insindacabile in sede di legittimità, se non per manifesta illogicità ed erroneità (Cass. 23 maggio 2014, n. 11582; Cass. 20 maggio 2009, n. 11722).

3.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il superiore principio di diritto (come illustrato dall'ultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 5 della sentenza), affermando come l'obbligo di specifica indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova costituisca "il "contraltare" dell'insindacabilità del giudizio espresso dal datore di lavoro sull'esito della prova"e come "l'esperimento della prova" possa "essere effettuato soltanto a condizione di conoscerne preventivamente il contenuto". Ed essa ha escluso la specificità delle mansioni assegnate al lavoratore con il patto di prova stipulato tra le parti, in esito ad attenta e argomentata disamina critica delle risultanze documentali (per le ragioni esposte in particolare all'ultimo capoverso di pg. 5 e dall'ultimo di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza), pertanto insindacabile nell'odierna sede di legittimità.

4. Il secondo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione degli artt. 10 I. 68/1999 e 18 I. 300/1970 per il regime di libera recedibilità del rapporto durante il periodo di prova senza alcun onere datoriale di esplicitazione delle ragioni di mancato superamento della prova, è inammissibile.

4.1. Esso non coglie nel segno, posto che svolge argomentazioni (riguardanti la disciplina del recesso datoriale in costanza di un valido patto di prova) assolutamente inconferenti rispetto all'accertamento di nullità del patto della Corte territoriale e delle conseguenti definitività dell'assunzione sin dal principio e conversione da allora del contratto in uno ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. 10 ottobre 2006, n. 21698), non sottoposto ad alcuna condizione e della pure coerente illegittimità del licenziamento intimato, in assenza di giusta causa o giustificato motivo (così al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza).

Il motivo difetta pertanto di specificità, in assenza di una confutazione puntualmente idonea, in violazione della prescrizione appunto a pena di inammissibilità contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna B. s.r.l. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.