Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 20 settembre 2017, n. 78

Rinnovo, variazione e proroga dell'abilitazione dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - quattordicesimo elenco

Art. 1

(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, l’iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per un quinquennio decorrente dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni:

ABP s.r.l.; Apice s.r.l.; CEC - Consorzio Europeo Certificazione; CENPI s.c.r.l.; Certificazioni & Collaudi s.r.l.; Cervino s.r.l.; E.M.Q - DIN s.r.l.; ECO Certificazioni s.p.a.; Ecotech s.r.l.; Ellisse s.r.l.; Eracle s.r.l; Eurisp Italia s.r.l; Eurofins - Modulo Uno s.r.l.; I.P.I. - Ingegneria per l’Industria s.r.l; ICE - Istituto Certificazione Europea s.p.a.; O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l; OCERT- Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l; PRO- CERT s.r.l.; SIDEL s.r.l.; T&A s.r.l.; VAI Verificatori Associati Italiani s.r.l.; Veneta Engineering s.r.l; Verit s.r.l..

 

Art. 2

(Variazione delle abilitazioni)

 

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 9 settembre 2016, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione:

Cervino s.r.l.; C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.; CTE certificazioni s.r.l.; ECI - Ente Certificazioni e Ispezione s.p.a.; Ecotech s.r.l.; E.M.Q. - DIN s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; Eurisp Italia s.r.l.; General Inspection s.r.l.; HT s.r.l.; ICE Istituto Certificazione Europea s.p.a.; I.P.I. Ingegneria per l’Industria s.r.l.; Metide s.r.l.; Misurlab s.r.l.; Normatempo s.r.l.; RINA Services s.p.a.; SIDEL s.p.a.; Triveneto s.r.l.; VAI - Verificatori Associati italiani s.r.l.; Vericert s.r.l.; Verit s.r.l..

 

Art. 3

(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, limitatamente alle iscrizioni in scadenza al 18 settembre 2017, al fine di garantirne la continuità operativa, ai soggetti di cui al presente articolo è temporaneamente prorogata per un periodo non superiore a sessanta giorni la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:

Accerta s.p.a.; Apave Italia CPM s.r.l.; Avai s.r.l.; Boreas s.r.l.; E.T.C. European Technological Certification s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; General Inspection s.r.l.; I.M.Q. Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a.; I.N.C. Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.; Ispedia s.r.l.; Metide s.r.l.; Pro.Ve.Co. Engineering Service s.r.l.; RINA Services s.p.a.; Safety Sistems s.r.l.; Secur Control Giannini s.r.l.; Verifiche s.r.l.; Versit s.r.l.; Viem s.r.l.

2. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto.

3. Il periodo di validità del rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui comma 1 decorrerà dalla data di scadenza deN’iscrizione inizialmente concessa.

4. Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo deN'iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo al 18 settembre 2017.

 

Art. 4

(Elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è adottato l'elenco aggiornato, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.l. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 9 settembre 2016.

 

Articolo 5

(Obblighi dei soggetti abilitati)

 

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.l. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.l. 11. 4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

5. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.l. 11. 4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

 

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

 

Allegato

ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI ABILITATI.

(omissis)

L’allegato omessi può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".