Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2018, n. 21780

Tributi - TARSU - Esenzione - Locali utilizzati per lo stoccaggio e l'immagazzinaggio del mais e dei concimi - Assimilazione ai "locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) - Esclusione - Applicazione dell’imposta - Produzione rifiuti speciali - Onere di prova a carico del contribuente

 

Fatti di causa

 

Il Comune di Castelverde propone ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ne ha rigettato l'appello nel giudizio introdotto dalla srl C.R. con l'impugnazione della cartella di pagamento con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo iscritto a ruolo di euro 11.988 per tassa di smaltimento dei rifiuti dovuta per l'anno 2003.

La contribuente, mentre riconosceva la debenza del tributo limitatamente alla superficie occupata dagli uffici, sosteneva non essere dovuto alcunché per i locali adibiti a magazzinaggio e stoccaggio di concimi e granella di mais, perché compresi nell'esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni allegato alla delibera del C. C n. 8 del 29 marzo 2006.

Il Giudice di primo grado - dinanzi al quale non si costituivano né il concessionario per la riscossione né l'ente impositore, Comune di Castelverde - accoglieva il ricorso, in quanto dall'esame degli atti si arguiva che "i locali della C.R. sono utilizzati per lo stoccaggio e l'immagazzinaggio del mais e dei concimi che ivi sono conservati e non subiscono lavorazioni particolari. Questo caso rientra nelle previsioni dell'art. 5 del Regolamento, secondo cui non sono soggetti alle tasse i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia presenza umana: pertanto la superficie del magazzino va esclusa dalla tassazione.

Giova infine osservare che i rifiuti che si formano nell'ambito dell'attività svolta sono da considerarsi speciali e sono smaltiti direttamente dalla ricorrente mediante una ditta specializzata ... Anche sotto tale aspetto va esclusa la tassazione".

Il Comune di Castelverde proponeva appello.

Lamentava anzitutto la violazione dell’art. 5 del Regolamento comunale cit. e la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata, una volta accertato che i locali erano utilizzati per lo stoccaggio e l'immagazzinaggio del mais e dei concimi, ricondotto gli stessi alla previsione di esclusione dalla tassa dell'art. 5, comma 2, lettera a), del Regolamento per i locali di "essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia presenza umana"; ed esponeva che, non sussistendo nella specie alcuna l'ipotesi di esclusione e non potendo determinare la superficie da cui derivano rifiuti speciali, aveva detassato la superficie dei locali e delle aree per il 20%, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento. Con un secondo motivo, contestava la contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere dapprima concluso per la esclusione dell'imposta in quanto i locali e le aree della contribuente non potevano produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento; e per avere invece concluso affermando che "i rifiuti che si formano nell'ambito dell'attività svolta sono da considerarsi speciali".

Il giudice d'appello premette che la CTP aveva accolto il ricorso, e quindi la tesi della contribuente secondo cui l'attività di stoccaggio di concimi e della granella di mais non produce rifiuti urbani, per cui, costituendo lo smaltimento dei contenitori rifiuto speciale, effettuato a sue spese e cura, nulla era dovuto per tutto il magazzino interessato; ed espone che il Comune di Castelverde aveva appellato sostenendo la contraddittorietà della motivazione, in quanto l'art. 5 del Regolamento prevede l'esenzione per i rifiuti speciali, ma la società contribuente non aveva indicato la superficie esatta ove essi vengono prodotti, sicché esso Comune aveva detassato soltanto il 20% della superficie.

Ciò posto, rigetta l'appello del Comune, sul rilievo che "l'art. 5 del Regolamento prevede che non sono soggetti alla TARSU i locali di essiccatura e stagionatura, senza lavorazione, nonché silos o simili. Pertanto tutta la superficie del magazzino va esentata e non solamente una quota percentuale, come pretenderebbe il Comune".

La società contribuente resiste con controricorso, articolando un motivo di ricorso incidentale.

 

Ragioni della decisione

 

Col primo motivo il Comune di Castelverde denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto, pur riconoscendosi che vi era attività di stoccaggio e di immagazzinamento di granella di mais e di concimi, di prelievo ed allontanamento, attività per loro natura produttive di rifiuti ("... i rifiuti che si svolgono nell'ambito dell'attività svolta sono da considerarsi speciali e sono smaltiti attraverso la ditta specializzata AEM di Cremona...", così la sentenza di primo grado), la sentenza impugnata applica l'esclusione dalla tassa prevista dalle diverse attività di essiccatura e di stagionatura (art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento), mai indicate dalle parti, attività le quali, al contrario, non producono scarti.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 5, commi 1 e 2, lettera a), del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Castelverde, assume che nella concreta fattispecie, sulla base dell'interpretazione delle norme in rubrica, risulta applicabile il principio secondo il quale l'esclusione da imposta può essere riconosciuta solo nel caso in cui, nei locali, vengano svolte attività di essiccatura e di stagionatura, risultando invece soggetti ad imposta nelle ipotesi di stoccaggio ed immagazzinamento.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto legati, sono fondati, in quanto il giudice d'appello, pur confermando ("... tutta la superficie del magazzino...") l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado ("... i locali sono utilizzati per lo stoccaggio e l'immagazzinamento del mais e dei concimi..."), nel senso che l'attività svolta era quella di immagazzinamento e stoccaggio, ha contraddittoriamente, e perciò indebitamente, equiparato l'attività stessa a quella che si svolge nei "locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana", che secondo l'art. 5, commi 2 e 1, del Regolamento comunale, accanto, in via esemplificativa, alle celle frigorifere, sono escluse dall'imposta perché "non possono produrre rifiuti per la loro natura o per l'uso cui sono stabilmente destinati". E per tale via ha affermato l'esclusione dall'imposta degli spazi adibiti a magazzini, che invece in via generale, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di rifiuti, non sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile (cfr. Cass. n. 25573 del 2009, n. 19461 del 2003, n. 2914 del 2005).

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 62, commi 3, primo e secondo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 5, commi 4 e 5, del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Castelverde, assume che nella concreta fattispecie, in applicazione delle norme in rubrica, così come interpretate dalla Corte di cassazione, sarebbe spettato al contribuente indicare, mediante allegazione della necessaria documentazione, la parte di area sulla quale venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali; in mancanza, correttamente il comune ha applicato la detassazione forfetaria del 20%.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito come "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stato escluso l'assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti" (Cass. n. 17622 del 2006); l’art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 19469 del 2014).

Con il ricorso incidentale la società contribuente si duole che la CTR non abbia dichiarato inammissibile l'appello dell'ente impositore, che non si era costituito in primo grado, per essere nell'impugnazione formulate eccezioni e domande nuove, precluse ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo è inammissibile, perché non specifico, atteso che la società contribuente fa una rassegna delle vicende di causa, senza individuare "le eccezioni che ampliano la materia del contendere", le eccezioni in senso tecnico, cioè, e le domande eccedenti la pretesa impositiva come manifestata dall'ente con l'atto impugnato, svolgendo considerazioni non stringenti ("anche altre osservazioni di controparte non sono mere difese, ma sono vere e proprie eccezioni").

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.