Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21530

Lavoratori socialmente utili - Inps - Adeguamento del sussidio

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 5757/2009, depositata il 13.11.2009, la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso a P.E. per ottenere il pagamento da parte dell'Istituto previdenziale della differenza per adeguamento del sussidio per i lavoratori socialmente utili relativamente all'anno 2000.

A sostegno della decisione la Corte rilevava che il P. avesse ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo, non opposto, comportante l'attribuzione per l'anno 1999 dell'adeguamento Istat pari a lire 14.195 sull'importo di lire 850.000, erogato a titolo di sussidio mensile per lavori socialmente utili; e che, parimenti nella stessa cifra, per effetto del giudicato esterno, dovesse essere corrisposta la somma dovuta anche per l'anno 2000, sussistendo il presupposto dell'unicità del rapporto giuridico fatto valere in giudizio rispetto a quello nel cui ambito il giudicato si era formato, vale a dire l'unicità del progetto di lavoro socialmente utile nel quale P. era stato impiegato ininterrottamente dal 1995 al 2001.

Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre l'INPS sulla base di un motivo illustrato da memoria. P.E. è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il motivo di ricorso l'INPS deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento agli artt. 8 del d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468 ed art. 45 l. 144/1999 in quanto le domande di pagamento dell'esatto importo dovuto ogni anno a titolo di sussidio per LSU integrano domande diverse per petitum e causa petendi; pertanto, il giudicato formatosi sulla prima domanda avanzata dal P., relativa al 1999, non poteva essere invocato nella successiva causa concernente l'esatto ammontare del sussidio per l'anno 2000; il diverso dato temporale di riferimento del credito comporterebbe infatti un sostanziale mutamento degli elementi del diritto fatto valere e per altro verso, in particolare, la misura del diverso ed autonomo credito è stabilita annualmente in generale e non dipende dalla misura in concreto attribuita nell'anno precedente.

2. - Il ricorso è fondato. Secondo l'art. 8, 3° comma del d.lgs. 468/1997 ai lavoratori utilizzati nell'attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000 (aumentato a lire 850.000 dall’1.1.1999 secondo l'art. 45 della legge n. 144/1999), denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze, secondo le modalità fissate dall'INPS, a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete l'importo integrativo di cui al comma 2 (corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore).

3. Viene qui in rilievo in particolare l'applicazione dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 468/1997 il quale prevede che "con decorrenza dal 1 gennaio 1999 l’assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

Risulta così, in base alla disciplina di legge, che "la differenza per adeguamento del sussidio per i lavoratori socialmente utili" oggetto della domanda del lavoratore (portata fin dal decreto ingiuntivo) sia oggetto di un'obbligazione posta in capo all'INPS con periodicità annuale; atteso che per l'appunto "con decorrenza dal 1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

E' evidente pertanto che per l'anno 2000 non potesse essere pretesa ed accordata al lavoratore la stessa cifra dell'anno 1999 come effetto del giudicato discendente dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo concesso allo scopo. Ogni domanda di adeguamento del sussidio di occupazione si fonda invece su una causa petendi diversa perché ognuna è relativa alla variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Trattasi per definizione di una obbligazione periodica, con cadenza annuale, ma ciascuna differente dall'altra. A nulla conta invece l'unicità del progetto di lavori socialmente utili cui è stato addetto il lavoratore, il quale può rilevare per la parte fissa dell'assegno spettante per i medesimi lavori socialmente utili; ma non certamente per l'adeguamento ISTAT di cui si discute che è frutto di una autonoma determinazione annuale.

4. La soluzione accolta si raccorda con la giurisprudenza di questa Corte la quale sulla stessa materia ha pure univocamente osservato (Cass. 23918/2010; ed inoltre Cass. 8719/2016, 56543/2014, 17160 e 17164 del 2011) che il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (Nella specie alcuni lavoratori, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell'INPS per il pagamento del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l'anno 1999, avevano nuovamente convenuto in giudizio l'Istituto, invocando l'esistenza del giudicato e formulando analoga domanda relativa all'anno 2000; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno).

5. - In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza impugnata cassata; non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito del giudizio, mentre il P. va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore.

Compensa le spese dei gradi di merito del giudizio e condanna P.E. al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 1600 di cui € 1500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.