Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 03 agosto 2016, n. 181

Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Art. 2

Consistenza complessiva delle dotazioni organiche

 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è ridotta complessivamente di 2.020 unità, con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

Tabella 1

ORGANICO DI ISTITUTO: CIRCOLI DIDATTICI, SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E ISTITUTI COMPRENSIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

Numero

alunni

Assistenti amministrativi

Fino a 300 1
  400 2
  500 2
  600 3
  700 3
  800 4
  900 4
  1000 5
  1100 5
  1200 6
  1300 6
  1400 6
  1500 6
  1600 7
  1700 7
  1800 8
  1900 8

 

Numero

alunni

Collaboratori scolastici

Fino a 300 4
  400 5
  500 6
  600 7
  700 8
  800 9
  900 10
  1000 11
  1100 12
  1200 12
  Superiore a 1200 12

 

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

 

 

Tabella 2

ORGANICO DI ISTITUTO: ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 

Numero

alunni

Assistenti amministrativi

Fino a 300 3
  400 3
  500 4
  600 4
  700 4
  800 5
  900 6
  1000 6
  1100 6
  1200 7
  1300 7
  1400 8
  1500 9
  1600 9
  1700 10
  1800 10
  1900 10

 

Numero

alunni

Collaboratori scolastici

Fino a 300 5
  400 6
  500 7
  600 8
  700 9
  800 10
  900 11
  1000 11
  1100 12
  1200 12
  1300 13
  1400 14
  1500 15
  1600 16
  1700 17
  1800 18
  1900 19
  2000 20
  2100 20
  2200 21

 

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

 

 

Tabella 3/A

ORGANICO DI ISTITUTO: CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO - SCUOLE E ISTITUTI ANNESSI ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

 

In presenza di soli convittori

 

 

Numero convittori

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

(a)

(b)

fino a 30 2 1 11 2 3 1
  50 2 1 14 2 3 1
  75 2 1 16 2 3 1
  100 3 1 18 3 3 1
  125 3 2 21 3 4 1
  150 3 2 23 3 4 1
  175 4 2 25 3 4 1
  200 4 2 27 3 4 1

 

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

 

 

Tabella 3/B

ORGANICO DI ISTITUTO: CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO - SCUOLE E ISTITUTI ANNESSI ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

 

In presenza di soli semiconvittori

 

 

Numero convittori

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

(a)

fino a 30 1 7 1 2 0
  50 1 7 1 2 0
  75 1 8 1 2 0
  100 1 9 1 2 0
  125 2 10 1 2 0
  150 2 11 1 2 0
  175 2 12 1 3 0
  200 2 13 1 3 0

 

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

 

 

Tabella 3/C

ORGANICO DI ISTITUTO: CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO - SCUOLE E ISTITUTI ANNESSI ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

 

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

 

 

Numero convittori

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

(a)

fino a 30 0 3 0 0 0
  50 0 4 0 0 0
  75 0 5 0 0 0
  100 1 6 0 0 0
  125 1 7 1 1 0
  150 1 8 1 1 0
  175 1 9 1 1 0
  200 2 10 1 1 0

 

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 settembre 2016, n. 219.