Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1380

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Crisi aziendale - Riorganizzazione dei servizi finalizzata alla riduzione dei costi - Esternalizzazione delle mansioni - Onere della prova

Fatti di causa

1. Con sentenza depositata il 29.1.2016 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, il 23.5.2013 ad A.B., dipendente della CAF Imprese C. Verona s.r.l. con mansioni di consulenza fiscale.

2. La Corte territoriale, escluso ogni motivo ritorsivo del licenziamento e ritenuta dimostrata l'esistenza di una crisi aziendale che aveva giustificato la progressiva e sensibile riduzione dell'organico nel periodo 2010-2012 nonché la riorganizzazione dei servizi finalizzata alla riduzione dei costi e, in particolare, l'esternalizzazione dei compiti affidati alla lavoratrice, ha rilevato la carenza di prova in ordine alla impossibilità di ricollocamento della B., con specifico riferimento alle sedi periferiche, con conseguente applicazione del regime indennitario previsto dall'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 (come novellato dalla legge n. 92 del 2012) e liquidazione di un danno complessivo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

3. La società CAF imprese C. Verona s.r.l. e le altre imprese del gruppo, CNAConfederazione nazionale artigianato associazione di Verona e CSA-Centro servizi artigianato, hanno proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo nonché, in prossimità dell'udienza, atto di rinunzia controfirmato da controparte. La lavoratrice ha depositato controricorso nonché ricorso incidentale affidato a tre motivi.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con memoria ex art. 378 cod.proc.civ., le ricorrenti hanno depositato richiesta di rinunzia al giudizio, controfirmata dalla controricorrente per accettazione.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale - art. 391 cod.proc.civ., comma 1, cit. - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407 del 2004, Cass. 11211 del 2004, Cass. n. 1913 del 2008, Cass. n. 14138 del 2015).

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal difensore delle ricorrenti munito di procura speciale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4 cod.proc.civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115 del 2006).

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio.