Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 20 settembre 2018, n. 71

Documento "La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio"

 

Ho il piacere di informarTi che sul sito del Consiglio Nazionale è stato pubblicato il documento "La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio".

Il documento si propone di approfondire le tematiche relative alle remunerazioni dei professionisti impegnati nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione di cui alla legge n. 3/2012.

Si tratta di una ragionata analisi delle disposizioni contenute nel D.M. n. 202/2014, al fine di individuare comuni criteri interpretativi in considerazione delle difficoltà che si riscontrano nelle prassi, effettuata per agevolare l'attività dei professionisti e degli OCC investiti della gestione delle procedure. In quest'ottica, il documento tenta di fornire indicazioni rispetto all'atteggiamento che prudenzialmente andrebbe tenuto sin dal primo contatto col debitore nella negoziazione del compenso e rispetto a situazioni che, nel silenzio del D.M. n. 202/2014, richiedono l'individuazione di soluzioni soddisfacenti. L'analisi della normativa tiene conto delle prospettive di riforma contenute nella legge n. 155/2017.

Nell'allegarTi il documento, Ti chiedo di darne ampia diffusione presso gli iscritti al Tuo Ordine.

 

Allegato

La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio

 

Indice

1. Premessa

2. Ambito di applicazione delle regole generali per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese. Il principio dell’autonomia negoziale

2.1. Accordo con il debitore nella determinazione del compenso: art. 14, comma 1, primo periodo, D.M. n. 202/2014

2.2. Determinazione dei compensi del professionista nominato dal giudice: art. 14, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 202/2014

2.3. Criteri per la determinazione del compenso: art. 15 D.M. n. 202/2014

2.4. Obbligo del preventivo scritto e informativa preliminare al cliente sovraindebitato sui costi del servizio professionale di gestione della crisi da sovraindebitamento: art. 10 D.M. n. 202/2014

2.5. Prededucibilità dei crediti per i compensi e i rimborsi spese nelle procedure di sovraindebitamento.

2.6. Rimborsi spese e criteri per la determinazione del compenso: art. 14, commi, 2, 3 e 4 D.M. n. 202/2014

2.7. Acconti sul compenso

3. Parametri per la determinazione del compenso: art. 16 D.M. n. 202/2014

3.1. Società appartenenti ad un gruppo di

3.2. Riduzioni e ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali

4. Liquidazione del compenso in caso di mancata presentazione della proposta o del piano

5. Costi della procedura: criticità per l’accesso del consumatore persona fisica

6. Unicità del compenso: art. 17 D.M. n. 202/2014

7. Compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio: art. 18 D.M. n. 202/2017

8. Individuazione di specifici parametri per il calcolo del compenso nel regolamento dell’Organismo

9. Rapporti tra Organismo e Gestore

10. Compenso del professionista di fiducia eventualmente incaricato dal debitore

11. Conclusioni e prospettive di riforma

 

1. Premessa

 

Il presente documento si propone di approfondire la tematica della liquidazione dei compensi nell’ambito dei procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (di seguito legge n. 3/2012) con particolare riferimento alle più significative problematiche riscontrate nei primi anni di applicazione della disciplina di riferimento, in considerazione della genericità e lacunosità delle previsioni contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 (di seguito D.M. n. 202/2014 o Regolamento) (NOTA 1).

Non possono, infatti, trascurarsi le molteplici criticità legate alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti nella gestione della crisi da sovraindebitamento e, ancor più, quelle relative alla percezione del compenso in talune, non infrequenti, ipotesi; criticità che, non di rado, si è tentato di mitigare in funzione della ratio socio-economica che caratterizza e che ha fortemente incentivato l’ingresso, anche nel nostro ordinamento giuridico, di procedimenti volti alla ristrutturazione delle posizioni debitorie di tutta la platea di soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare.

La questione non è di poco conto, specialmente se contestualizzata con il progressivo avanzare della crisi economico-finanziaria che, nell’ultimo decennio, ha travolto il Paese.

Per lungo tempo, l’unico sbocco della crisi delle imprese non fallibili è stato rappresentato dalla dissoluzione del complesso aziendale, esposto alle azioni esecutive individuali dei creditori, peraltro soggetti alle lungaggini e alle incertezze legate alla procedura esecutiva ordinaria.

Del pari, la crescita esponenziale del ricorso al credito al consumo e del costo della vita ha aggravato l’indebitamento delle famiglie italiane tramutandolo in uno stato di indebitamento irreversibile e, in tal modo, palesando l’urgenza di regolamentare anche l’insolvenza del debitore-consumatore.

È innegabile, pertanto, il fine sociale insito nella scelta del legislatore di accordare, anche ai soggetti non fallibili, la possibilità di liberarsi definitivamente delle situazioni debitorie pregresse e di utilizzare questi nuovi procedimenti anche come mezzo di contrasto al fenomeno dell’usura e agli episodi di suicidio legati alle difficoltà economiche, purtroppo significativamente aumentati nel corso degli ultimi anni.

Inoltre, a voler considerare la perdita globale di competitività del sistema economico che consegue alla consistente mole di debitori rimasti insolventi e, come tali, espulsi dal circuito dei rapporti economici e dal mercato, è evidente come il legislatore, attraverso la concessione del beneficio della esdebitazione, abbia inteso tutelare anche interessi più strettamente economici.

Lo spirito della norma, che si condivide appieno, non può, tuttavia sminuire il ruolo attribuito all’Organismo di composizione della crisi (di seguito OCC o Organismo) e al professionista-Gestore della crisi, chiamati a prestare la propria attività di ausilio in favore del soggetto sovraindebitato, ausilio cui la stessa legge n. 3/2012 riconduce una molteplicità di attività che, a livello operativo, si traduce in ore di lavoro e di impegno profuso (NOTA 2).

Se da un lato si sostiene l’opportunità di enfatizzare anche l’aspetto sociale della nostra professione, dall’altro non può trascurarsi l’esigenza di assicurare al professionista coinvolto nella gestione dei procedimenti di composizione della crisi un adeguato trattamento economico per (tutte) le numerose attività svolte, la maggior parte delle quali, peraltro, caratterizzata da non trascurabili responsabilità.

Nondimeno, ancor prima della questione legata alla determinazione del compenso, vi è quella rappresentata dalla difficoltà di percepire lo stesso, specialmente in particolari contesti.

Una delle problematiche più comunemente riscontrate, ad esempio, si identifica con la difficoltà del Gestore a percepire e, se del caso trattenere, una somma, che al momento del primo contatto col debitore verrà da quest’ultimo versata, a titolo di corrispettivo per l’attività preliminare necessaria per lo studio della pratica e a titolo di cauzione per eventuali inadempimenti del cliente. Non è, infatti, infrequente il caso in cui il debitore decida di non proseguire il procedimento avviato, ovvero il caso in cui lo stesso diventi irreperibile, gravando in tal modo il Gestore anche di eventuali spese sostenute.

Una pattuizione in tal senso, a ben vedere, dovrebbe essere consentita e non ostacolata dalle previsioni di cui all’art. 14, comma 2, D.M. n. 202/2014 - che, come è noto, prevede che il compenso deve comprendere l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa - in quanto, nel caso di specie, la somma sarebbe versata a titolo cauzionale, con la conseguenza che, al momento di conclusione dell’incarico potrebbe essere restituita o imputata (a titolo d’acconto) all’importo da versare a saldo (NOTA 3).

Parimenti problematico è l’aspetto del compenso del Liquidatore, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il Gestore della crisi che svolga un’attività prima dell’apertura del procedimento di liquidazione dei beni - come può essere la redazione della relazione particolareggiata - non venga successivamente nominato Liquidatore del patrimonio, anche alla luce del principio dell’unicità del compenso, di cui all’art. 17 D.M. n. 202/2014.

Si tratta solo di alcune delle lacune che caratterizzano la disciplina dei compensi declinata negli artt. 14 - 18 del D.M. n. 202/2014, in relazione alle quali si tenterà di fornire alcune indicazioni per orientare i numerosi colleghi coinvolti nella gestione delle procedure di sovraindebitamento.

 

2. Ambito di applicazione delle regole generali per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese. Il principio dell’autonomia negoziale

 

La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il D.M. n. 202/2014 che, in via più generale, ha regolamentato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinandone i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero, nonché i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi.

Antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto, avvenuta a ben più di due anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 3/2012, il compenso spettante al professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fall. (ovvero al notaio), nominato dal Tribunale per la gestione dei procedimenti dalla stessa legge descritti, era definito ai sensi dell’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, che aveva previsto il seguente regime transitorio:

- nelle procedure di composizione della crisi di cui alla sezione prima, capo II, della legge 3/2012 (accordo e piano del consumatore) determinazione del compenso in base ai parametri previsti per i commissari giudiziari nelle procedure di concordato preventivo, con una riduzione del 40%;

- nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata nella sezione seconda, capo II, della legge n. 3/2012, determinazione del compenso in base ai parametri previsti per i curatori fallimentari, con una riduzione del 40%.

L’art. 15, comma 3, della legge n. 3/2012 rinviava ad un successivo regolamento, da adottarsi con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese a carico del sovraindebitato, mediante l’individuazione di specifici criteri che tenessero conto, nel loro ammontare, sia del valore della procedura, sia delle finalità sociali dei nuovi procedimenti.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’OCC è diventata oggetto della disciplina di cui agli artt. 14 - 18 del D.M. n. 202/2014, a cui sarà dedicato il commento dei successivi paragrafi.

 

2.1. Accordo con il debitore nella determinazione del compenso: art. 14, comma 1, primo periodo, D.M. n. 202/2014

All’interno del capo III, sezione I sulle "Disposizioni generali", l’art. 14, comma 1, del D.M. n. 202/2014, nel definire l’ambito di applicazione e le regole generali in punto di determinazione del compenso nelle procedure relative alla crisi da sovraindebitamento, testualmente recita che: "la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo ...".

La formulazione letterale della disposizione in commento esplicita un principio che, in base ad una ragionata lettura di questo e dei seguenti articoli del Regolamento, potrebbe assurgere a canone generale per l’interpretazione del sistema di determinazione del compenso previsto nel decreto ministeriale.

Occorre mettere in evidenza che il D.M. n. 202/2014 è stato preceduto da una lunga stagione di riforme delle professioni regolamentate che ha comportato dapprima l’abolizione delle tariffe con la pubblicazione del d.l. n. 1/2012, poi la determinazione di parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi con la pubblicazione del D.M. n. 140/2012 e, solo di recente, la generalizzata previsione del riconoscimento di un compenso equo per i professionisti regolamentati (NOTA 4).

Sulla scia di tali precedenti, il D.M. n. 202/2014 rimette all’accordo tra le parti la "negoziazione del compenso" e, al contempo, chiarisce che le disposizioni dello stesso D.M. n. 202/2014 contenenti previsioni di maggior dettaglio per la determinazione dei compensi, con esatta indicazione dei parametri applicabili alla procedura e al caso di specie concretamente considerato, non trovano applicazione laddove l’OCC e il debitore sovraindebitato si siano accordati.

La precisazione effettuata nel Regolamento non coglie di sorpresa, dal momento che il rapporto contrattuale tra OCC e debitore sovraindebitato è di tipo strettamente privatistico e riconducibile al contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c.

In tale caso, infatti, l’OCC, tenuto a fornire ampio ausilio al debitore, è individuato da quest’ultimo e non dal giudice e ad esso si applicano le disposizioni che regolamentano la sottoscrizione del contratto d’opera con il professionista iscritto in Albi, di cui all’art. 9 del summenzionato d.l. n. 1/2012 (NOTA 5). Per tal motivo, il D.M. n. 202/2014 stabilisce che al momento del conferimento dell’incarico l’OCC è tenuto a comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera e tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione del contratto fornendogli, al contempo, un preventivo da cui risulti la misura del compenso, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Dal coordinamento delle menzionate disposizioni, sembrerebbe potersi evincere che le disposizioni del D.M. n. 202/2014 possano non trovare applicazione in presenza di accordo intervenuto tra le parti, vale a dire tra debitore sovraindebitato e OCC, in linea, peraltro, con i generali canoni declinati nell’ordinamento (NOTA 6).

Fermo restando quanto sostenuto anche in relazione all’obbligo del preventivo su cui avremo modo di tornare nel par. 2.4. può risultare di qualche utilità soffermarsi, con maggiore precisione, sull’ ambito di applicazione delle previsioni di cui all’art. 14, comma 1, primo periodo, il cui tenore letterale, come detto, consente di ritenere che le parti possano convenzionalmente stabilire il compenso dell’OCC incaricato dal debitore.

Più partitamente nella determinazione di tale compenso, le stesse parti potrebbero accordarsi rinviando:

- ai parametri individuati nel D.M. n. 202/2014;

- alla libera determinazione del compenso.

In assenza di qualsivoglia accordo con il debitore prevale la determinazione del compenso effettuata secondo le modalità indicate nel D.M. n. 202/2014.

 

2.2. Determinazione dei compensi del professionista nominato dal giudice: art. 14, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 202/2014

Di seguito a quanto enunciato nel primo periodo, l’art. 14, comma 1, D.M. n. 202/20014 prevede che "per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo".

È all’evidenza che in parte qua, il primo comma del più volte menzionato art. 14 si riferisca ad una differente ipotesi rispetto a quella individuata nella prima parte e strettamente attinente alla vicenda relativa alla liquidazione del compenso degli ausiliari di nomina giudiziale.

Più nel dettaglio, si tratterebbe delle fattispecie in cui:

- il debitore, ai sensi dell’art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, presenti istanza al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest’ultimo delegato per la nomina di un professionista facente funzioni di OCC, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fall., o di un notaio, chiamato ad espletare le attività funzionali alla predisposizione e l’attestazione della fattibilità del piano (NOTA 7);

- il debitore presenti istanza per la nomina di un professionista facente funzioni di OCC ai soli fini dell’attestazione del piano, già confezionato da un professionista di fiducia (NOTA 8);

- il giudice, qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore ad un Gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, proceda, ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, alla nomina di un Gestore per la liquidazione, da individuarsi nello stesso OCC, ovvero nel professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fall.;

- il giudice, ancorché su proposta dell’OCC, nomini ai fini dell’esecuzione dell’accordo o del piano omologati, un Liquidatore che disponga dei beni pignorati o dei beni individuati nell’accordo o nel piano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 3/2012;

- il giudice, con il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies, nomini un Liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fall., qualora non sia già stato nominato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012 (NOTA 9).

In queste ipotesi, come avviene per funzioni simili, l’art. 14 D.M. n. 202/2014 stabilisce l’applicazione delle disposizioni contenute nel capo III dello stesso decreto. Tale modalità di determinazione e liquidazione del compenso, infatti, si pone all’interno di una vicenda, quella giudiziale, nettamente differenziata da quella convenzionale che è contemplata nella prima parte della norma in commento e che riecheggia, logicamente, il dettato di cui all’art. 2233 c.c.

Onde evitare differenze di trattamento e scoraggiare l’emersione di prassi disomogenee, anche e soprattutto a favore del professionista incaricato, l’ordinamento prevede la fissazione di precipui "tariffari" per lo svolgimento di incarichi giudiziali, che nella materia del sovraindebitamento sono unicamente quelli fissati nel D.M. n. 202/2014.

L’interpretazione letterale della disposizione in commento, tuttavia, se confrontata con la disciplina prevista dal primo periodo dello stesso art. 14, comma 1, evidenzierebbe una supposta disparità di trattamento non facilmente giustificabile tra l’OCC, da un lato, e il professionista o l’associazione o società tra professionisti facente funzioni di OCC di cui all’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 dall’altro, nel senso che mentre nei rapporti tra il primo e il sovraindebitato prevale indubbiamente per la determinazione del compenso l’autonomia negoziale, in quelli tra il secondo e il debitore non sarebbe possibile preconcordare il compenso, ma la liquidazione dello stesso spetterebbe in via di esclusiva al giudice, applicando - quindi - il D.M. n. 202/2014.

In verità, da tale disposizione discende la competenza del giudice a liquidare il compenso dell’OCC dallo stesso giudice nominato, ossia quello del professionista di cui all’art. 15, comma 9, citato, ma la stessa norma non esclude che lo stesso professionista possa negoziare con il debitore il suo compenso come ogni professionista secondo le regole generali attualmente vigenti e come è espressamente previsto per gli OCC. In altri termini, non pare ragionevole fondare su tale dato letterale una disparità di trattamento così rilevante, per cui sotto il profilo logico sembrerebbe possibile ritenere che, per gli OCC da un lato e per i professionisti facenti funzione di OCC dall’altro, valga lo stesso principio della prevalenza dell’accordo con il debitore rispetto alla tariffa dei compensi di cui al Regolamento.

Del resto, a rigore la nomina giudiziale, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non implica necessariamente che il compenso per l’attività professionale debba essere liquidato dalla medesima autorità giurisdizionale, come si ha nel caso delle nomine di volontaria giurisdizione nel diritto societario o per la materia fallimentare con la nomina dell’esperto di cui all’art. 124 legge fall., il cui compenso è determinato dalla libera contrattazione tra le parti e non è liquidato dal Tribunale, che lo nomina. A tale riguardo, poi, si consideri che la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, secondo la prassi che si è formata in questi anni, nella maggior parte dei casi non è seguita dal radicarsi di una procedura concorsuale, per i più svariati motivi, tra cui la perdita di interesse del debitore o l’impossibilità di accedere ad una procedura di cui alla legge n. 3/2012.

In tutti questi casi, il professionista nominato ha molto spesso svolto a favore del debitore un’attività professionale di consulenza o di assistenza che - secondo i parametri del D.M. n. 202/2014 - non potrebbe essere liquidata dal giudice, perché non si è avviata alcuna procedura concorsuale oppure anche se fosse stata depositata la proposta, poi giudicata inammissibile o irricevibile, con difficoltà potrebbe essere liquidato un compenso dal giudice per mancanza di attivo o di passivo accertato, per cui il professionista rischierebbe di operare gratuitamente o comunque senza una adeguata ed equa remunerazione.

Sembrerebbe ammissibile, dunque, che il professionista secondo le regole generali del codice civile pattuisca con il debitore - analogamente a quanto è previsto per gli OCC - il suo compenso, facendo sì che possa essere inserito nel piano che attua la proposta, beneficiando per la parte ancora non riscossa della prededuzione (v. infra, par. 2.5.). Se la procedura avviata venga omologata, la liquidazione del compenso, che non sia stato preconcordato con il debitore, verrà eseguita dal giudice, con separato provvedimento.

In definitiva, si ritiene che la liquidazione del compenso del professionista facente funzione di OCC spetti al giudice in tutti i casi in cui il compenso stesso non sia stato preconcordato con il debitore, secondo le modalità previste per tutti i professionisti.

 

2.3. Criteri per la determinazione del compenso: art. 15 D.M. n. 202/2014

L’art. 15 D.M. n. 202/2014 contiene una significativa previsione relativa all’individuazione dei criteri utili per determinare congruamente l’entità del compenso.

Appare possibile sostenere che si tratti di una norma a valenza generale, indirizzata ad orientare sia la determinazione del compenso in presenza di un accordo direttamente sottoscritto col debitore, sia in assenza di accordo col debitore, svolgendo in tale ultimo caso una funzione integrativa dei parametri individuati negli artt. 16 e ss. D.M. n. 202/2014.

A norma del primo comma dell’art. 15 del Regolamento, la determinazione dei compensi deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri (generali):

- opera prestata;

- risultati ottenuti;

- ricorso all’opera di ausiliari (NOTA 10);

- sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni;

- complessità delle questioni affrontate;

- numero dei creditori e misura della soddisfazione a questi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato, ovvero con la liquidazione.

Al fine di garantire la qualità della prestazione richiesta dal sovraindebitato - all’OCC, al professionista facente funzioni, al Gestore per la liquidazione, ovvero al Liquidatore - la previsione di cui all’art. 15 recupera i principi enunciati sia nell’art. 2232 c.c., sia nell’art. 2233 c.c.

La prima delle due disposizioni attribuisce in ogni caso la responsabilità dell’esecuzione dell’incarico ricevuto dal cliente al professionista che può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti.

La seconda disposizione, invece, declina i criteri per la determinazione del compenso del professionista. Ancorché le previsioni dell’art. 2233 c.c. siano state superate nella parte in cui si fa riferimento alla determinazione del compenso ricorrendo alle tariffe, in forza dell’avvenuta abrogazione del sistema tariffario ex art. 9, d.l. n. 1/2012, esse non perdono validità per quanto concerne la determinazione del compenso ancorata, rectius adeguata, in ogni caso, all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Sicché la lettera dell’art. 15 D.M. n. 202/2014, disciplinando la particolare prestazione svolta nell’ambito delle procedure di composizione o di liquidazione, enfatizza il criterio di adeguatezza del compenso in relazione alla:

i) sollecitudine, con cui il Gestore o il Liquidatore svolge compiti e funzioni tipici della prestazione d’opera che gli viene richiesta;

ii) complessità delle questioni affrontate, dovendosi all’evidenza distinguersi in ragione delle caratteristiche del debitore e del suo sovraindebitamento;

iii) misura di soddisfazione assicurata ai creditori con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato, dovendosi all’evidenza meglio remunerare il Gestore, che nella predisposizione della proposta e del piano, laddove incaricato, e nella relativa attestazione o il Liquidatore, nella dismissione dei beni, tenda a massimizzare il soddisfacimento dei creditori;

iv) attività di vigilanza esercitata dall’OCC nella fase di esecuzione dell’accordo o del piano che l’art. 13, comma 2, della legge n. 3/2012 attribuisce espressamente all’ OCC.

Nell’ottica di questa ricostruzione, può sostenersi che le previsioni di cui al summenzionato art. 15 tutelano l’OCC incaricato dal debitore, così come il professionista facente funzioni di Gestore o il Liquidatore incaricati dal giudice.

 

2.4. Obbligo del preventivo scritto e informativa preliminare al cliente sovraindebitato sui costi del servizio professionale di gestione della crisi da sovraindebitamento: art. 10 D.M. n. 202/2014

Come abbiamo avuto modo di anticipare, l’OCC, in conformità con quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del D.M. n. 202/2014, "...deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...".

L’obbligo del preventivo disciplinato dal citato articolo si coniuga con quanto previsto dall’art. 1 comma 150 della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha modificato l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2017, convertito nella legge n. 27/2012, stabilendo che: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Pertanto, sulla base delle informazioni che verranno fornite dal soggetto sovraindebitato dovrà essere redatto un preventivo che dovrà essere reso noto allo stesso debitore nonché, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. n. 202/2014, ai creditori.

Per la redazione del preventivo, come già rilevato, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, l’OCC deve utilizzare i parametri di cui all’art. 16 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Come si evince da quanto sopra, sarà buona prassi individuare le fasi della procedura e articolare conseguentemente e dettagliatamente l’esecuzione dell’incarico in relazione ad esse, prevedendo, se del caso, una rateizzazione del compenso pattuito con relativa riscossione in occasione del conseguimento degli obiettivi predeterminati.

Con riferimento alle modalità di redazione del preventivo, si ritiene opportuno suddividerlo in scaglioni corrispondenti a tante fasi quante sono le fasi dei procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, indicando per ogni scaglione le specifiche attività richieste, anche in via eventuale, al Gestore, così da ancorare la percezione del compenso allo svolgimento delle stesse.

Il preventivo potrebbe, dunque, essere formulato individuando le seguenti fasi:

- analisi e studio della documentazione presentata dall’istante;

- consulenza nella scelta della procedura più idonea a superare la crisi da sovraindebitamento;

- assistenza nella predisposizione della proposta o nella domanda di liquidazione;

- attestazione sulla fattibilità del piano;

- redazione della relazione particolareggiata;

- redazione della relazione estimativa sull’incapienza dei beni nella liquidazione;

- attività propedeutica all’omologa;

- attività richiesta nella fase di esecuzione del piano.

Resta inteso che, a seguito della sottoscrizione del preventivo, il soggetto sovraindebitato è tenuto al corretto adempimento.

 

2.5. Prededucibilità dei crediti per i compensi e i rimborsi spese nelle procedure di sovraindebitamento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, i crediti per i compensi e per i rimborsi spese degli OCC, dei Gestori della crisi e dei professionisti facenti funzione di OCC, maturati per attività compiute prima dell’apertura delle procedure di composizione della crisi, godono della prededuzione nella successiva fase della esecuzione, in quanto considerati crediti sorti in funzione di uno dei procedimenti di composizione.

Del pari, i crediti per i compensi e per i rimborsi spese degli OCC, dei Gestori della crisi e dei professionisti facenti funzione di OCC, maturati per attività compiute durante la procedura di accordo o di piano o nella fase della esecuzione - come quelli del Liquidatore o del Gestore per la liquidazione - godono della prededuzione, in quanto considerati sorti in occasione di uno dei procedimenti di composizione; tali crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti anteriori, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Ai sensi dell’art. 14-duodecies, i suddetti crediti godono della prededuzione anche nella procedura di liquidazione del patrimonio; inoltre, i crediti per i compensi e i rimborsi spese degli OCC, dei Gestori della crisi e dei professionisti facenti funzione di OCC, maturati per attività compiute prima dell’apertura della liquidazione del patrimonio godono della prededuzione nella procedura di liquidazione del patrimonio, in quanto considerati sorti in funzione della medesima. Del pari, i crediti per il compenso del Liquidatore del patrimonio godono della prededuzione nella procedura di liquidazione, in quanto considerati sorti in occasione della medesima.

 

2.6. Rimborsi spese e criteri per la determinazione del compenso: art. 14, commi, 2, 3 e 4 D.M. n. 202/2014

Come accennato, i compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa: viene cioè previsto un criterio di onnicomprensività del compenso che remunera anche le attività accessorie alla prestazione.

L’OCC ha diritto ad un rimborso forfettario delle spese generali determinato nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% sull’importo del compenso, così che si renderebbe opportuno fissare la misura di tale rimborso direttamente nel regolamento dell’OCC.

L’OCC vanta il diritto al rimborso integrale delle spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate, nell’ambito delle quali si ritiene vadano inseriti anche i costi degli ausiliari incaricati, che andranno ad aggiungersi al compenso e al rimborso forfettario (si pensi, a titolo d’esempio, al costo sostenuto per perizie di stima in caso di liquidazioni di beni).

E’ inoltre previsto che le soglie numeriche, vale a dire i valori determinati (anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei massimi) per la liquidazione del compenso siano puramente indicativi, in quanto ritenuti non vincolanti per la liquidazione stessa (art. 14, comma 4).

 

2.7. Acconti sul compenso

Il secondo comma dell’art. 15, come accennato, ammette la possibilità di prevedere degli acconti sul compenso finale; ciò vuol dire che il debitore, al momento dell’accettazione dell’incarico e, per quanto sopra detto quando il regolamento dell’OCC lo preveda, sarà tenuto a corrispondere allo stesso OCC la somma convenuta a titolo di acconto, da scontare sul saldo finale, in considerazione dell’effettiva realizzazione della prestazione d’opera effettuata a favore del sovraindebitato.

 

3. Parametri per la determinazione del compenso: art. 16 D.M. n. 202/2014

 

Come già delineato nei capitoli precedenti l’applicazione dei parametri per la determinazione del compenso dell’OCC è prevista in alternativa alla libera determinazione dello stesso, in virtù della preferenza accordata dal D.M. n. 202/2014 all’autonomia negoziale delle parti.

I parametri relativi alla determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - dunque nei procedimenti di accordo e di piano del consumatore - sono individuati nell’art. 16 del D.M. n. 202/2014 e sono diversificati a seconda che i citati procedimenti prevedano o meno forme di liquidazione dei beni.

Nella prima ipotesi (art. 16, comma 1) il compenso è determinato:

- secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. n. 30/2012 e successivi adeguamenti (NOTA 11);

- secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato, compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma, 2, del D.M. n. 30/2012 e successivi adeguamenti.

Nella differente ipotesi in cui l’accordo o il piano non preveda la liquidazione di beni, ma solo, ad esempio, i flussi di cassa derivanti dai redditi futuri del debitore ovvero disponibilità liquide, il secondo comma dell’art. 16 D.M. n. 202/2014 stabilisce che i compensi siano determinati sulla base delle percentuali su indicate, calcolate però sull’attivo e sul passivo risultanti dall’accordo o dal piano omologati.

In entrambi i casi, il compenso si intende comprensivo dell’attività svolta dall’OCC anche per il periodo successivo all’omologazione.

Le medesime regole sono richiamate dall’art. 18 del D.M. n. 202/2014 anche per il compenso del Liquidatore nella procedura disciplinata dagli artt. 14-ter e seguenti della legge n. 3/2012, precisando che in detto caso le percentuali debbano essere riferite all’ammontare dell’attivo realizzato con la liquidazione dei beni e del passivo accertato.

 

3.1. Società appartenenti ad un gruppo di imprese

Il terzo comma dell’art. 16 D.M. n. 202/2014 prevede che nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.

La norma esclude dal calcolo dell’attivo e del passivo della impresa che è stata ammessa alle procedure di composizione le poste contabili rappresentative dei rapporti infragruppo, quali ad esempio i debiti e crediti reciproci, le partecipazioni, le quali, ai fini del calcolo, dovranno essere reciprocamente elise, non costituendo poste attive e passive effettive.

 

3.2. Riduzioni e ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali

Allo scopo di favorire l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il quarto comma dell’art. 16 D.M. n. 202/2014 prevede che i compensi calcolati secondo le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono poi essere ridotti di una misura compresa tra 15% al 40%.

La riduzione dovrebbe essere calibrata in funzione della comprovata minore complessità dell’opera svolta.

Gli OCC possono prevedere percentuali di riduzione dei compensi - sempre comprese tra il 15 e il 40% - secondo modalità discrezionali che si possano fondare sulla complessità o meno della procedura

Del pari, gli organismi potrebbero non prevedere riduzioni stabilite a priori ma applicare la riduzione in percentuale ritenuta idonea al singolo caso in esame.

Il comma cinque dell’art. 16 stabilisce inoltre che l’ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali, escluse quelle vive, in ogni caso non può superare il valore del 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a un milione di euro e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure aventi un passivo inferiore. Nei procedimenti in cui l’ammontare attribuito ai creditori sia inferiore a ventimila euro il limite del 10% non trova applicazione. Posto che, come più volte osservato, l’art. 16 D.M. n. 202/2014 trova applicazione in difetto di accordo con il sovraindebitato, l’OCC può liberamente concordare con il debitore sia un compenso inferiore al minimo previsto dalla legge, per andare incontro al debitore che si trovi in una difficile situazione finanziaria, sia un compenso più elevato in considerazione di una prestazione che si presenta particolarmente complessa.

 

4. Liquidazione del compenso in caso di mancata presentazione della proposta o del piano

 

Occorre rilevare che né il comma 1, né il comma 2, dell’art. 16 del Regolamento prevedono un criterio per la determinazione del compenso nei casi di rinuncia da parte del debitore e nei casi in cui il Tribunale non omologhi l’accordo. È tuttavia innegabile che, a seguito della nomina dell’Organismo, anche in caso di mancato deposito della proposta o del piano presso il Tribunale competente, insorga il diritto dello stesso alla percezione del compenso per l’attività svolta.

Dovendo, infatti, l’OCC assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti (nonché all’esecuzione dello stesso), il fatto che non si giunga all’apertura del procedimento o all’omologa dell’accordo o del piano non toglie che l’OCC, per mezzo del Gestore della crisi, abbia posto in essere gran parte dell’attività propedeutica alla redazione del piano e della proposta, o quantomeno l’attività preliminare consistente nell’esame e nella verifica della documentazione contabile e bancaria presentata dal debitore.

Trattasi, peraltro, di un’attività particolarmente complessa nell’ambito della quale l’OCC ha il compito, non di certo agevole, di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore facendo affidamento sui dati che gli vengono dallo stesso forniti e della cui attendibilità e veridicità lo stesso debitore assume diretta responsabilità. A tal fine, peraltro, sarebbe opportuno che il debitore sottoscriva una dichiarazione in cui dia evidenza della documentazione e dei dati forniti all’OCC all’atto del conferimento dell’incarico.

In considerazione della responsabilità penale prevista in capo al Gestore della crisi nell’ipotesi, tra gli altri, di false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati (NOTA 12), si condivide la prassi, già in uso presso diversi OCC, di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori per mezzo, ad esempio:

- dell’attivazione del cassetto fiscale;

- dell’acquisizione visure al PRA;

- della verifica di pendenza di esecuzioni immobiliari o mobiliari;

- della effettuazione visure catastali ed ispezioni ipotecarie, per individuare l’esatta situazione patrimoniale immobiliare;

- della richiesta degli estratti di ruolo presso Equitalia;

- della richiesta degli estratti dei conti correnti bancari;

- della richiesta dei carichi pendenti (per verificare la sussistenza di eventuali pregiudizi o pendenze pregiudizievoli);

- della richiesta di pendenze presso Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Uffici tributi degli Enti locali competenti, Gestori di servizi telefonici o di altre utenze;

- della richiesta di precisazione del credito, con documentazione di supporto, da indirizzare ai creditori, in caso di dubbi sulla posizione debitoria del richiedente.

È di tutta evidenza come, specialmente nelle ipotesi in cui il debitore non si riveli particolarmente collaborativo, l’attività di ricerca dei dati e di acquisizione dei documenti possa presentarsi particolarmente complessa e richiedere diverso tempo.

Da qui, la necessità di far sì che l’ausilio prestato al debitore dal Gestore della crisi, anche in questa fase trovi un riconoscimento economico adeguato alle difficoltà insorte nella gestione della vicenda di sovraindebitamento e all’impegno profuso.

Rammentando che l’autonomia negoziale rappresenta la modalità prediletta dal legislatore per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’OCC, sarebbe indubbiamente opportuno che il compenso relativo a tale fase preliminare di studio della pratica fosse dettagliatamente individuato nel preventivo, come detto in apertura.

Per la quantificazione del compenso, salvo diverso accordo con il debitore, occorre verificare se ed entro quali limiti sia corretto far riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 16, D.M. n. 202/2014, che a sua volta rinvia all’art. 1 del D.M. n. 30/2012, ossia ai parametri individuati sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato, peraltro con una riduzione dal 15 al 40%.

Qualora la proposta di accordo ed il piano non siano stati depositati, sarà necessario adeguare il compenso all’attività effettivamente svolta, che di certo non è consistita nella realizzazione di attivo.

Sembra consentito, peraltro, ricorrere all’applicazione analogica di quanto disposto nel D.M. n. 140/2012 per la liquidazione giudiziale del compenso del professionista iscritto all’Albo, in relazione alla categoria professionale a cui il Gestore appartiene e in considerazione della complessità dell’attività dallo stesso documentata (NOTA 13).

Tale ultimo criterio appare corretto, se si considera la relazione con l’attività concretamente svolta e la mancanza di collegamento ai parametri correlati al deposito del piano o dell’istanza.

Nel caso, invece, in cui il piano o un accordo siano depositati ma non omologati, potranno applicarsi i parametri cui al D.M. n. 202/2014: tale soluzione può essere sostenuta facendo leva sul dato letterale dell’art. 16 che riconosce in ogni caso un compenso al Gestore o al Liquidatore (anche per l’attività di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo o del piano omologato), non potendo dunque restare senza adeguata retribuzione l’opera prestata in epoca anteriore al rifiuto di omologazione, in virtù di quanto è dato evincere dal testo dell’art. 15 D.M. n. 202/2014, già esaminato.

 

5. Costi della procedura: criticità per l’accesso del consumatore persona fisica

 

Il profilo inerente ai costi che il debitore deve sostenere per attivare, con l’ausilio dell’OCC, una delle procedure previste dalla legge n. 3/2012 non sembra essere esente da censure.

Se, infatti, nell’ipotesi in cui il debitore sia un piccolo imprenditore, i parametri relativi al passivo accertato e all’attivo realizzato possono risultare congrui, lo stesso non può dirsi nell’ipotesi di debitore - consumatore che presenti una modesta esposizione debitoria, ristrutturabile attraverso la predisposizione di un piano non eccessivamente articolato.

Coerentemente alla funzione sociale della norma, in tale ultima circostanza potrebbe essere opportuno prevedere dei costi predefiniti scollegati dai parametri sopra citati e che, pertanto, risultino distinti in base alla tipologia di debitore che intenda beneficiare dei procedimenti di composizione della crisi.

Un problema evidente della disciplina, infatti, è sicuramente rappresentato dalla mancanza di una previsione ad hoc per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare povertà e per i quali i costi della procedura rappresentano evidentemente un ostacolo quasi insormontabile all’accesso alla stessa.

 

6. Unicità del compenso: art. 17 D.M. n. 202/2014

 

Il D.M. n. 202/2014 fissa un principio di suddivisione dell’onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente avvicendati nella gestione della procedura, improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi (art. 17).

Si privilegia, pertanto, il principio dell’unicità del compenso, che come ovvio, rileva solo nelle ipotesi di procedure non gestite da un unico professionista.

Sul punto, il comma 2 dell’art. 17 tratta del caso in cui venga nominato un Liquidatore per gestire l’accordo del debitore oppure il piano del consumatore. Anche in questi casi, i professionisti interessati devono dividersi il compenso sulla base dei principi del comma 1.

Niente viene detto, però, in merito a come debba essere concretamente attuato il principio di proporzionalità: si potrebbe pensare ad un criterio basato sulle ore lavorate (ma risulterebbe di difficile realizzazione); un altro criterio potrebbe essere quello di dividere l’attività in fasi da percentualizzare rispetto all’attività complessiva.

Risulta, dunque, piuttosto complicato per l’OCC predisporre un preventivo analitico considerato che, al primo incontro, potrebbe non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la sua determinazione, come richiesto dall’articolo 14 del Regolamento.

Inoltre, resta da comprendere cosa accada in caso di successione di OCC, mettendo in evidenza che il D.M. n. 202/2014 non individua i casi in cui tale successione venga a configurarsi. A ben vedere appare alquanto problematica già l’individuazione della tipica fattispecie, considerato che una successione dell’OCC nell’attività e nell’incarico altrui si potrebbe configurare solo nell’ipotesi in cui il debitore revochi l’incarico ad uno OCC per poi affidarlo ad altro OCC, nei limiti dell’ambito in cui incide la competenza territoriale. Per tal motivo sembrerebbe maggiormente ragionevole ritenere che il riferimento a "più organismi" contenuto nell’art. 17, comma 1, D.M. n. 202/2014 vada inteso come "più gestori", nel senso che qualora ad un Gestore incaricato dal referente dell’OCC succeda, nelle tipiche ipotesi di grave impedimento, morte, rinuncia etc., altro Gestore, il compenso sia quello precedentemente pattuito dalle parti al momento iniziale, fermo restando il rispetto dei criteri di proporzionalità a cui si è accennato. In tal modo, si reputa che al primo OCC, rectius Gestore, debba essere liquidato il compenso per le attività espletate fino alla data di sostituzione e che il debitore debba provvedere a riconoscere e successivamente liquidare all’OCC subentrante, rectius Gestore, il compenso residuale.

Ulteriore ipotesi è quella già citata, rappresentata nel comma 2 dello stesso art. 17, in forza del quale nel caso in cui, per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato sia nominato un Liquidatore o un Gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo secondo le modalità sopra indicate che si fondano sul principio di unicità del compenso.

Qui non si hanno "più organismi" che si succedono, bensì più organi che subentrano nella procedura svolgendo funzioni differenti rispetto a quelle dei gestori come la stessa legge n. 3/2012 prevede, ancorché in entrambi i casi si tratti di funzioni ricomprese e previste nel piano o nell’accordo.

Sia il Liquidatore per la vendita atomistica dei beni ex art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012, che il Gestore per la liquidazione del patrimonio già prevista nel piano ex art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012, sono nominati dal giudice: la liquidazione del compenso, pertanto, dovrebbe ragionevolmente essere giudiziale e avvenire sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. n. 202/2014 e presumibilmente in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1. In tal caso, i criteri di proporzionalità da rispettare nella determinazione del compenso dovrebbero essere richiamati all’atto di conferimento dell’incarico con apposita previsione dell’ipotesi di liquidazione ex art. 7, comma 1, e art.13, comma 1, D.M. n. 202/2014 per i compensi che andranno riconosciuti unicamente per quelle specifiche funzioni. In altri termini, il compenso del Gestore, laddove il piano o l’accordo presupponga la realizzazione dell’attivo tramite liquidazione anche di soli beni, non può essere assolutamente stabilito in modo da ricomprendere anche le ulteriori voci. Non si trascuri, infatti, che il Gestore potrebbe essere nominato Liquidatore o Gestore per la liquidazione solo eventualmente, potendo designare il Giudice un professionista differente.

Laddove il giudice incarichi lo stesso Gestore delle ulteriori attività di liquidazione nei termini precisati negli artt. 7, comma 1, e 13, comma 1, della legge n. 3/2012, come del resto prevede l’art. 15, comma 8, della legge n. 3/2012, si avrebbe successione temporale dello stesso professionista in incarichi non simili e conferiti in tempi differenti da soggetti diversi: il rispetto del principio di proporzionalità nella ripartizione del compenso (unico) dovrebbe comportare che al Gestore vada corrisposta la quota di compenso relativa alle funzioni di Gestore, vale a dire all’ausilio ausilio del debitore, nonché la quota di compenso relativa all’attività da esso svolta di esecuzione e di vigilanza sull’esatto adempimento dell’accordo e del piano. Conseguentemente si rende necessaria una determinazione dettagliata delle ipotesi in stretta correlazione con i contenuti del piano e/o dell’accordo rispetto alle variabili della liquidazione previsti nei summenzionati artt. 7, comma 1, e 13, comma 1, della legge n. 3/2012.

 

7. Compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio: art. 18 D.M. n. 202/2017 (ndr art. 18 D.M. n. 202/2014)

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.M. n. 202/2014 il compenso del Liquidatore è stabilito calcolando una percentuale determinata sull’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo accertato nel corso della procedura, percentuale compresa, in forza del rinvio operato all’art. 16 dello stesso D.M., tra quelle individuate con riferimento ai compensi dei curatori fallimentari e a quelli nelle procedure di concordato preventivo (D.M. n. 30/2012).

Il secondo comma dell’art. 18 del D.M. n. 202/2014 richiama il principio dell’unicità del compenso sopra esplicitato e della ripartizione dello stesso secondo criteri di proporzionalità, nel caso di successione di più liquidatori, ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione.

Le diverse ipotesi prospettabili, in relazione alle quali si impongono alcune doverose considerazioni, sono le seguenti:

a. procedura di liquidazione aperta a seguito di un provvedimento di conversione della procedura di accordo o di piano del consumatore con liquidazione dei beni, nell’ambito delle quali l’OCC (o professionista facente funzioni di OCC) abbia già espletato le sue funzioni di Gestore senza, però, essere poi nominato Liquidatore.

Trattandosi di conversione di precedenti procedure, che quindi si susseguono senza soluzione di continuità, l’OCC deve essere liquidato al termine del suo incarico (quindi senza dover attendere la chiusura della liquidazione del patrimonio) in percentuale sull’attivo realizzato e sul passivo accertato nell’ambito della procedura poi convertita (art. 16, richiamato dall’art. 18, D.M. n. 202/2014), applicando perciò le percentuali e gli scaglioni su indicati. Ai fini, però, della determinazione del compenso del Liquidatore nominato ex art. 14-quinquies, legge n. 3/2012, il criterio della unicità - come noto finalizzato a contenere i compensi dei diversi professionisti che si siano succeduti nel corso del medesimo incarico - imporrebbe di decurtare i valori dell’attivo e del passivo ai quali applicare le percentuali e gli scaglioni di cui alla nota 11, lett. a) e lett. b), degli importi già considerati ai fini della determinazione del compenso del primo professionista (o OCC). Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione del criterio della proporzionalità di cui all’art. 15 D.M. n. 202/2014, per cui si deve tener conto "dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione degli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato";

b. procedura di liquidazione aperta a seguito di un provvedimento di conversione della procedura di accordo o di piano del consumatore senza liquidazione dei beni, nell’ambito delle quali l’OCC abbia espletato le sue funzioni senza però essere poi nominato Liquidatore. Trattandosi anche qui di conversione di precedenti procedure che quindi si susseguono senza soluzione di continuità, all’OCC compete un compenso per l’opera prestata anche successivamente all’omologazione dell’accordo o del piano, determinato sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’accordo o dal piano del consumatore omologati (art. 16, D.M. n. 202/2014). Anche qui, ai fini della determinazione del compenso del Liquidatore nominato ex art. 14-quinquies, legge n. 3/2012, il menzionato criterio della unicità impone di decurtare i valori dell’attivo e del passivo ai quali applicare le percentuali e gli scaglioni di cui alla nota 11, lett. a) e b), degli importi già considerati ai fini della determinazione del compenso del primo OCC. Resta salva, in ogni caso, l’applicazione del già citato criterio della proporzionalità di cui all’art. 15 D.M. n. 202/2014;

c. OCC che abbia svolto l’attività di ausilio al debitore prima dell’apertura della procedura di liquidazione (si rammenta, infatti, che anche nel caso in cui il debitore richieda la liquidazione di tutti i beni ai sensi dell’art. 14 - ter e ss. della legge n. 3/2012, può avvalersi dell’ausilio dell’OCC che lo coadiuva nelle molteplici attività descritte nell’art. 14-ter e per rinvio nell’art. 9 della legge n. 3/2012, relazione particolareggiata compresa), ma che non venga successivamente nominato Liquidatore del patrimonio ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 3/2012.

L’art. 18 D.M. n. 202/2014, più partitamente, sembrerebbe aver dimenticato di disciplinare la liquidazione del compenso spettante all’OCC che redige la relazione di cui all’art. 14-ter, comma 3, legge n. 3/2012.

Nessun problema laddove il giudice delegato nominasse Liquidatore lo stesso professionista incaricato della fase preliminare al deposito della domanda di liquidazione della crisi; tuttavia lo stesso giudice potrebbe nominare un soggetto diverso, nel rispetto dell’autonomia concessagli dalla legge, aprendo una problematica di incerta soluzione, non essendo espressamente disciplinata, in questa eventualità, la modalità di calcolo del compenso dell’OCC.

In questo caso, sembrerebbe pertanto trovare applicazione quanto previsto nell’art. 17 D.M. n. 202/2014, in relazione all’unicità del compenso laddove più soggetti intervengano, rectius si succedano, nella gestione della procedura (di liquidazione), che, come accennato, rinvia all’art. 16 dello stesso Regolamento.

Tuttavia, dell’art. 16, sebbene interamente richiamato, non sembrerebbero poter trovare applicazione i commi 1 e 2, che - come già visto - quantificano il compenso applicando una data percentuale a valori (l’attivo realizzato o accertato, e il passivo accertato nell’accordo e nel piano omologati, quindi a valori definitivamente quantificati) che non compete all’OCC determinare nella fase antecedente l’apertura della liquidazione. In siffatta ipotesi potrebbe farsi riferimento al principio generale più volte citato e approfondito nel par. 2.3. secondo cui "per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione".

In ogni caso, in sede di conferimento dell’incarico, si raccomanda ancora una volta di puntualizzare il compenso dovuto dal debitore per ogni specifica attività anche in relazione all’eventualità che l’OCC incaricato o nominato, possa, in una fase successiva, non essere nominato Liquidatore, premurandosi di distinguere ogni singola voce con indicazione degli oneri e delle spese.

Per quanto attiene all’individuazione del momento nel quale il professionista incaricato della redazione della relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012, possa richiedere la liquidazione del compenso al debitore, sembrerebbe pacifico sostenere che l’OCC esaurisce la sua attività con l’apertura della procedura, allorquando viene nominato il Liquidatore da parte del giudice; ne consegue che l’OCC, esaurito il suo compito, possa chiedere il compenso senza dover attendere l’esaurimento dell’intera procedura di liquidazione.

Con riferimento alla determinazione del compenso del Liquidatore successivamente nominato dal giudice, nessun dubbio sussiste circa l’applicazione dei parametri di cui all’art. 18 del D.M. n. 202/2014 per l’attività di liquidazione del patrimonio;

d. procedura di liquidazione aperta, nell’ambito della quale si succedano più Liquidatori. Il principio dell’unicità del compenso, anche in questo caso, impone di calcolarlo in funzione del criterio della proporzionalità per cui, salva comunque l’applicazione dell’art. 15, per ciascuno dei Liquidatori l’attivo al quale applicare la percentuale indicata nel D.M. n. 30/2012 dovrebbe essere quello realizzato nel corso del proprio incarico, sul quale calcolare la percentuale indicata nel medesimo Regolamento.

 

8. Individuazione di specifici parametri per il calcolo del compenso nel regolamento dell’Organismo

 

La determinazione del compenso dell’OCC è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, dal momento che la disciplina della "tariffazione" prevista nel D.M. n. 202/2014 trova applicazione in difetto di un accordo con il debitore.

Per il professionista nominato dal giudice, invece, il decreto stabilisce che "si applicano" le disposizioni del Capo III del D.M. n. 202/2014: sembrerebbe, quindi, come già osservato, esclusa la libera contrattazione, ancorché con gli evidenti limiti sopra evidenziati con riferimento alla possibile disparità di trattamento tra OCC incaricati direttamente dal debitore e professionisti facenti funzione di OCC nominati dal giudice che, stante il tenore letterale della legge n. 3/2012, svolgono le medesime funzioni (NOTA 14).

Come accennato, infatti, sembra ragionevole sostenere, al fine di assicurare la parità di trattamento tra OCC e professionisti facenti funzione di OCC, che anche questi ultimi possano liberamente negoziare con il debitore il loro compenso.

Anche se il legislatore pone l’autonomia negoziale al vertice nell’ambito della determinazione dei compensi dell’OCC istituzionale, ragioni di opportunità conducono spesso ad adottare nella prassi, come regole generali per la determinazione dei compensi, quelle previste dal D.M. n. 202/2014, riservando alla negoziazione ipotesi che, a ben vedere, risultano essere residuali, se non eccezionali (si pensi ai sovraindebitati proprietari di importanti patrimoni, assistiti da propri consulenti e abituati a confrontarsi e a trattare con delle figure professionali).

La difficoltà di una negoziazione "ad hoc" suggerisce l’idea di individuare direttamente nel regolamento dell’OCC i parametri per il calcolo del compenso, prevedendone un automatico adeguamento all’esito dello svolgimento della procedura.

Così facendo si semplificherebbe la gestione del rapporto contrattuale con il cliente (il quale sarebbe peraltro in grado di determinare preventivamente il compenso dell’OCC, cioè anche prima di conferirgli l’incarico), lasciando comunque salva la possibilità, in ossequio all’autonomia riconosciuta alle parti, di una modifica delle pattuizioni standardizzate.

Una volta individuati questi importi di riferimento, infatti, un semplice calcolo permetterebbe di avere una forbice tra un minimo e un massimo.

A questo punto, il regolamento potrebbe prevedere, per determinare il compenso tra il minimo ed il massimo, le variabili di cui all’art. 15 che fanno riferimento all’opera prestata, ai risultati ottenuti, al ricorso all’opera di ausiliari etc.

Considerato quanto sopra, potrebbe individuarsi, tra il minimo e il massimo quel compenso che rifletta nella fattispecie in esame i criteri generali, ottenendo così un primo importo che dovrà essere assoggettato alla riduzione dal 15% al 40% prevista all’articolo 16, comma 4, D.M. n. 202/2014.

In questo modo si otterrebbe così un secondo importo sul quale si dovrà calcolare il rimborso forfettario delle spese generali di cui all’articolo 14, comma 3, D.M. n. 202/2014.

Anche in questo caso il regolamento propone una forbice tra il 10% ed il 15% da calcolarsi sull’importo del compenso al netto della riduzione di cui all’articolo 16, comma 4, D.M. n. 202/2014. La scelta dovrà tener conto dell’effettivo lavoro "di segreteria" richiesto dall’adempimento dell’incarico.

A questo punto, l’importo così ottenuto dovrà superare il test della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 16, comma 5, in base alla quale l’ammontare dei compensi e delle spese generali non può superare il 5% ovvero il 10% di quanto attribuito ai creditori.

Per quanto riguarda i costi di accesso alla procedura, considerato quanto sostenuto nel par. 5, gli stessi dovrebbero essere quantificati in misura almeno pari a quella che il debitore dovrebbe sostenere qualora preferisse adire direttamente il Tribunale.

Per quanto concerne il principio della proporzionalità del compenso in caso di successione di più OCC appare opportuno, come già rilevato, che il preventivo di cui all’art. 10, comma 3, del D.M. n. 202/2014, nelle ipotesi in cui il piano o l’accordo prevedano - come possibile alternativa per realizzare soddisfacimento dei creditori - la liquidazione, anche di singoli beni, consideri le diverse attività che il Gestore o il Liquidatore debbano porre in essere, per predeterminare i relativi compensi.

Non da ultimo, per motivi di omogeneità, trasparenza e semplificazione si ipotizza, quindi, che in sede di richiesta di nomina del Gestore all’OCC il debitore sottoscriva un modulo di adesione al regolamento dell’OCC, dando atto di accettare che il compenso venga determinato secondo le regole ivi indicate, compreso quanto dovuto per l’accesso alla procedura.

 

9. Rapporti tra Organismo e Gestore

 

È ben noto che il testo della legge n. 3/2012, nell’individuare compiti e funzioni degli OCC, non contempla mai la figura del Gestore della crisi, quest’ultima introdotta dal più volte menzionato D.M. n. 202/2014 e dallo stesso definita in termini di persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’art. 9 del D.M. n. 202/2014 stabilisce che ogni Organismo deve istituire un suo elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento, all’interno del quale possono essere iscritti solo coloro in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità indicati nell’art. 4 del D.M. n. 202/2014, cui si rinvia.

Per i fini che qui interessano, è opportuno rilevare che il Gestore è investito dell’obbligo di riservatezza circa tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento del suo servizio ed ha il divieto di assumere diritti od obblighi con gli affari trattati che vadano oltre a quelli strettamente connessi con il suo incarico (art. 11, commi 1 e 2, D.M. n. 202/2014).

Al Gestore della crisi ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore - cliente dell’Organismo.

È dunque evidente che il pagamento del Gestore incaricato non avviene direttamente da parte del sovraindebitato, in quanto il rapporto contrattuale ed economico intercorre tra quest’ultimo e l’OCC; sarà pertanto l’OCC ad erogare il compenso al Gestore secondo le ripartizioni stabilite all’interno del regolamento dello stesso OCC (generalmente i compensi sono ripartiti per l’80% al Gestore e il restante 20% all’OCC).

Questa particolare modalità di gestione del rapporto economico tra OCC, debitore e Gestore, peraltro, desta alcune perplessità e non pochi problemi operativi.

Poiché le modalità di determinazione del compenso spettante all’OCC e le difficoltà economiche in cui spesso versa il debitore lasciano presagire una possibile sperequazione tra le singole procedure, se non addirittura il mancato pagamento di alcune di esse, il singolo OCC potrebbe prevedere, nel suo regolamento, una ripartizione del compenso con il Gestore che consenta la costituzione di un fondo perequativo idoneo a garantire una remunerazione anche nelle procedure deficitarie.

Ad esempio, l’OCC non sembrerebbe legittimato a richiedere al cliente il pagamento degli oneri previdenziali, i quali, per contro, saranno addebitati nella fattura che il Gestore rimetterà all’OCC ove spettanti per legge.

Inoltre, le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico - a volte - (ad es. le raccomandate, i bolli per istanze, ecc. ecc.) dovranno essere sostenute direttamente dall’OCC, così onerando le Segreterie dello svolgimento di attività che sarebbero più agevoli per il Gestore.

 

10. Compenso del professionista di fiducia eventualmente incaricato dal debitore

 

Nelle procedure di sovraindebitamento, per il debitore farsi assistere da un professionista di fiducia, non solo è possibile ma talvolta è opportuno e necessario.

Occorre elaborare il piano, quale mezzo di adempimento della proposta: tale competenza è attività è ascrivibile alle competenze tecniche dei Commercialisti.

L’assistenza di un professionista di fiducia del debitore è necessaria nella scelta della procedura più adatta alla fattispecie. Per esempio, i Tribunali omologano quasi sempre soltanto i piani del consumatore in cui lo stato del sovraindebitamento sia stato generato da fattori esogeni, non imputabili al debitore, quindi una attenta analisi delle cause del sovraindebitamento potrebbero orientare il debitore verso la procedura di accordo, dove non vi è la valutazione del giudice sulla meritevolezza, che viceversa nel piano è determinante per i suoi esiti.

A questo punto, si pone la questione del regime dei compensi del professionista di fiducia del debitore, sia per l’opera prestata in relazione alla procedura, sia sotto il profilo della loro quantificazione e della loro collocazione nel piano.

Per quanto concerne la collocazione dei compensi dei professionisti di fiducia del debitore nel piano che attua l’accordo o il piano del consumatore appare inequivocabile, stante il dettato della norma (art. 13, comma 4-bis, della legge n. 3/2012), che detti compensi siano spese per la procedura da collocarsi in prededuzione (NOTA 15), in quanto sorte in funzione e in occasione della procedura di composizione della crisi.

In merito poi alla loro quantificazione, tenuto conto che l’art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali, si rammenta che per i professionisti iscritti in Albi è diventato obbligatorio presentare un preventivo scritto al cliente nel momento del conferimento dell’incarico professionale (NOTA 16).

Il codice deontologico della professione impone la redazione del preventivo, dando rilevanza, anche sotto il profilo deontologico, all’adempimento imposto dall’ordinamento. Difatti l’art. 25 del codice deontologico dispone che "La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.". E l’art. 21, comma 5, del codice delle sanzioni disciplinari dispone che la violazione dei doveri in materia di compenso, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della "censura".

Ciò non di meno può accadere che il compenso non venga preconcordato, o che venga rilasciato un preventivo con l’indicazione di un compenso di massima.

Al riguardo si rammenta che il Capo III del D.M. n. 202/2014 regolamenta la "Determinazione dei compensi", definendone l’ambito di applicazione, i criteri ed i relativi parametri e chiaramente indicando che le disposizioni in esso contenute, si applicano agli OCC e ai soggetti nominati dal giudice per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti a questi ultimi. Quindi solo ed unicamente ai predetti soggetti si potranno applicare le disposizioni del Capo III del D.M. n. 202/2014 e non certo al professionista di fiducia del debitore che, in quanto tale, non potendo ricorrere ad altri parametri, è tenuto a preconcordare con il cliente/debitore l’importo del suo compenso.

Il d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, nell’abrogare le tariffe professionali, ha al contempo stabilito che, in caso di liquidazione da parte del giudice, il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con il D.M. n. 140/2012 (art. 9, comma 2). Tali parametri non sono equiparabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono unicamente una indicazione che il giudice considera per la determinazione del compenso da riconoscere al professionista. Ricollegandosi a quanto affermato in relazione all’obbligatorietà del preventivo scritto, occorre allora evidenziare come l’ art. 1, comma 6, del suindicato d.l. n. 1/2012 disponga che "l’assenza della prova del preventivo massimo di cui all’art. 9, comma 4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso". Tale previsione, logicamente, trova applicazione in sede giudiziale, a contenzioso aperto.

 

11. Conclusioni e prospettive di riforma

 

In conclusione, la liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese nelle procedure di sovraindebitamento è informata ai principi (i) della libera contrattazione del compenso tra le parti, salvo i casi particolari di nomina giudiziale del Liquidatore o del Gestore per la liquidazione (NOTA 17) (ii) della trasparenza sui costi delle procedure suddette, sia verso il debitore, che verso i creditori e il Tribunale, (iii) del contenimento dei costi, attuato sia mediante una generalizzata riduzione dei compensi rispetto a quelli previsti per il curatore e il commissario giudiziale nelle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare, sia mediante il criterio dell’unicità del compenso, nei casi di più soggetti succedutisi in un’unica funzione o di più funzioni svolte in capo allo stesso soggetto (iv) della prededucibilità del credito relativo al compenso non riscosso, (v) dell’equa remunerazione della prestazione professionale che deve essere adeguata e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro professionale reso a favore del sovraindebitato.

Circa le prospettive di riforma dell’attuale disciplina della liquidazione dei compensi nelle procedure di sovraindebitamento, occorre rilevare come la legge 19 ottobre 2017, n. 155, «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza» preveda tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve dare attuazione entro il novembre 2018, quello della riduzione dei costi delle procedure concorsuali, che risulta applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento, in quanto procedure concorsuali.

Infatti, l’art. 2, comma 1, lett. l) della suddetta legge 19 ottobre 2017, n. 155, prevede di:

«l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure».

Tra gli schemi di decreti legislativi delegati, che sono stati resi pubblici, vi è il cd. codice della crisi e dell’insolvenza, il quale prevede delle disposizioni applicative del suddetto principio della riduzione dei costi delle procedure concorsuali, consistenti nell’introdurre dei massimali (art. 8 del codice della crisi e dell’insolvenza, di seguito anche c.c.i.) per i compensi complessivamente pattuiti, commisurati sull’attivo delle procedure, sanzionando le fattispecie in cui il compenso complessivamente pattuito ecceda i suddetti massimali con la ripetizione dell’eccedenza nell’ambito delle suddette procedure e con la revocatoria dell’eccedenza nella successiva procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, i massimali comprendono tutte le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo dai professionisti e consulenti incaricati dal debitore in funzione ed in occasione di una delle procedure disciplinate dal codice della crisi, precisando che la ripetizione o la revocatoria dell’eccedenza si ripartiscono proporzionalmente tra tutti i professionisti interessati. Anche in materia di acconto sono previste delle novità nel codice della crisi e dell’insolvenza, in quanto l’art. 8, comma 2, prevede che prima del deposito della domanda relativa alla procedura, cui si riferiscono, gli acconti sul compenso per le prestazioni professionali siano consentiti nel limite del 25%, sanzionando con la revocabilità i pagamenti per la parte eccedente il 25%.

Tuttavia, nella suddetta norma non vi è alcun esplicito riferimento alle procedure di sovraindebitamento, che sono le uniche per le quali non sono previsti espressamente dei massimali. Inoltre, tenuto conto che nella liquidazione controllata del debitore sovraindebitato manca del tutto una disciplina della revocatoria, così come - secondo il nuovo codice - di tutte le azioni già spettanti al debitore, pare invero inapplicabile al sovraindebitamento la revocatoria dell’eccedenza, restando - caso mai si ritenesse applicabile - solo il rimedio della ripetizione a cura del Liquidatore.

Resta, dunque, dubbia l’applicabilità di tali massimali alle procedure di sovraindebitamento, tanto più che pare opinabile il ricorso all’analogia per colmare il silenzio della norma, che - forse - è invece indicativo della consapevolezza del legislatore delegato che - di regola - nelle procedure di sovraindebitamento la misura dei compensi professionali sia mediamente contenuta, essendo procedure assai economiche, nelle quali non si avverte l’esigenza della riduzione dei costi professionali, così come si verifica nelle procedure maggiori.

Infatti, attualmente nella negoziazione con il sovraindebitato la misura dei compensi, pur essendo - a rigore - per i professionisti di fiducia del debitore, regolata dai parametri di cui al D.M. n. 140/2012, risulta nella pratica ispirata al Regolamento per cui appare assai contenuta rispetto a quella dei compensi professionali nel concordato preventivo e nel fallimento. Si ricorda, al riguardo, che i compensi stabiliti per gli OCC sono inferiori rispetto a quelli degli organi delle procedure concorsuali, disciplinate dalla legge fall., vuoi per la generalizzata riduzione dal 15 al 40% rispetto ai compensi dei curatori e dei commissari delle procedure maggiori, vuoi per i massimali - pur derogabili - previsti dal suddetto regolamento, vuoi per la disciplina del cd. compenso unico, applicabile tanto in caso di più funzioni professionali in capo allo stesso soggetto, quanto di più soggetti che si avvicendino nella stessa funzione professionale.

Inoltre, se anche si ritenesse applicabile per analogia la suddetta disciplina, occorre precisare che tali massimali concernono i compensi dei professionisti, incaricati dal debitore, per cui ne sarebbero certamente esclusi i compensi dell’OCC, nominato (i) dal giudice del sovraindebitamento nelle sentenze di omologa del piano del consumatore o del concordato minore per l’esecuzione del piano o del concordato (ii) dal Tribunale nella sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 275 c.c.i.) quale Liquidatore. Dubbia, invece, sarebbe la ricomprensione - tra i professionisti incaricati dal debitore - dell’OCC, atteso che nel nuovo codice sia esclusa la nomina di un professionista facente le funzioni di OCC, come è attualmente previsto dall’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 e succ. mod. Ciò non tanto perché gli OCC non siano incaricati dal debitore, essendo obbligatoria la stipulazione di un contratto del debitore con l’OCC avente ad oggetto i servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento, quanto perché (i) l’OCC è un ente pubblico e non un professionista (ii) nelle procedure di piano del consumatore e di concordato minore la funzione di commissario giudiziale è svolta dall’OCC (art. 69 c.c.i.), per cui la liquidazione del compenso spetta al giudice, il che sottrae il compenso dalla disciplina dei massimali. Resterebbero, dunque, assoggettati al rispetto dei massimali i professionisti di fiducia del debitore, che svolgono la loro opera in funzione e durante le procedure di sovraindebitamento, come i commercialisti che predispongono la proposta ed il piano, i legali incaricati della difesa tecnica, i professionisti tecnici che provvedono alla stima delle attività che compongono il patrimonio del debitore e così via. Ulteriore dubbio è quello se vi rientrino anche i commercialisti che rilasciano l’attestazione di fattibilità del piano, divenuta nel codice solo facoltativa e non più obbligatoria, il che rende possibile il rilascio dell’attestazione da parte di un professionista indipendente e non necessariamente da parte dell’OCC, come invece stabilisce l’attuale legge n. 3/2012.

Resta confermata, poi, la vigenza del D.M. n. 202/2014 anche una volta entrato in vigore il nuovo codice della crisi, con la significativa novità - già sopra accennata - che è soppressa la figura del professionista facente funzione di OCC, di nomina da parte del presidente del Tribunale, rimanendo unicamente gli OCC quali enti competenti a trattare il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento con contestuale abrogazione, dunque, del cd. doppio binario di cui all’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 (NOTA 18).

In conclusione, il principio della riduzione dei costi professionali nelle procedure concorsuali non dovrebbe comportare rilevanti modifiche alla disciplina dei compensi professionali nelle procedure di sovraindebitamento.

Altra rilevante novità contenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza è l’attribuzione agli OCC della gestione della fase di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 2, n. 24 c.c.i.) per i soggetti che sono destinatari delle procedure di sovraindebitamento (art. 2, nn. 3, 4 e 5 c.c.i.).

Per quanto concerne i compensi per queste nuove funzioni il codice della crisi non dispone alcunché per gli OCC; differentemente, l’organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) e dei suoi componenti sono demandati ad un regolamento ministeriale (art. 19 c.c.i.) che provvederà a dettagliare il funzionamento del nuovo istituto, ivi compresa la disciplina dei compensi.

Sarebbe auspicabile che tale regolamento contenga anche disposizioni per la remunerazione delle nuove funzioni attribuite agli OCC in materia di misure di allerta e composizione assistita della crisi dei soggetti che accedono alla procedura di sovraindebitamento, effettuando, se del caso, il necessario coordinamento, o l’eventuale emendamento, con il vigente D.M. n. 202/2014.

È da ritenere, in conclusione, che la disciplina relativa ai compensi dei professionsiti per le prestazioni professionali rese in occasione delle procedure di sovraindebitamento, così come regolamentata nel nel D.M. n. 202/2014 e, nei limiti di compatibilità, per quanto sopra illustrato, nel D.M. n. 140/2012, sia compatibile e coerente con i principi generali e i criteri direttivi della legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

 

---

NOTE:

(1) Si tratta del regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(2) Cfr. art. 15, commi 5 e ss. della legge n. 3/2012.

(3) Stante quanto previsto nell’art. 15, comma 2, del D.M. n. 202/2014, possono essere versati acconti sul compenso finale.

(4) Si tratta delle previsioni contenute nella legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

(5) Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e modificato dall’art. 1, comma 150, della legge n. 124/2017 "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".

(6) Cfr. art. 2233 c.c.che, tra i vari criteri per la determinazione del compenso del prestatore d’opera intellettuale, attribuisce rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti.

(7) In relazione alla nomina si rammenta l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito circa l’ambito applicativo dell’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 e ai limiti del ricorso al c.d. doppio binario di nomina. La Cassazione, nell’ordinanza n. 19740/2017, si sofferma sul ruolo centrale attribuito agli OCC nei procedimenti di composizione della crisi, ruolo centrale, che si caratterizza non solo per i profili di indipendenza e professionalità richiesti ma anche per l’evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore e desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l’istituzione di Organismi stabili, destinati ad essere iscritti in un apposito registro ministeriale. Secondo la Corte, una volta decorso il periodo transitorio, la nomina di un professionista facente funzioni andrebbe consentita unicamente in caso di mancata costituzione dell’OCC competente nell’ambito territoriale di riferimento; in tal modo, si garantirebbe l’apporto di competenze di professionisti in possesso degli specifici requisiti di professionalità fissati dalla normativa e richiesti per la gestione e la soluzione dello stato di sovraindebitamento.

(8) Così Trib. Pistoia, 19 novembre 2014.

(9) Si tratta di due casi distinti: quello in cui la liquidazione del patrimonio viene aperta autonomamente su istanza del debitore e quello in cui la liquidazione del patrimonio viene aperta per conversione di una precedente procedura di composizione della crisi omologata, ma non adempiuta regolarmente. In tale secondo caso, il Liquidatore dell’accordo o del piano omologato viene confermato Liquidatore del patrimonio.

(10) Intendendosi per tali gli ausiliari di cui il professionista può avvalersi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2232 c.c., vale a dire soggetti che svolgono la propria prestazione sotto la direzione e la responsabilità del Gestore (o del Liquidatore).

(11) Si tratta del "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo". Tale regolamento prevede:

a) Percentuali su attivo realizzato: da € 0 a € 16.227,08, min 12%, max 14%. Da € 16.227,08 a € 24.340,62, min 10%, max 12%. Da € 24.340,62 a € 40.567,68, min 8,5%, max 9,5%. Da € 40.567,68 a € 81.135,38, min 7%, max 8%. Da € 81.135,38 a € 405.676,89, min 5,5%, max 6,5%. Da € 405.676,89 a € 811.353,79, min 4%, max 5%. Da € 811.353,79 a € 2.434.061,37, min 0,9%, max 1,8%. Da € 2.434.061,37 a € 22.000.000,00, min 0,45%, max 0,9%.

b) Percentuali su passivo accertato risultante dall’accordo o dal piano omologato: da € 0 a € 81.131,38, min 0,19%, max 0,94%. Da € 81.131,38 a € 68.000.000,00, min 0,06%, max 0,46%.

(12) Cfr. art. 16, comma 2, legge n. 3/2012.

(13) Per i Commercialisti, si veda quanto disposto dall’art. 27, D.M. n. 140/2012 (Assistenza in procedure concorsuali) in forza del quale: "1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo". Il Riquadro 9 della tabella C relativo all’art. 27 prevede:

- sul totale delle passività:

- fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%

- oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

(14) Restano esclusi dalla libera contrattazione gli organi della procedura, nominati dal giudice per lo svolgimento di una precipua funzione e una specifica attività nell’ambito delle procedure, quali sono quelli nominati ex art. 15, comma 8, della legge, vale a dire i Liquidatori dell’accordo o del piano omologati, i Gestori per la liquidazione e i Liquidatori del patrimonio.

(15) Sul punto, Tribunale di Pistoia, 17 novembre 2014.

(16) Cfr. nt. 5.

(17) Cfr. nt. 14.

(18) Cfr. nt. 7.