Arrivano i decreti del Mef sul coordinamento degli IFRS

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato tre decreti del 10 gennaio 2018 diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 per lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

I decreti sugli IFRS 9 e 15 forniscono disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

IFRS 9 "Strumenti finanziari"

Relativamente all’IFRS 9 (applicabile in via ordinaria a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018), viene chiarita la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte, nonché le ipotesi di applicazione del regime transitorio di cui al comma 8, dell’art. 15, D.L. n. 185/2008, riducendo le numerose incertezze interpretative sul tema, le ipotesi in cui l’assoggettamento a tale regime comporta l’emersione di doppi binari tra i valori contabili e fiscali e le ipotesi di accesso al riallineamento, previo pagamento di una imposta sostitutiva, delle divergenze tra i valori appena menzionati. Sul piano finanziario l’emersione di tali differenze di valore (siano esse negative o positive) concorre, in linea di principio, sulla base delle aliquote ordinarie di IRES e IRAP, determinando potenziali effetti finanziari positivi.

IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti"

Relativamente all’IFRS 15 (applicabile in via ordinaria a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018), viene chiarita la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione. Va detto che non sono state introdotte disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai immanenti nel sistema, ravvisando, viceversa, l’opportunità di regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.
In altre parole, si è voluto regolamentare quei nuovi fenomeni di qualificazione/classificazione generati dall’IFRS 15, per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Revisione del DM 8 giugno 2011

La revisione del DM 8 giugno 2011, segue il DM 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal DM 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso DM 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali IAS/IFRS, ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti ITA GAAP) diversi dalle micro-imprese. Le nuove disposizioni intervengono successivamente in quanto dirette a regolamentare fattispecie che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d’impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016.
In particolare viene chiarito, per i soggetti IAS/IFRS che ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema assai dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all’art. 44 del medesimo TUIR continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l’art. 5, D.M. 8 giugno 2011.