Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4767

Contratti a tempo determinato - Accertamento natura subordinata e a tempo indeterminato - lncompetenza territoriale

 

Rilevato che

 

Il ricorrente ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, la RTI spa, prospettando di aver lavorato, formalmente con una serie di contratti a tempo determinato ma in realtà continuativamente dal 1998 al 23 aprile 2015 (giorno in cui fu sospeso dal lavoro per poi essere licenziato il successivo 7 maggio), in regime di subordinazione quale attore-artista-inviato speciale nella zona di Bari, sottoposto alle direttive della società convenuta impartite direttamente dalla RTI sino al 2009 e in seguito tramite la M. produzioni srl, che provvedeva anche a fornire i mezzi materiali per l’espletamento dell’attività. Ha chiesto che venisse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e l’illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa, con relativa condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro; la società ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di Bari affermando che il ricorrente, dopo il 2009, non ha prestato attività presso alcuna dipendenza di RTI, ma ha lavorato (in autonomia) sul territorio pugliese presso la sede di Mec produzioni srl, società della quale è socio, che non può essere considerata dipendenza della RTI.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con provvedimento del 4 gennaio 2016, si è dichiarato incompetente.

Il ricorrente ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che in base ai criteri dettati dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., oltre al Tribunale di Monza, luogo in cui è sorto il rapporto, sarebbero competenti il Tribunale di Bari, dove si trova la dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il lavoratore, o, in alternativa, il Tribunale di Roma, dove si trova l’azienda.

La società resistente ha depositato una memoria difensiva. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie per la camera di consiglio.

Il collegio ha disposto che il provvedimento sia a motivazione semplificata.

 

Ritenuto che

 

per giurisprudenza costante "La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo i casi in cui la prospettazione appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale" (explurimis, Cass., 17 maggio 2007, n. 11415) Cass. 23 maggio 2012, n. 8189 e Cass. 18 aprile 2014, n. 9028, nel confermare l’orientamento, hanno sottolineato: "Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza" (da ultimo, questi principi sono stati ribaditi da Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003).

Nel caso in esame il ricorrente ha prospettato di aver costantemente lavorato per la convenuta nel territorio del Tribunale di Bari, sostenendo che il rapporto ha avuto natura di rapporto di lavoro subordinato. La convenuta ha contestato la natura subordinata del rapporto, sostenendo la tesi della competenza esclusiva del Tribunale di Monza, in quanto la società non ha unità produttive nella zona in cui lavorava il ricorrente poiché tale non può essere considerata la M. produzioni srl.

Per giurisprudenza, anch’essa consolidata, il concetto di dipendenza di cui all’art. 413 c.p.c. deve essere inteso in senso estensivo, al fine di individuare il giudice più vicino al luogo di effettuazione dell’attività lavorativa. Tale "prossimità" tra il giudice e il luogo di lavoro, per chiara scelta legislativa, tende a garantire l’esercizio in concreto del diritto di cui all’art. 24 Cost., ma ha anche la funzione di rendere più agevole l’accertamento dei fatti e meno difficoltoso il rapporto con il processo per tutti i soggetti che vi partecipano (primi fra tutti i testimoni), nonché più facilmente realizzabili attività processuali sui luoghi di lavoro (quali ispezioni o accertamenti di consulenti tecnici).

In questa prospettiva ermeneutica, la Corte ha ritenuto che la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., non si identifichi con il concetto di unità produttiva, ma debba essere interpretata in senso estensivo e flessibile, come articolazione dell’organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (ex plurimis, Cass., 15 luglio 2013, n. 17347). Così come ha ritenuto che rientra in tale nozione da intendere estensivamente, il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa ove hanno inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (Cass., 2 febbraio 2016, n. 2003). Nella medesima logica, deve ritenersi che vi rientri anche una struttura quale la srl M. produzioni, con sede nel circondario del Tribunale di Bari, presso la quale il ricorrente lavorava e che, in esecuzione del rapporto contrattuale con RTI, forniva al ricorrente strumenti e mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in loco in favore di RTI.

Non sono invece fondate le censure concernenti la sede dell’azienda, criterio in ordine al quale devono essere condivise le conclusioni del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Bari, che regolerà anche le spese del giudizio in Cassazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.