Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12730

Tributi - Accertamento - Riscossione - Ricavi non dichiarati - Studi di settore - Contenzioso tributario

 

Rilevato che

 

- Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Napoli (in seguito, CTR) veniva rigettato l'appello proposto dalla SOC. COOPERATIVA V.T., con conferma integrale della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (in seguito, CTP) n.269/02/2010, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.RE6L00002 IVA +IRAP 2004 ed IRES 2004;

- In particolare: a) l'avviso di accertamento traeva origine da due p.v.c. del 2007 relativi all'anno di imposta 2004 con cui venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati sulla base del pertinente studio di settore e cluster, applicato all'esito di accertamento con adesione non andato a buon fine; b) la contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP sostenendo l'inapplicabilità delle risultanze degli studi di settore in quanto non personalizzate e congruamente motivate; c) il ricorso veniva accolto in parte, con annullamento parziale dell'avviso e rideterminazione "equitativa" dei ricavi accertati nella misura del 50%; d) la CTR, omettendo di rilevare la presenza dell'appello incidentale proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, respingeva l'appello della contribuente ritenendo, tra l'altro, che al di là dell'impropria terminologia usata, la valutazione della CTP fosse stata non equitativa ma "sostitutiva", nell'ambito dei suoi poteri;

- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia con controricorso.

 

Ritenuto che

 

Con il primo motivo di ricorso, viene censurata ai fini e per gli effetti dell'art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 59 comma 2 del d.lgs. 546/92, per mancata pronuncia nel merito della controversia ed omessa e carente motivazione su un punto decisivo della controversia; il motivo, cumulativo, censura da un lato il "merito della suddetta valutazione del quomodo applicativo degli studi di settore da parte dell'Ufficio" e, sotto questo aspetto, il mezzo è inammissibile in quanto, in sostanza, chiede al giudice di legittimità di operare una rivalutazione della ricostruzione del quadro probatorio in relazione al rilievo, senza far valere una prova decisiva non esaminata dal giudice del merito, il quale ha condotto un'analisi articolata, sorretta da motivazione immune da vizi logici e non censurabile in questa sede;

Sotto un secondo aspetto, il motivo mira a colpire "il grave vizio procedimentale posto in essere dal giudice di secondo grado il quale nel decidere il gravame si è limitato a confermare l'annullamento parziale dell'atto di accertamento mantenendo fede ad una decurtazione fondata su principi equitativi e quantificati nella misura del 50%", ed è infondato; va rammentata al proposito l'affermazione tralatizia della natura devolutiva dell'appello anche nel processo tributario, sia pure nell'ambito del capo di decisione oggetto di censura (Cass. 14 maggio 1991 n. 5388), e gli indubbi poteri sostitutivi discendenti dall'essere stata radicata un' "impugnazione-merito" che, come tale, è diretta ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass. 28 giugno 2017 n. 13294); pertanto, correttamente il giudice del merito, in primo grado, ritenuti esistenti i presupposti, ha proceduto alla nuova determinazione del valore secondo il criterio ritenuto legittimo, anziché annullare in toto l'avviso di accertamento; del pari, correttamente il giudice del merito, in secondo grado, ritenuto improprio il riferimento operato all'equità dal primo giudice, ha nell'ambito dei suoi poteri operato una valutazione nel merito dell'esattezza o meno delle conclusioni cui era giunto, integrando la motivazione con congrui e logici riferimenti agli elementi di prova raccolti nel processo; in particolare, si legge, i riferimenti sono stati fatti ad "elementi emersi in sede di istruttoria e cioè la offerta dell'Ufficio per un abbattimento del 40% sui maggiori ricavi accertati e la dichiarazione della ricorrente circa la provenienza esclusiva da "un solo cliente" dei ricavi ottenuti, tutti regolarmente fatturati e contabilizzati"; la motivazione del giudice di merito non è "salomonica" come afferma la ricorrente ma, adeguata e logica, rivela la ratio decidendi che ancora la riduzione dei ricavi calcolati al quadro probatorio spingendosi lievemente oltre in favor debitoris ad una dimidiazione del valore; si tratta di valutazione che, come sopra visto rientra nel potere-dovere del giudice tributario di appello, immune da vizi di nullità della sentenza o del procedimento ai fini e per gli effetti dell'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.;

- Con il secondo motivo, la contribuente censura ai fini e per gli effetti dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. come incongrua e illogica la motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto affida da un lato la parametrazione della riduzione, in aggiunta a quanto sopra visto, alla circostanza secondo la quale i ricavi per il periodo di imposta proverrebbero da un solo cliente e, dall'altro, afferma che l'esclusiva non è contrattualmente provata; il motivo è destituito di fondamento non essendovi alcuna contraddizione logica, ben potendo i ricavi in concreto provenire solo da un cliente, nella specie la M. s.r.l., come dichiarato dalla contribuente, pur non prevedendo la scrittura privata inter partes, datata 27.5.2003 alcun vincolo di esclusiva in linea di principio;

- Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza anche in punto spese di lite, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.