Legislazione - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Delibera 13 giugno 2018

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;

d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

e) «ufficio», l'ufficio competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio;

g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice;

h) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice;

i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-ter, del codice.

 

Art. 2

Oggetto

 

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.

 

Capo II

Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis (Ricorso diretto)

 

Art. 3

Fattispecie legittimanti il ricorso

 

1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;

b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; 

c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; 

e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale, dalla data di pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione della notizia, da parte dell'Autorità, dell'emanazione dell'atto.

 

Art. 4

Atti impugnabili

 

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;

b) provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari. 

 

Art. 5

Proposizione del ricorso

 

1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In casi di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio. 

2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

 

Capo III

Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato)

 

Art. 6

Fattispecie legittimanti

 

1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nel comma 2.

2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni: 

a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;

b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma 5 e all'art. 70 del codice; 

c) atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;

e) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall'art. 80 e dall'art. 83, comma 1, del codice;

f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

g) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del codice;

h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.

 

Art. 7

Atti impugnabili

 

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;

b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice, quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

 

Art. 8

Procedimento per l'emissione del parere motivato

 

1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale, dalla data di pubblicazione, per gli altri atti dall'acquisizione della notizia, da parte dell'Autorità, dell'emanazione dell'atto.

3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

 

Art. 9

Rapporti con la stazione appaltante

 

1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazione appaltante è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante informa l'Autorità in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito del parere.

 

Art. 10

Proposizione del ricorso

 

1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima al parere, rimette al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo. 

2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

 

Capo IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

 

Art. 11

Acquisizione della notizia

 

1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio.

3. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:

a) autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.;

c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

d) ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

4. L'Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 

5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorità. 

 

Art. 12

Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità

 

1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto. 

2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo. 

3. In caso di precontenzioso preordinato all'emissione di parere vincolante, non si dà luogo all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento. 

 

Art. 13

Pubblicità

 

1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorità, il giorno stesso della loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2. 

 

Art. 14

Norme transitorie

 

1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utili ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.

 

Art. 15

Entrata in vigore

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 luglio 2018, n. 164.