Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 09 marzo 2018

Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente»

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;

e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

f) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale»: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;

g) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

m) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

n) «rating di legalità»: certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

o) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;

p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

 

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

 

1. Al fine di rafforzare nel territorio delle Regioni meno sviluppate la competitività del tessuto imprenditoriale e favorire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 e finalizzati ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell'attività economica.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

 

Art. 3

Risorse disponibili

 

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a:

a) euro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitivita'» 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016; (1)

b) euro 169.194.666,67 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; (1)

c) euro 53.094.000,00 a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di cui all'allegato n. 1.

2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.

3. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 e il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a partire dal 30 giugno 2018 ed eventualmente il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate alla riserva di cui al comma 2 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalità.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2018, a decorrere dal 28 agosto 2018.

Art. 4

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1.

3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i Liberi professionisti:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER.

 

Art. 5

Programmi ammissibili

 

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, riconducibili all'area tematica «Fabbrica intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n. 1, nonché la ragionevolezza dei relativi costi. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la predetta perizia deve, inoltre, attestare, dandone una descrizione approfondita, la riconducibilità dei beni oggetto del programma di investimento proposto alle «tecnologie per un manifatturiero sostenibile» come individuate nello stesso allegato n. 1, nonché l'ottenimento all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma di maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria nei processi produttivi.

3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con esclusione di quelle indicate al comma 4.

4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:

a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente; (1)

b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate;

c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;

d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8.

Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attività economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle Regioni meno sviluppate.

7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l'unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilità del soggetto proponente:

a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a);

b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all'art. 9, comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere già nella disponibilità del soggetto proponente per un periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni.

9. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente all'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:

a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese;

b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.

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(1) Ai sensi dell’articolo unico, comma 1, D.M. 28 aprile 2021, il termine per l’ultimazione dei programmi di investimento da parte dei soggetti beneficiari, di cui alla presente lettera, è esteso di ulteriori 9 mesi.

Art. 6

Spese ammissibili

 

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 2, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

2. Ai fini dell'ammissibilità le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria può utilizzare un conto corrente vincolato, ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.

3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.

4. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;

g) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;

l) correlate all'acquisto di mezzi targati;

m) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

 

Art. 7

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato:

a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento;

b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento.

2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al comma 1, il contributo in conto impianti è ridotto in misura tale da garantire il rispetto della predetta intensità.

4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal Regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno specifico fondo rotativo, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013. L'Agenzia opera in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attività di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'art. 4 del Regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

 

Art. 8

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art. 5, comma 2, e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero. I predetti provvedimenti definiscono altresì i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 2, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalità, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente» di cui all'allegato n. 2. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria prevale il programma con il minor costo.

4. Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

 

Cflow Cfa
n

 

«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (incrementato degli oneri straordinari e al netto dei proventi straordinari) e agli ammortamenti;

«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7;

«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

5. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 4, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 3, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 2. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 4, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria del provvedimento di concessione di cui al comma 5, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria.

 

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonché la relativa documentazione da allegare.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5, fatto salvo l'eventuale maggior termine connesso a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda da circostanze non riconducibili alla volontà, colpa o negligenza dell'impresa beneficiaria, fermo restando il termine per l'ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). (1)

4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 13 novembre 2019, a decorrere dal 24 gennaio 2020.

Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie

 

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuta a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le imprese beneficiarie devono:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese;

c) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013;

d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

 

Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

 

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.

In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 10 per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 1.500.000,00. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

 

Art. 12

Variazioni

 

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al 30 per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite all'art. 6.

3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso all'impresa beneficiaria.

 

Art. 13

Revoche

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancata presentazione della prima richiesta di erogazione a stato avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi i casi di forma maggiore di cui all'art. 9, comma 3; (1)

c) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

d) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 9, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera f);

b) cessazione o rilocalizzazione dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica, dei livelli occupazionali e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la parte di investimenti realizzata risulti organica e funzionale si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata istallazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 6, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 13 novembre 2019, a decorrere dal 24 gennaio 2020.

Art. 14

Disposizioni finali

 

1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER ed è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento GBER.

 

Allegato 1

TECNOLOGIE RELATIVE ALLE LINEE DI INTERVENTO RIFERIBILI ALL’AREA TEMATICA "FABBRICA INTELLIGENTE"

(articolo 5, comma 2)

 

Linea di intervento

Tecnologie di riferimento

LI 1

Sistemi per la produzione personalizzata

Sistemi e modelli industriali per la produzione efficiente di prodotti personalizzati ad alto valore aggiunto.

 

Additive manufacturing (tecnologia per costruzione di prototipi in 3D attraverso l’uso di specifici SW e HW); micro manufacturing; sistemi e processi laser; impianti per gestire processi di lavorazione complessi/ibridi e la nobilitazione superficiale dei materiali; impianti per gestire processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione per nuovi materiali; soluzioni ICT per l’acquisizione dei requisiti del cliente; configuratori di prodotto, sistemi di misurazione antropometrici; nuovi modelli di supply-chain flessibili e agili.

LI 2

Tecnologie per un manifatturiero sostenibile

Sistemi in grado di rendere più efficienti i processi produttivi sostenibili.

 

Sistemi per il re-manufacturing e la de-produzione (tecnologie per la gestione dell’end-of-life e riciclo di prodotti a fine ciclo vita e scarti di produzione, con particolare riguardo al riuso di componentistica e materiali hi-tech); tecnologie per incrementare la sostenibilità dei processi produttivi a livello ambientale; tecnologie che consentano di essere meno dipendenti dall’esterno per l’approvvigionamento di risorse produttive critiche o penalizzate dalle normative vigenti; sistemi che consentono il controllo delle emissioni dei sistemi produttivi e l’efficienza energetica; strumenti di eco-progettazione che si basano su informazioni raccolte e condivise nelle diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti; metodi e tecniche di valutazione del life cycle engineering e della sustainable supply-chain.

LI 3

Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche

Implementazione di nuove tecnologie che permettano alle persone e alle macchine di cooperare sinergicamente, condividendo attività in modo efficiente e sicuro.

 

Strumenti volti a favorire l’interazione avanzata uomo/macchina; strumenti per riprogettare e organizzare i flussi e i posti di lavoro sulla base delle caratteristiche degli addetti (età, sesso, stato fisiologico o patologico, ecc.); tecnologie per rendere gli ambienti di lavoro più confortevoli e sicuri; robot e macchine che cooperano con gli operatori umani in maniera sicura al fine di sollevarli dalle operazioni onerose e a basso valore aggiunto; interfacce uomo- robot aventi lo scopo di potenziare e moltiplicare le possibilità di utilizzo dei dispositivi e degli strumenti presenti nella fabbrica sfruttando molteplici tecnologie quali meccatronica, controllo, sensoristica e materiali; soluzioni ICT per aumentare la rappresentazione delle risorse, in ottica di sicurezza e valorizzazione delle persone; tecnologie di realtà virtuale ed aumentata per la formazione degli operatori in un ambiente sicuro e controllato costituito da una rappresentazione digitale della fabbrica e per la manutenzione e gestione remota dei siti produttivi.

LI 4

Sistemi di produzione evolutivi e adattativi

Sistemi produttivi ad alta efficienza che consentano di minimizzare i costi di produzione, migliorare la produttività e la qualità del prodotto, in particolare nei settori con alti volumi e ridotta marginalità.

 

Soluzioni meccatroniche; sistemi di automazione e controllo ad alta efficienza produttiva attraverso sensoristica, monitoraggio e controllo; componenti, macchine e robot intelligenti che ottimizzano i consumi di materiali ed energia; impianti che utilizzano tecnologie di progettazione e configurazione di sistemi di architetture intelligenti quali ad esempio "design for efficiency" e "design for recycling"; impianti diretti alla "zero defect manufacturing"; strumenti per l’integrazione di politiche di manutenzione, di ottimizzazione della qualità e di gestione della logistica.

LI 5

Processi

produttivi

innovativi

Adozione di tecnologie che garantiscano la possibilità di realizzare, a costi contenuti, una gamma crescente di lavorazioni per la realizzazione di geometrie sempre più complesse e su nuovi materiali.

 

Impianti che consentano lo svolgimento integrato di processi di produzione e di lavorazione per prodotti a geometria complessa; impianti per la lavorazione di materiali complessi ad alto valore aggiunto con utilizzo di metodologie per la progettazione e il controllo della qualità di tali materiali (ad es. integrazione di tecnologie innovative per la produzione e la lavorazione di nuovi materiali; implementazione di nuovi processi per la produzione di prodotti in materiali compositi su larga scala); sistemi ad alto livello tecnologico per la produzione e impiego di: materiali per la generazione e l’immagazzinamento dell’energia, materiali per display, materiali bio-based ed eco-compatibili, materiali multifunzionali, micro-nano materiali, materiali rinnovabili ad alte prestazioni, materiali innovativi applicabili nel settore delle costruzioni e per ambienti esterni.

LI 6

Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni

Adozione di sistemi produttivi in grado di evolvere nel tempo e di adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni di contesto.

 

Soluzioni per favorire la modellazione e simulazione delle fasi di progettazione/gestione integrata di prodotti, processi e sistemi; strumenti che consentano la previsione delle performance (economiche, ambientali e sociali) dei sistemi manifatturieri; tecnologie per la valutazione strategica di prodotto/processo in un’ottica di life cycle engineering, grazie alla disponibilità di dati e informazioni basate sul paradigma Internet of Things (IoT); tecnologie hardware e software per la ri-configurabilità dei sistemi produttivi; dispositivi smart, integrabili via wireless, in grado di monitorare e controllare gli asset produttivi e i prodotti in modo da supportare le decisioni del management, rendendo disponibili tutti i dati operativi, di configurazione, di manutenzione necessari.

LI 7

Strategie management per i sistemi produttivi di prossima generazione

Implementazione di strategie di produzione e di gestione di reti industriali complesse e filiere che incrementino la competitività delle imprese manifatturiere.

 

Sistemi per la gestione innovativa della supply-chain e la promozione di business model orientati ai servizi accessori e di reti di imprese adattive e interoperabili; soluzioni ICT per innovare la dimensione collaborativa, dinamica e adattiva e per migliorare/implementare servizi di assistenza in remoto ai clienti, grazie alla disponibilità di dati basati sul paradigma Internet of Things (IoT); piattaforme per l’interconnessione dei prodotti intelligenti e derogazione dei servizi associati, integrate con le fasi di design e produzione mediante il monitoraggio completo delle fasi produttive in ottica life cycle engineering; soluzioni ICT per abilitare l’adattamento continuo delle risorse dei sistemi (macchine e persone) al contesto produttivo e dinamico.

 

Allegato 2

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

(articolo 8)

 

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'art. 8, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;

ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;

iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;  

iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;

b) Qualità della proposta. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e l'importo complessivo degli investimenti proposti;

ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi; 

iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 luglio 2018, n. 164