730 precompilato: approvate specifiche tecniche di invio dati spese sanitarie militari

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte delle strutture sanitarie militari individuate dal Codice dell’ordinamento militare (Decreto 9 maggio 2019).

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche le strutture sanitarie militari, come individuate dal Codice dell’ordinamento militare, sono tenute ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
A tal fine le strutture sanitarie militari devono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero"), tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema TS. Sulla base delle richieste, il Ministero effettua un riscontro con gli elenchi del Ministero della Difesa, inviando le credenziali in caso di esito positivo, ovvero rigettando la richiesta in caso di esito negativo.
Per consentire il censimento delle strutture e dei soggetti coinvolti, e ottenere l’abilitazione al servizio telematico di trasmissione dei dati devono essere forniti i seguenti dati:
- identificativo dell’ente militare;
- identificativo del presidio/ospedale militare;
- codice fiscale della struttura militare;
- codice fiscale della persona responsabile dell’invio;
- data da cui la struttura è attiva;
- denominazione della struttura;
- indirizzo della struttura (con la specificazione di Comune, Provincia e Regione);
- indirizzo Pec della struttura.
Le modalità di fornitura di tali dati sono descritte nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.sistemats.it.
Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, fornendo un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un Pincode per la corretta identificazione delle strutture abilitate. L’accesso può essere effettuato anche mediante la TS-CNS, previa attivazione e registrazione della stessa.
L'abilitazione alla trasmissione dei dati ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze. In particolare, l'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema:
- a seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti (entro la data di revoca, è obbligatorio completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito);
- in caso di mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti in materia di privacy. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda i dati delle spese mediche da inviare al Sistema TS, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa dalla struttura sanitaria militare, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
- ticket (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto);
- farmaco, anche omeopatico;
- acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
- farmaco per uso veterinario;
- spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi  o misurazione della pressione sanguigna, prestazione prevista dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
- spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- altre spese sostenute dai cittadini, non comprese nell'elenco precedente.
Con riferimento alla frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie militari, si applicano le medesime regole già previste per le strutture mediche civili. In particolare, il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno, e la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, compresi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data sono scartati dal Sistema TS.
Oltre a disciplinare le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie militari, il decreto modifica, altresì, il termine generale per l’opposizione da parte degli assistiti. La richiesta di opposizione tramite il Sistema TS, infatti, a decorrere dalle spese sostenute nell’anno 2019, potrà essere effettuato dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (in precedenza dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento).