Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 gennaio 2017, n. 1

Dipendenti Poste Italiane - Comando presso Amministrazione pubblica - Definitivo trasferimento - Corrispondenza sostanziale con la qualifica di provenienza - Nessuna novazione soggettiva del rapporto - Applicazione disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 397/2010, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di F. F., dipendente di Poste Italiane con inquadramento nella ex V categoria, profilo "operatore specializzato di esercizio", in posizione di distacco presso l’Avvocatura dello Stato e poi definitivamente transitata nei ruoli di tale Amministrazione, ad essere inquadrata nella posizione economica B3 del CCNL comparto Ministeri, in luogo dell'inquadramento in posizione B2, attribuitole dall'Amministrazione.

2. Gli argomenti che la Corte di appello ha posto a base del decisum sono, in sintesi, i seguenti:

- nessun rilievo potevano avere i provvedimenti di comando, i quali non determinano una novazione soggettiva del rapporto, ma solo una modificazione dell'esecuzione dell'obbligo di prestare la propria opera che viene adempiuto dal dipendente, il quale continua ad essere inquadrato nei ruoli dell'ente di provenienza;

- l'inquadramento operato all'atto del trasferimento presso l'Avvocatura dello Stato non rispetta la corrispondenza sostanziale con la qualifica di provenienza, in quanto la V qualifica funzionale dell'operatore specializzato di esercizio prevista dal D.M. 4584/1982 corrisponde alla VI qualifica funzionale del comparto Ministeri poi confluita secondo la nuova classificazione del personale introdotta con il CCNL 1998/2001 nell'area B posizione economica B3;

- l'art. 53, comma 10, L. n. 449/1997 richiama espressamente le disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, il cui presupposto è l'appartenenza del dipendente alla medesima qualifica, per cui nell'ambito di tali procedure non si può prescindere dal raffronto tra la qualifica rivestita nell'ente di provenienza e quella che deve essere attribuita nell'ente di destinazione, mediante equiparazione sostanziale tra profili professionali tra i due enti;

- il carattere volontario del trasferimento all'Avvocatura dello Stato non poteva considerarsi come implicante una accettazione incondizionata anche delle modalità attuative del rapporto di lavoro, tali da integrare acquiescenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Avvocatura dello Stato con due motivi. Resiste con controricorso la F..

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo l'Avvocatura Generale dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione delle specifiche professionali B1, B2 e B3 del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, degli artt. 40-43 CCNL per il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane per il triennio 1994-1997, del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 e dell'art. 3 L. n. 797 del 1981. Deduce che la Corte di merito non aveva operato il raffronto tra la categoria appartenuta alla F. presso l'ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e la posizione economica attribuita dall'Avvocatura all'atto dell'inquadramento, non potendo valere a tal fine la generica declaratoria dell'area operativa, introdotta dall'Ente Poste col CCNL 26.11.94, in cui confluirono le ex categorie IV, V e VI del vecchio ordinamento postale di cui alla L. n. 797/81. Rappresenta che il profilo professionale di operatore di esercizio, in cui era inquadrata la ricorrente, riconducibile alla V categoria dell'ordinamento postale, implica mansioni sussumibili nella posizione economica B2 e che, dunque, era esatto l'inquadramento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.10.2001.

2. Con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione dell'art 53, comma 10, della L. n. 449 del 1997; dell'art. 4, comma 11, della L. n. 223/91, degli artt. 1337, 1362, comma 2, e 1375 c.c., del DPCM 2.10.2001 (ex art 360, comma 1, n.3 c.p.c.). Sostiene che, a norma dell'art 53, comma 10, citato, l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione avrebbe richiesto il confronto tra l'ultima qualifica funzionale posseduta presso l'Avvocatura dello Stato in posizione di distacco e la corrispondente area e livello retributivo attribuito con l'immissione nei ruoli, giusta le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.10.01. Inoltre, la posizione rivestita dalla ricorrente in fase di comando (o distacco) presso l'Avvocatura era già stata accettata per fatti concludenti (art. 1362, comma 2, cc.) e non contestata secondo i principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cc).

3. - Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

3.1. La fattispecie all'esame della Corte si inserisce nell'ambito del contenzioso riguardante i dipendenti di Poste italiane che, dapprima comandati e poi definitivamente trasferiti presso Amministrazioni dello Stato (nella specie, Avvocatura dello Stato) o Enti pubblici, contestano la posizione economica loro assegnata, in sede di trasferimento definitivo dei ruoli della Pubblica Amministrazione, mediante decreti di inquadramento emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali recano la mera trasposizione orizzontale della categoria di inquadramento presso l'Amministrazione postale (nel caso in esame, la V categoria) nelle qualifiche funzionali del pubblico impiego (legge n. 312/80).

4. Appare opportuno premettere alcune considerazioni sulla normativa di riferimento.

4.1. Il passaggio dei dipendenti postali alle Amministrazioni statali è avvenuta ai sensi dell'art. 53, co. 10, legge 27 dicembre 1997 n. 449 secondo cui "al personale dell'ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche....si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. La norma rinvia, pertanto, alla disciplina sulla mobilità volontaria, costituita dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, che, nel testo vigente ratione temporis (Art. 33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999), era del seguente tenore: "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1". L'art. 5, comma 1 quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., nella legge n. 31 marzo 2005, n. 43 ha aggiunto, all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 2- bis, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria".

4.2. In base all'art. 4, comma 2, del d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in I. n. 11 luglio 1995 n. 273 ("con decreto del Ministero della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del Tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima..."), sono stati emanati i vari d.P.C.M. che hanno disposto il trasferimento nei ruoli dei vari Ministeri o Enti pubblici non economici del personale già in posizione di comando, sancendo il diritto di questo personale a conservare l'anzianità maturata ed il trattamento economico acquisito, ove più favorevole, mediante un assegno ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici. I lavoratori trasferiti sono stati inseriti nei ruoli dell'amministrazione di destinazione (ad quem) con l'attribuzione, per ciascuno di essi, dell'Area funzionale e della posizione economica considerata corrispondente alla qualifica rivestita presso Poste Italiane.

4.3. Nel frattempo anche l'ordinamento dei dipendenti postali è cambiato perché il CCNL 26 novembre 1994 (il primo dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico) ha soppresso la vecchia classificazione pubblicistica basata su otto qualifiche funzionali ed ha introdotto quattro aree funzionali (area base, area operativa, area quadri di secondo livello e area quadri di primo livello); pertanto, il personale inquadrato nella IV, V o VI categoria è confluito indistintamente nell'Area operativa.

4.4. Il transito definitivo del personale postale nei ruoli della Pubblica Amministrazione è intervenuto in un momento successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro presso l'Ente a quo (ente pubblico non economico), ma la disciplina di riferimento è rimasta quella di cui all'art. 53, co. 10, legge 27 dicembre 1997 n. 449, che rinvia alla normativa generale in tema di mobilità di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/01.

5. Tanto premesso, va osservato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 503 del 2011, hanno chiarito quanto segue:

a) la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell'Ente poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso evidentemente valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione;

b) il Presidente del Consiglio dei Ministri (subentrato nell'esercizio di una funzione che il D.L. n. 163 del 1995 attribuiva al Ministro della funzione pubblica) non ha il potere di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, sostituendosi a quanto di competenza dell'amministrazione datrice di lavoro; quest'ultima, a sua volta, nell'operare il trasferimento, deve tenere presente che si è in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto e quindi deve procedere all'inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell'ambito della precedente fase del rapporto e dell'individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nella amministrazione di destinazione.

6. Ne consegue che l'equiparazione contenuta nel d.P.C.M. non ha efficacia vincolante, dovendo la verifica vertere sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell'individuazione, "nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento". In tale contesto l'effettiva corrispondenza tra i contenuti professionali delle declaratorie va operata ponendo a confronto la categoria vigente nell'Amministrazione postale (quindi, prima della privatizzazione e cioè prima del CCNL 1994 dell'Ente Poste) e la posizione economica attribuita in sede di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.

7. Giova precisare che il criterio di riferimento per valutare l'esatto inquadramento non può essere il D.M. 10 luglio 1997. L'art. 6, comma 2, d.l. n. 487 del 1993, conv. in I. n. 71 del 1994, nello stabilire che una parte del personale dell'Amministrazione Postale sarebbe transitato nei ruoli del Ministero Poste e Telecomunicazioni, aveva rinviato ad una apposita decretazione ministeriale di stabilire un quadro di equiparazione fra qualifiche funzionali della amministrazione postale ed i profili professionali del d.P.R. n. 1219/84; venne così emanato il d.m. 10 luglio 1997 del Ministero Poste e Telecomunicazioni. Tuttavia tale decreto ministeriale non trova applicazione nella specie, come affermato da Cass. n.10933 del 2011 e n. 4088 del 2016, poiché la tabella di equiparazione allegata al d.m. 10 luglio 1997 riguarda specificamente i dipendenti trasferiti al Ministero delle Poste.

8. Inoltre, in questo genere di controversie - che non hanno ad oggetto pretese per svolgimento di mansioni superiori, ma domande dirette alla verifica del corretto inquadramento presso l'Amministrazione di destinazione (nell'ambito della mobilità volontaria) di personale già in posizione di comando presso la P.A., è sostanzialmente errato il riferimento alle mansioni in concreto svolte presso l'amministrazione/ente di destinazione per valutare in quale area funzionale/posizione economica meglio si attaglino tali mansioni, a meno che tale riferimento non sia solo mediato, quale riflesso dei contenuti professionali dell'una o dell'altra qualifica.

9. Le pronunzie di questa Corte successive all'arresto delle Sezioni Unite (ex plurimis: Cass. nn. 12212/2016, 2422/2016; 12348/2015, 12250/2015; 12126/2015; 11923/2015; 11693/2015; 18416/2014, 1044/2014; 802/2014; 696/2014, 596/2014, 14458/2012, 22696/2011, 22695/2011, 24891/2011) hanno confermato esiti dei giudizi di merito favorevoli ai lavoratori.

10. Quanto a due termini del raffronto, questi devono essere individuati nelle declaratorie delle qualifiche dell'ordinamento pubblicistico dell'Amministrazione postale di cui alla legge n. 797 del 1981 e nelle declaratorie della posizioni economiche vigenti nell'Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento.

10.1. Il trasferimento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato è avvenuto per l'attuale controricorrente nell'ottobre 2001. In questo momento non vigevano più nell'ordinamento statale le qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/80, in quanto sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999, mediante ripartizione per aree e posizioni economiche. Così nell'ambito dell'area B erano orami confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla legge n. 312/80; a sua volta l'area B comprende tre posizioni economiche (Bl, B2, B3). A ciascuna posizione economica corrispondono profili professionali equivalenti.

10.2. Una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex I. n. 312/80, quale quella operata mediante d.P.C.M., potrebbe non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l'Ente a quo dal personale trasferito, atteso che al tempo del trasferimento il secondo termine del confronto non esisteva più, senza considerare che le categorie dell'Amministrazione postale di cui alla legge n. 797/81 (art. 3) erano otto, a fronte delle nove qualifiche funzionali dell'ordinamento statale di cui alla legge n. 312/80 (Cass. n. 20549/2016 non si pone in difformità, poiché vertente sul confronto, preteso dalla ricorrente, ma ritenuto erroneo dalla Corte, tra le declaratorie dell'area operativa di cui al CCNL Poste 1994 e le posizioni economiche dell'Amministrazione di destinazione).

11. Tutto ciò posto, occorre rilevare che si verte in un'ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, ciò comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014, conf. Cass. n. 18946 del 2014) Ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., e la decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 19507 del 2014).

12. La F. era inquadrata nel profilo di operatore specializzato di esercizio, riconducibile alla V categoria dell'ordinamento postale.

12.1. La legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente - tra l'altro - disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, all'art. 3 (Declaratorie di categorie) modificò, con effetto dal 1 gennaio 1982, le declaratorie di categorie di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prevedendo, quanto alla Categoria V, che essa implica lo svolgimento di "Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo; attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari; le mansioni proprie della V categoria possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative ".

12.2. Analogo è il contenuto professionale della posizione B3, riguardante il personale che possiede "capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati" e gestisce "relazioni dirette con gli utenti"', il personale in questione "elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite".

12.3. In entrambi i casi i lavoratori: a) svolgono, con autonomia operativa, attività (non meramente preparatorie di atti, ma) istruttorie di procedimenti amministrativi, contabili o tecnici, disponendo di qualificata preparazione tecnico-professionale; b) esercitano poteri di coordinamento su personale di livello inferiore, con assunzione della relativa responsabilità ("responsabilità di gruppo" nella V categoria postelegrafonici e "responsabilità di guida e controllo..." nella p.e. B3).

12.4. Diversamente, coloro che sono inquadrati in posizione B2 svolgono attività prevalentemente esecutiva, "attività preparatorie di atti...", situazioni contabili semplici; tale personale svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione, corrispondenti al personale che non è chiamato a svolgere operazioni concettuali ed elaborazioni complesse. E' evidente la diversità tra lo svolgimento di attività istruttoria e quella di mera preparazione di atti. L'assunzione di responsabilità di gruppo è elemento del tutto assente nella declaratoria della posizione economica B2.

12.5. Deve quindi affermarsi il principio di diritto secondo cui la V categoria del personale dell'ex Amministrazione PP.TT. di cui all'art. 3 Legge 22 dicembre 1981, n. 797 trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del CCNL comparto Ministeri.

13. Da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall'Amministrazione secondo cui si sarebbe formata un'accettazione tacita per non avere la lavoratrice contestato l'inquadramento provvisorio. Come osservato da Cass. 2422 del 2016, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull'Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto (cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio 2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916; Cass. 15 novembre 2010 n. 23057, etc.).

14. In conclusione, il ricorso va respinto, alla stregua dei seguenti principi:

- Nell'ambito del passaggio di dipendenti postali nei ruoli della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici dove si trovavano in posizione di comando, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire una sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle pozioni rivestite dai dipendenti nell'Amministrazione PP.TT. Ne consegue che la verifica giudiziale sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell'ordinamento pubblicistico dell'Amministrazione postale di cui alla legge n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell'Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento, momento in cui le qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/80 erano state già sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999.

- L'interpretazione del contenuto delle declaratorie contrattuali del pubblico impiego contrattualizato, in ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto (Cass. n. 6335 del 2014, conf. Cass. n. 18946 del 2014). La cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 19507 del 2014).

La V categoria del personale dell'ex Amministrazione PP.TT. di cui all'art. 3 Legge 22 dicembre 1981, n. 797 trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del CCNL comparto Ministeri.

15 In ragione del formarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.