Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2017, n. 16741

Accertamento - Redditi d’impresa - Cessioni immobilari - Riscossione - Contenzioso tributario

Rilevato che

 

1. in fattispecie relativa a recupero a tassazione per l'anno d'imposta 2005 dei maggiori ricavi da cessioni immobiliari ricostruiti a carico della società M. Costruzioni s.a.s. ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73, con conseguente recupero a tassazione dei redditi di impresa da imputare ai soci M.A., C. e G., la C.T.R. di Bologna, con separate sentenze emesse tutte in data 27/10/2014, ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole alla società e, di conseguenza, gli analoghi appelli riguardanti le posizioni dei singoli soci;

2. con separati ricorsi l'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza n. 1889/14 riguardante la società (ric. n. 29085/15 R.G.) e le sentenze nn. 1887/14 (ric. n. 29019/15 R.G.), 1895/14 (ric. n. 29084/15 RG.) e 1896/14 (ric. n. 29083/15 R.G.) riguardanti rispettivamente i soci M.A., C. e G.;

3. i motivi proposti -- identici in tutti i ricorsi consistono in: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73, 2729 e 2697 c.c., 115 c.p.c., per mancata valutazione dei plurimi elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, ed erronea affermazione che l'Ufficio avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini per reperire la prova di pagamenti in nero o scritture extracontabili; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. 546/92, in relazione all'affermazione della C.T.R. che non sarebbero stati sufficienti i valori FIAIP per determinare l'effettivo prezzo di vendita degli immobili, sebbene il processo tributario rappresenti una forma di impugnazione non di annullamento ma di merito, con conseguente necessità da parte del giudice di ricondurre a congrua misura il quantum in contestazione; 3) omesso esame di fatto decisivo, ossia la segnalata verosimiglianza dei valori FIAIP di riscontro per l'analogia di ubicazione e caratteristiche degli immobili presi a riferimento; 4) omesso esame del fatto decisivo della segnalata incongruenza della perizia di parte, in quanto meramente assertiva;

4. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi n. 29083/15 R.G., n. 29084/15 R.G. e n. 29085/15 R.G. al ricorso preventivamente iscritto al n. 29019/15 R.G.;

 

Considerato che

 

5. la riunione disposta in questa sede tra i ricorsi relativi alla società e quelli relativi ai soci è fondata sul consolidato orientamento di questa Corte per cui "nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanizialmente unitario avviso di accertamento costituente fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio" (Cass. Sez. V, nn. 3830/10, 16223/10, 22122/10; Cass. Sez. VI-5, n. 2014/14; cfr. Cass. Sez. V, n. 13595/17);

6. nel merito, il ricorso merita di essere accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento dei restanti;

7. costituisce invero ius receptum di questa Corte che "anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile" è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73, purché, però, "l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c." — ossia gravi, precise e concordanti — "e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie" (ex plurimis, Cass. sez. V, nn. 4555/98; 2744/00; 11645/01; 6337/02; 13995/02; 8839/03; 26130/07, che richiede il "contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza"; 24532/07, per cui il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale può "essere determinato dall'abnormità dell'espressione finale"; 951/09, 23626/11, 14068/14 e 15027/14, nel senso che l'amministrazione è tenuta sia a "specificare gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio", sia a "dimostrare la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata"; 7871/12, con riguardo al contrasto "con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente"; 23096/12, per cui i requisiti di gravità, precisione e concordanza "debbono valutarsi con riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati"; 23550/14; 18992/15; 22937/15).

8. in particolare, questa Corte ha ribadito che "il (giudice tributario ha il potere di controllare l'operato della P.A. e di verificare se gli effetti che l’ufficio ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi siano o meno compatibili con il criterio della normalità" e, sebbene "gli elementi assunti a fonte di presunzione che legittimano l'accertamento analitico-induttivo della condizione reddituale del contribuente non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave", tuttavia la valutazione della relativa "rilevanza, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria" (Cass. sez. V, nn. 6689/16; 403/16; 25706/15; 656/14).

9. nel caso di specie, la motivazione del giudice a quo non risulta conforme ai principi sopra indicati, poiché la C.T.R. ha erroneamente traslato sull'Ufficio l'onere di svolgere ulteriori indagini per fornire la prova di pagamenti in nero o scritture extracontabili, omettendo però di prendere in adeguata considerazione — sia separatamente che congiuntamente i plurimi elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, con riguardo alle seguenti circostanze: i) versamento di acconti e caparre per oltre un milione di curo nel 2004 e mezzo milione di curo nel 2005, con occultamento dei relativi contratti preliminari confermati da due acquirenti, a fronte della giustificazione fornita dalla contribuente per cui "non m era alcuna necessità di concludere preliminari, operando direttamente per la conclusione dei contratti di compravendita, vista la fiducia di cui la società godeva"; ii) l'esistenza di contratti di appalto per lavori interni agli edifici del tutto generici e privi di capitolati, quando la società fondava le rilevate differenze di prezzo proprio sulle varianti interne richieste dagli acquirenti; iii) l'adozione di prezzi di vendita non in linea con i valori medi FIAIP per vendite in zone simili con analoghe caratteristiche; iv) il superamento delle perplessità oggettivamente sollevate dalla vicenda con il semplice riferimento ad una "perizia asseverata di parte", avente però valore meramente indiziario, nonché sull'avvenuta contabilizzazione di acconti e caparre, aspetto però meramente formale;

10. le sentenze oggetto dei ricorsi riuniti meritano quindi di essere tutte cassate con rinvio unitario al giudice a quo per nuovo esame, oltre che per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla C.T.R. della l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.