Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 dicembre 2016, n. 25104

Tributi - IRPEF - IVA - Avviso di accertamento per maggior reddito - Applicazione degli studi di settore

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria con la quale era stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da A.P., in proprio ed in nome e per conto della sorella G.P., quali coeredi di M.R., già compartecipe nella misura del 57% della P.M. & C. s.n.c., avverso l'avviso di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF ed IVA in relazione all'anno di imposta 2001, così rideterminato sulla base degli studi di settore.

Il giudice di appello, aderendo alla decisione n. 176 del 2008 con la quale altra sezione della medesima commissione tributaria aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della P.M. & C. s.n.c., premesso che "lo studio di settore deve sempre essere confortato da altri elementi che confermino la presunzione di evasione fiscale", rilevava che "mentre nessun elemento conforme è stato fornito dall'amministrazione, gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell'impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell'esercizio", concludendo che "si ritiene dunque che, in mancanza di altri elementi di evasione, le risultanze contabili dell'impresa siano verosimili".

L'intimato non ha svolto difese.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. in combinato disposto con gli artt. 39 D.P.R. n. 600/73 e 54 D.P.R. n. 633/72, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva errato nel ritenere che incombesse sull'Ufficio l'onere di provare - pur in presenza di un reddito del contribuente inferiore a quello derivante dall'accertamento induttivo - l'origine del maggior reddito accertato. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 2697, comma 1, c.c. in combinato disposto con gli artt. 39 D.P.R. n. 600/73, 3 comma 181, L. n. 549/1995 nonché 62 sexies D.L. n. 331/93, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado sull'implicito presupposto che gli strumenti parametrici utilizzati dall'Ufficio non fossero idonei a supportare la pretesa impositiva, pur in assenza di adeguata specifica contestazione del contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies D.L. n. 331/93 e 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/73, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la C.T.R. abbia ritenuto illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, in presenza di un rilevante scostamento, non giustificato dal contribuente, tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dai relativi parametri e studi di settore applicabili.

Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la C.T.R. dato conto delle ragioni in base alle quali aveva ritenuto superate le presunzioni gravi, precise e concordanti rivenienti dagli studi di settore.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.

La sentenza impugnata recepisce il contenuto motivazionale della decisione n. 176/08/2008, adottata da altra sezione della C.T.R. della Liguria, in relazione all'impugnativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della P.M. & C. s.n.c..

Il giudice di appello ha osservato: "E' infatti condivisibile l'affermazione che l'applicazione dello studio di settore deve sempre essere confortato da altri elementi che confermino la presunzione di evasione. In effetti mentre nessun elemento conforme è stato fornito dall'amministrazione, gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell'impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell'esercizio. Si ritiene dunque che, in mancanza di altri elementi di evasione, le risultanze contabili dell'impresa siano verosimili".

Orbene, la citata pronuncia n. 176/08/2008 è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 25870/2015. Con tale decisione, si è ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell'ambito del contraddittorio attivato dall'Ufficio, sia in sede contenziosa. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha poi rilevato che la sentenza impugnata era motivata in modo insufficiente, assertivo ed astratto e non consentiva di individuare gli elementi probatori sottoposti al giudice dal contribuente e, quindi, di ricostruire il percorso logico giuridico sulla scorta del quale la commissione tributaria era pervenuta alla decisione impugnata.

Analoghe considerazione valgono in riferimento alla decisione qui impugnata, nella quale è detto che "gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell'impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell'esercizio", senza tuttavia in alcun modo specificare quali fossero, in concreto, gli elementi probatori addotti dal contribuente al fine di superare la presunzione posta dagli studi di settore.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.