Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 16

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - agevolazione ACE DL 201/2011 - Trattamento fiscale applicabile alla differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione IFRS 3

 

La differenza negativa (bargain purchase) che emerge da un’operazione di fusione contabilizzata come provento di conto economico sulla base del principio contabile internazionale IFRS 3 "Aggregazioni aziendali", usando il cosiddetto "metodo dell'acquisto" ("purchase method"), non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell'ACE.

Tale regola si desume dal generale principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riferimento alle operazioni di fusione, in capo a soggetti IAS adopter rispetto a soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi, già emergente dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48 come successivamente confermato sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012 sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 riguardanti l'agevolazione dell’ACE.