Cartella esattoriale non validamente notificata, l'impugnabilità anche sulla base dell'estratto di ruolo

L'impugnabilità di una cartella esattoriale, non notificata, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (Corte di Cassazione, ordinanza 13 settembre 2019, n. 22925).

Una Corte di appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da un lavoratore autonomo avverso l'estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale per omesso versamento dei contributi IVS e somme aggiuntive. La Corte territoriale aveva ritenuto che fosse inammissibile il ricorso di impugnativa dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse, allorché si fosse accertato che la cartella era stata ritualmente notificata e non impugnata nei termini e non furono intervenute azioni esecutive in corso (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 19704/2015).
Avverso tale decisione il lavoratore propone così ricorso, lamentando la violazione e falsa applicazione della legge, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nello specifico, si rileva che il "petitum" della originaria domanda proposta aveva ad oggetto non già l'impugnazione del ruolo, ma l'accertamento negativo del diritto di credito cui esso era riferito, ciò sostanziando, dunque, l'interesse del ricorrente alla domanda proposta. Il medesimo deduce altresì che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare, ai fini dell'interesse ad agire, la iscrizione ipotecaria intervenuta in suo danno nelle more del giudizio, fondata anche sulla cartella esattoriale per cui è causa.
Per la Suprema Corte, il ricorso è fondato.
Il contribuente può, certamente, impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. A nulla osta, infatti, la previsione dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per cui la mancata notificazione degli atti autonomanente impugnabili, tra cui la cartella esattoriale, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Secondo una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa, infatti, l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato, non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza. Quindi, non è esclusa la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 19704/15).
Certamente, quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (Corte di Cassazione, sentenza n. 22946/2016).
Sulla base di tali premesse deve quindi valutarsi fondata la censura inerente l'omesso esame, ai fini dell'interesse ad agire, della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito. Si tratta, peraltro, di un giudizio evidentemente di merito, poiché l’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda.