Contratti a canone concordato "non assistiti", chiarimenti sull'attestazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 20 aprile 2018, n. 31/E, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, fornisce chiarimenti sull’attestazione relativa ai contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato "non assistiti", rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

Ai sensi dell’art. 1, co. 8, D.M. 16/01/2017, le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti "non assistiti", le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Con riferimento alle agevolazioni riferite a tributi gestiti dal Fisco (quali l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 %, prevista ai fini della "cedolare secca" ovvero le agevolazioni previste dall’art. 8, L. n. 431/1998, in materia di IRPEF ed imposta di registro), per i contratti a canone concordato "non assistiti", l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
Le previsioni dettate dal decreto sono state recepite, per il Comune di Firenze ed altri Comuni della provincia fiorentina, con l’Accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili, in data 20 ottobre 2017.
Pertanto, per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione dell’accordo territoriale, le parti hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione (nel caso di contratto non assistito) ai fini della fruizione delle relative agevolazioni fiscali.
L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
Per quanto attiene alla necessità di produrre detta attestazione in allegato al contratto di locazione, in sede di registrazione, il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro; l’assenza di un obbligo non esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione del contratto di locazione.
L'allegazione appare opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell'agevolazione prevista, ai fini dell'imposta di registro, dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Se il contribuente procede all’allegazione, ai sensi dell'articolo 11 del TUR, l’attestazione è un atto per cui non vige l’obbligo della registrazione. Ne consegue che, in sede di registrazione del contratto di locazione, l'ufficio dell'Agenzia provvederà alla registrazione anche dell'attestato senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.
Infine, tenuto conto che l’attestazione in argomento, si rende necessaria, così come previsto dal citato decreto, al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve ritenersi che per il rilascio della predetta attestazione non debba essere applicata l’imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.