Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11901

Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Superiore inquadramento - Onere probatorio

Fatti di causa

Con sentenza 25 marzo 2014, la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da G. s.p.a. a S.D.M., condannando la società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni di II livello svolte, oltre che al risarcimento del danno in suo favore, pari alla retribuzione globale di fatto spettantegli per le mensilità maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre accessori e parimenti al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per tale periodo; accertava il suo diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL applicato al rapporto con decorrenza dal 10 marzo 2007 e condannava G. s.p.a. a corrispondergli le differenze retributive inerenti dal 1° dicembre 2006, oltre accessori; infine, rigettava l'appello incidentale della società datrice avverso la sentenza di primo grado, così riformata, che aveva dichiarato nulla la domanda del lavoratore di superiore inquadramento e rigettato l'impugnativa del licenziamento.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la prova della giusta causa del licenziamento (per estorsione di somma di denaro al fornitore F.C. con minaccia di escluderlo dai rapporti commerciali), in ragione dell'inattendibilità della sua dichiarazione testimoniale, criticamente scrutinata, pure in contrasto con le altre risultanze istruttorie: ciò che ne comportava l'illegittimità, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall'art. 18 I. 300/1970, nel testo applicabile ratione temporis.

Sempre contrariamente al Tribunale, essa negava anche la nullità (per adeguata descrizione delle mansioni svolte e della loro collocazione nel CCNL applicabile) della domanda di superiore inquadramento, pure fondata, per la dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle superiori mansioni (di responsabile dei rapporti commerciali con i fornitori di prodotti ittici, in luogo di quelle riconosciutegli di V livello, di addetto al controllo e alla verifica delle merci), corrispondenti a quelle di II livello rivendicate: così condannando la società datrice alla loro attribuzione e al pagamento delle relative differenze retributive.

Con atto notificato il 16 (23) settembre 2014, la società datrice ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 2119 c.c. ed omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione alla non esaminata circostanza della mancata giustificazione dal lavoratore (se non inverosimilmente come prestito da F.C., persona neppure conosciuta e per giunta fornitore quasi esclusivo della datrice) della documentata percezione della somma di € 1.500,00, contestatagli come tangente: con inversione dell'onere probatorio (spettante al lavoratore in ragione del fatto impeditivo dedotto) e omesso esame delle risultanze istruttorie, in particolare risultanti dall'esito dei procedimenti penali (archiviazione del procedimento penale nei confronti di R.G., responsabile commerciale di G. s.p.a., per violenza privata, correlata alla contestazione disciplinare; condanna di S.D.M. per calunnia nei confronti di R.G., in relazione alle accuse mossegli oggetto del procedimento penale archiviato; assoluzione di F.C. per non aver commesso il fatto di falsa testimonianza), sulla base di ragionamento argomentativo illogico, incentrato sulla non credibilità del teste F.C., indicato quale vittima di estorsione nella contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La violazione di legge denunciata, di non corretta ripartizione del regime probatorio, non sussiste.

Ed infatti, l'art. 2697 c.c. regola la materia dell'onere della prova, sicchè la sua violazione è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma; non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass. 16 aprile 2003, n. 6055; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), ora deducibile soltanto nei più circoscritti e rigorosi limiti del cono devolutivo del suo testo novellato, applicabile ratione temporis.

E nel caso di specie, spetta al datore di lavoro, a norma dell'art. 5 I. 604/1966, l'onere probatorio del fatto costitutivo del licenziamento per giusta causa (Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 luglio 2016, n. 14375; Cass. 19 agosto 2013, n. 19189), la quale è stata contestata, giova chiarirlo bene, non già come mera percezione di una somma di denaro dal fornitore C., documentata, ma come estorsione allo stesso di una somma, con la minaccia di escluderlo dai rapporti commerciali: oggetto di relativa prova.

Né la deduzione dal lavoratore della natura di prestito della dazione di denaro, contestata come estorta, costituisce un fatto impeditivo da provare dal lavoratore a norma dell'art. 2697, secondo comma c.c., ma semplice difesa rispetto alla contestazione di un fatto costitutivo, nell'onere probatorio della parte datrice deducente, consistente in una dazione frutto di estorsione.

Nell'ordinamento processuale in generale, e nel rito del lavoro in particolare, l'onere di allegazione e di prova, siccome rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, vale soltanto per quelle difese che abbiano natura di eccezioni in senso proprio, in quanto consistenti in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma che attribuisce al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (Cass. 24 giugno 1998, n. 6272); e comunque delle allegazioni che introducano un fatto nuovo nel dibattito processuale, così ampliandone il perimetro (Cass. 1 settembre 2015, n. 17385; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22902: entrambe in specifico riferimento alla natura di difesa della contestazione della titolarità del diritto controverso, in assenza di deduzione di un fatto nuovo).

2.2. Ma neppure è correttamente configurabile il vizio motivo denunciato come omesso esame delle risultanze dei procedimenti penali in qualche modo collegati alla presente controversia (archiviazione nei confronti di R. G., responsabile commerciale di G. s.p.a., del procedimento per violenza privata, correlata alla contestazione disciplinare; condanna di S.D.M. per calunnia nei confronti di R.G., in relazione alle accuse mossegli oggetto del procedimento penale archiviato;

assoluzione di F. C. per non aver commesso il fatto della falsa testimonianza resa nell'odierno giudizio), alla stregua del richiamato testo riformato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che limita la denuncia a "un fatto", il cui esame sia stato omesso, "decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Ed esso deve essere inteso come fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia). Da ciò discende che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori. Sicchè, detta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ed è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Ora, delle circostanze rappresentate dall'esito dei procedimenti penali suindicati la sola decisiva, ossia ex se risolutiva della controversia, nel senso della sua idoneità a mutare il segno della decisione, è esclusivamente la sentenza di assoluzione di F. C. per non aver commesso il fatto della falsa testimonianza resa nell'odierno giudizio: posto che sulla inattendibilità della sua testimonianza la Corte territoriale ha fondato le ragioni (esposte in particolare dal quart'ultimo capoverso di pg. 3 al quinto di pg. 4 della sentenza) della ravvisata illegittimità del licenziamento intimato da G. s.p.a. a S.D.M., trovando espressa conferma del proprio ragionamento probatorio nel "rinvio a giudizio del teste per falsa testimonianza".

Tuttavia, ad essa non può essere imputato l'omesso esame di un fatto che non è stato ritualmente acquisito al giudizio e, come tale, doverosamente conoscibile e valutabili dalla Corte calabrese.

Ed infatti, contrariamente alla sentenza penale di condanna del lavoratore per calunnia nei confronti di R. G., responsabile commerciale di G. s.p.a., per violenza privata (priva peraltro del requisito di decisività), di cui esplicitamente la società datrice ha indicato la produzione all'udienza di discussione del 27 febbraio 2014 (al terzo capoverso di pg. 7 del ricorso), della sentenza di assoluzione suddetta (essa sì decisiva, per le ragioni illustrate) è stato prospettato soltanto il generico richiamo alla medesima udienza del 27 febbraio 2014 "in sede di discussione orale" (al penultimo capoverso di pg. 5 e all'ultimo di pg. 7 del ricorso).

Sicchè, ciò non risponde al protocollo deduttivo prescritto dalla novellata norma denunciata di violazione secondo l'interpretazione datane dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al "come" e al "quando" il fatto (di cui è stato censurato l'omesso esame) sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti: ciò non essendo mai avvenuto in esito a rituale produzione in giudizio della sentenza. Si comprende come non si tratti di pretesa formalistica, ma di tutela sostanziale del diritto di difesa delle parti e della corretta formazione della prova, nel garantito contraddittorio delle parti medesime e della retta formazione del convincimento del giudice alla base del processo decisionale, in esito alla valutazione di tutti gli atti e documenti ritualmente acquisiti al giudizio.

2.3. Né parte ricorrente si duole di una propria istanza non accolta di acquisizione della sentenza in sollecitazione dei poteri officiosi della Corte territoriale, di cui sia traccia al verbale dell'udienza di discussione: ciò precludendo ogni possibilità di esame, ancor prima che per un difetto di autosufficienza, per una manifesta carenza di devoluzione.

2.4. E allora, la doglianza si risolve in una mera contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento in fatto del giudice di merito, cui solo spetta la valutazione probatoria e la scelta dei vari elementi raccolti, nella formazione del suo convincimento, posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. Sicché, la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti: con insindacabilità in sede di legittimità, in presenza di una congrua e corretta motivazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412), come nel caso di specie (per le ragioni esposte in particolare a pgg. 3 e 4 della sentenza), nei limiti di allegazione probatoria scrutinati.

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna G. s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.