Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 febbraio 2017, n. 3733

Provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - Proporzionalità sanzione - Licenziamento disciplinare - Reintegra - Risarcimento del danno

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata in data 12/6/2014 la Corte d'Appello di Potenza, in riforma-della sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso intimato in data 12/7/2002 dalla S.A.T.A. -  s.p.a. nei confronti di C.L.N., e condannava la società alla reintegra del predetto nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal di del licenziamento fino al soddisfo.

La Corte distrettuale perveniva a tali approdi sul rilievo che il licenziamento era stato intimato ai sensi dell'art. 25 lett. A e lett. H del c.c.n.I. di settore per recidiva. Precisava che con lettera di contestazione del 29/6/2002 gli erano stati contestati i fatti accaduti in data 10 e 11 giugno (consistenti nell'aver fumato durante l'attività lavorativa) ed il 13 giugno (consistenti nell'aver reso una prestazione lavorativa non conforme alle istruzioni ricevute ed essere inciampato in un pallet procurandosi volontariamente un infortunio). Nella lettera si rammentava che tali fatti erano stati preceduti da diversi provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Procedendo nella analisi degli stessi, la Corte osservava che la sanzione di tre giorni di sospensione comminata il 24/7/2001 per il mancato rispetto delle regole antinfortunistiche - e, segnatamente, per il mancato uso dei guanti - all'esito della espletata istruttoria era risultata ingiustificata, essendo emerso che l'azienda non aveva fornito al lavoratore i necessari presidi a causa delle sproporzionate dimensioni delle sue mani e nonostante egli avesse sollecitato la direzione, quale responsabile sindacale, a provvedere in tal senso.

Del pari, con riferimento al provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, irrogato in data 22/10/2001, e relativo al mancato tempestivo avviso dell'infortunio occorsogli il 27/7/2001, la Corte osservava che il comportamento assunto dal lavoratore poteva ritenersi giustificato, in considerazione del fatto che l'evento infortunistico si era verificato a fine turno; che non avendo reperito il responsabile, il ricorrente si era recato in infermeria per farsi medicare, denunciando in detta sede l'infortunio; che il giorno successivo aveva trasmesso la documentazione medica rilasciata dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Foggia.

La Corte distrettuale argomentava, infine, in relazione ai fatti contestati con lettera 26/6/2002, e consistiti nel non corretto espletamento della prestazione lavorativa per erroneo posizionamento delle viti sul pallet di una vettura, che egli solo il giorno precedente era stato assegnato a quella postazione, sicché l'errore era ascrivibile alla scarsa esperienza del lavoratore, ancora in formazione.

Deduceva, quindi che l'unica mancanza che aveva rinvenuto positivo riscontro alla stregua della espletata attività istruttoria, era da ritenersi quella relativa alla violazione del divieto di fumare, sicché il provvedimento espulsivo non poteva ritenersi coerente con le previsioni contrattuali collettive che giustificavano il recesso intimato, palesandosi del tutto sproporzionato.

La Cassazione di tale pronuncia è domandata dalla S. s.p.a. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'intimato il quale ha spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la società denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Critica la sentenza impugnata per aver omesso di considerare, con riferimento all'infrazione commessa il 13 luglio 2001 e relativa al mancato uso dei dispositivi antinfortunistici, le dichiarazioni rese dal teste B. il quale aveva riferito in ordine alla disponibilità presso il magazzino della società, di guanti della misura propria del dipendente.

2. Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia tralasciato di considerare il dato, riferito dal teste B. in relazione alla assenza nei giorni 27 e 28 luglio 2001 per infortunio, che detto evento non era stato ritualmente comunicato al responsabile U.

3. Con il terzo motivo è dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. La critica concerne l'omessa considerazione, quanto alla contestazione inerente ai fatti verificatisi il 13 giugno 2002 e relativa alla non corretta esecuzione della prestazione lavorativa, dei dati riferiti dal teste R., incaricato della formazione del C., il quale aveva confermato che il lavoratore aveva acquisito adeguata esperienza nell'espletamento delle mansioni a lui ascritte, qualificate di assoluta semplicità.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

Deve considerarsi che il nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 applicabile nella fattispecie, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La parte ricorrente deve dunque indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti ¡'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso" (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881). Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione".

Pertanto, l'anomalia motivazionale denunciatale in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all'esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

5. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che lo specifico l'iter motivazionale seguito dai giudici dell'impugnazione - come riportato in sintesi, nello storico di lite - non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità.

Come riferito nello storico di lite, i giudici dell'impugnazione hanno reso una approfondita motivazione in ordine agli episodi contestati al lavoratore, rendendo puntuale ragione dell'iter logico giuridico seguito nel pervenire ai descritti approdi, che si sottraggono, per quanto sinora detto, alle censure all'esame.

6. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia sancito il venir meno della recidiva il cui oggetto era integrato da cinque sanzioni sospensive dichiarando l'infondatezza di due sole sanzioni ed omettendo l'esame delle altre tre, inserite nella lettera di contestazione del 29 giugno 2002 e relative alla sanzione irrogata il 19 luglio 2000, il 22 febbraio 2002, il 18 giugno 2002.

II motivo è infondato.

Va rimarcato, al riguardo, che la pronuncia di reiezione del ricorso emessa dal giudice di prima istanza, era fondata sulla disamina dei provvedimenti disciplinari irrogati in data 24 luglio 2001 e 22 ottobre 2001 e che il giudice del gravame si è attenuto, in sede di motivazione, allo scrutinio di dette questioni.

Va altresì considerato che anche nel rito del lavoro l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, di guisa che ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante (sia esso principale, che, eventualmente, incidentale), attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione, e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza (vedi Cass. 20/1/2006 n. 1108).

E' stato inoltre affermato che non occorre che la parte proponga appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l'esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perché le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate (vedi Cass. 31/1/2006 n. 2146).

Nello specifico, la società lamenta l'omessa analisi di tre sanzioni oggetto di specifica contestazione nella lettera 29/6/2012; trascura, tuttavia, in violazione dei principi dianzi enunciati, di riportare specificamente il contenuto delle proprie difese articolate nel giudizio di gravame, non consentendo la verifica della eventuale proposizione in tal sede, della questione inerente a siffatti provvedimenti disciplinari considerati rilevanti ai fini della recidiva; onde, anche sotto tale profilo l'impugnata pronuncia, che a tali ulteriori episodi ha omesso ogni richiamo, resiste alla formulata censura.

9- Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso principale è, pertanto, respinto.

Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato formulato dal lavoratore e concernente la violazione dell'art. 24 c.c.n.I. in ordine alla pubblicità del divieto di fumo, che si assume erroneamente accertata dal giudice del gravame in guisa tale da indurlo a ritenere dimostrata la violazione di detto divieto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.