Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42125

Reati tributari - Indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione - Parziale assoluzione - Sequestro per equivalente finalizzato alla confisca

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con sentenza del 15 giugno 2018, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6 dicembre 2016, con la quale l'imputato era stato condannato, con confisca di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni Iva e Irpef per l'anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da due società (O. Costruzioni s.r.l.; M. Iva s.r.I.). La Corte territoriale ha assolto l'imputato limitatamente all'utilizzazione delle fatture emesse dalla O. Costruzioni, rideterminando la pena in diminuzione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta fittizietà delle operazioni portate dalle fatture per noleggio di mezzi da cantiere emesse dalla M. Iva, per la mancata considerazione degli assegni (per un totale di euro 68.400,00) che sarebbero riconducibili al rapporto in esame. E sarebbe manifestamente illogica la ricostruzione della sentenza di primo grado secondo cui il pagamento non poteva avvenire in contanti, vista la consistenza delle somme. Né sarebbe probante la circostanza che la società M. Iva non aveva presentato dichiarazione delle somme percepite dall'imputato quali pretesi corrispettivi delle prestazioni. Del pari, il mancato rinvenimento di documentazione attestante l'acquisto di carburante e di spese sostenute per la manutenzione dei mezzi che sarebbero state noleggiati dalla M. Iva sarebbe irrilevante, non essendovi alcuna massima di esperienza che impone interventi di manutenzione per un utilizzo, per soli sei, mesi di mezzi per costruzioni edili; né si sarebbe considerato, sul punto, che vi erano comunque fatture nell'anno 2010 pagate dall'imputato per il carburante. La difesa contesta anche l'affermazione della sentenza secondo cui l'effettività del noleggio dei mezzi è smentita dalla circostanza che, se lo stesso fosse avvenuto, avrebbe paralizzato del tutto l'attività della M. Iva; non si sarebbe tenuto conto del fatto che tale società non si occupava solo di demolizione, ma nel tempo aveva effettuato più noleggi di mezzi, né del fatto che il titolare e il figlio in quel periodo erano stati assunti proprio dall'imputato presso il cantiere dove si svolgevano i lavori. Il ricorrente sottolinea, poi, che diversi testimoni avevano riferito che l'imputato aveva fatto ricorso al nolo di mezzi da parte di altre imprese; mezzi che comparivano anche in fotografie dell'attività cantieristica. Più in generale non emergerebbe la ragione per cui l'imputato, avendo certamente noleggiato i mezzi, avesse poi stipulato un falso contratto per ricevere false fatture dalla M. Iva.

2.2. - In secondo luogo, si deducono la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la mancanza di motivazione sulla conferma della confisca, disposta in primo grado sull'intera somma oggetto di sequestro preventivo (euro 323.851,50), comprensiva anche del reato contestato per l'utilizzo delle fatture rilasciate dalla O. Costruzioni, per il quale era intervenuta assoluzione. Si sostiene, altresì, che, anche con riferimento alle fatture emesse dalla M. Iva s.r.I.,

si sarebbe dovuta considerare quanto meno la somma di euro 68.400,00, risultante dagli assegni corrisposti, per scomputarla da quanto confiscato.

 

Considerato in diritto

 

3. - Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. - Il primo motivo è inammissibile, perché sostanzialmente ripetitivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dei giudici di primo secondo grado e, comunque, diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio; rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Deve in ogni caso rilevarsi che, dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge una confutazione chiara e coerente di tutti i profili di critica avanzati dalla difesa. In particolare, la Corte d'appello valorizza, contro la prospettazione difensiva: a) l'errore nell'indicazione della targa di un mezzo, che fa presumere la fittizietà dell'operazione; b) la mancanza di documentazione relativa ai pagamenti non in contanti, pur in presenza di un corrispettivo asseritamente molto alto; c) il mancato inserimento da parte del destinatario delle somme asseritamente ricevute, anche a mezzo di assegno, tra i ricavi, che denota una sua dolosa compartecipazione economica nella vicenda; d) la mancanza di documentazione attestante l'acquisto di carburante e spese di manutenzione, essendo del tutto generica quella presente in atti, in relazione all'entità dei lavori svolti; e) l'irrilevanza della corresponsione della somma di euro 68.400 in assegni, la cui causale, nell'incertezza assoluta dei rapporti tra le due società, non risulta sufficientemente chiara; f) l'irrilevanza del fatto che la M. Iva svolgesse in altre occasioni attività di noleggio; g) l'inadeguatezza del parco mezzi della M. Iva a soddisfare sia le proprie necessità, sia le richieste della ditta dell'imputato. A fronte di tale motivazione, ancorata a dati certi e incontrovertibili, risultano del tutto generiche le doglianze difensive relative alla pretesa prova dell'esistenza di mezzi della M. Iva nel cantiere, così come quelle relative al rapporto di lavoro dei titolari dalle società presso il cantiere stesso.

3.2. - Il secondo motivo è, invece, parzialmente fondato.

Quanto alla conferma della confisca - disposta in primo grado sull'intera somma oggetto di sequestro preventivo (euro 323.851,50) - comprensiva anche del reato contestato per l'utilizzo delle fatture rilasciate da O. Costruzioni, per il quale è intervenuta assoluzione - la Corte d'appello non chiarisce adeguatamente i criteri di computo seguiti, tenuto conto del fatto che l'ammontare della confisca stessa era comprensivo anche del reato contestato per l'utilizzo delle fatture rilasciate dalla O. Costruzioni, per il quale è intervenuta assoluzione. Non risulta invece fondata la censura difensiva secondo cui, anche con riferimento alle fatture emesse dalla M. Iva s.r.I., si sarebbe dovuta scomputare quanto meno la somma di euro 68.400,00, risultante dagli assegni corrisposti, essendo del tutto incerta la causale di tali assegni, in presenza di una assoluta opacità di rapporti, confermata dalla irregolarità della contabilità della M. Iva.

4. - Alla riconosciuta parziale fondatezza del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato riferito alla dichiarazione Iva del 3 aprile 2011, per essere lo stesso estinto per prescrizione prima dell'odierna pronuncia, dovendosi considerare il termine complessivo di sette anni e sei mesi, applicabile ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (oltre un periodo di sospensione di 42 giorni tra il 20 aprile 2018 il 1° giugno 2018). Non risulta invece estinto il reato relativo alla dichiarazione Irpef, contestato come commesso il 29 settembre 2011, essendo successivo all'entrata in vigore (in data 17 settembre 2011) della modifica dell'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, che  ha elevato di un terzo il termine prescrizionale. In forza di quanto osservato sub 3.2. e della rilevata prescrizione di una delle fattispecie, la sentenza deve essere anche annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in relazione alla confisca e al trattamento sanzionatorio per il reato residuo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata: senza rinvio, limitatamente al reato riferito alla dichiarazione Iva del 3 aprile 2011, per essere lo stesso estinto per prescrizione; con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in relazione alla confisca e al trattamento sanzionatorio per il residuo reato. Rigetta nel resto il ricorso.