Indennizzo del danno biologico in forma capitale, nuovi importi e criteri dal 1° gennaio 2019 (2/2)

L’Inail, con circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in forma capitale, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

(CONTINUA)... Nei casi di unificazione dei postumi, ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Ne consegue che, se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato. Tenuto conto che la nuova tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione. Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione. Nella prima ipotesi, si eroga l’importo del valore capitale applicando la nuova tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale. Nella seconda ipotesi, cioè nella fattispecie di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l’importo del valore capitale previsto dalla nuova tabella, in base al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest’ultimo importo va però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all’età dell’assicurato e nella misura indicata nella nuova tabella.
Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella. Per le modalità di calcolo dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si deve fare riferimento all’età dell’assicurato e alla tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento (Inail, circolare 4 agosto 2000, n. 57, punto 3.2.6.1). In sostanza, si determina innanzitutto il capitale corrispondente al grado della menomazione accertato e, in esito alla domanda di aggravamento, si prende a riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la tabella indennizzo del danno biologico vigente al momento medesimo. Dall’importo così determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la tabella indennizzo in danno biologico vigente al momento medesimo. Peraltro, ove detto capitale, per effetto di rivalutazioni della tabella indennizzo in danno biologico, nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrae l’importo effettivamente corrisposto. Resta ferma, pertanto, la regola che, se per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si deve detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato. Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova tabella secondo i citati criteri. Cioè, trova applicazione il principio di carattere (Inail, circolare n. 4 agosto 2000, n. 57) che prevedono che all’assicurato venga liquidato l’indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la tabella vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all’età dell’assicurato allo stesso momento.