Indennizzo del danno biologico in forma capitale, nuovi importi e criteri dal 1° gennaio 2019 (1/2)

L’Inail, con circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in forma capitale, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

Come noto, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 45/2019, ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale che sostituisce quella in vigore ai sensi del D.M. 12 luglio 2000. La nuova tabella per gli indennizzi in capitale fa seguito al D.M. 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle in favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con D.M. 1° aprile 2008 ed alla L. n. 145/2018.
La nuova tabella è stata elaborata secondo i principi fondamentali con cui sono state formulate le previgenti. L'indennizzo, perciò, è areddituale e prescinde dalla retribuzione dell'assicurato, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani. Altresì, l'indennizzo è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale, sia in termini assoluti che relativi; infatti, al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso. Infine, l'indennizzo è variabile in funzione dell'età, ovvero decresce al crescere dell'età (Inail, circolare 4 agosto 2000, n. 57, punto 3.2.1). L’unica eccezione rispetto al passato riguarda la differenziazione di genere, vista la necessità di conformarsi al principio stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-318/13, che vieta l’utilizzo dei dati attuariali differenziati in base al sesso nei regimi di previdenza sociale. La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, dunque, è unica sia per gli uomini che per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%. I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017). Peraltro, tale ponderazione ha tenuto conto anche delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità. Gli importi indicati nella nuova tabella risultano, altresì, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68% dal 1° gennaio 2008 e nella misura del 7,57% dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%), da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000. In ogni caso, gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 1, co. 303, L. 28 dicembre 2015, n. 208).
La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 145/2018). Per i suddetti eventi sono confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario già in essere (art. 13, D.Lgs. n. 38/2000). Di qui, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova tabella. Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le rivalutazioni annuali dell’indennizzo del danno biologico in capitale si applicano sul valore capitale indicato nella nuova tabella, già comprensivo degli aumenti straordinari (decreti ministeriali 27 marzo 2009 e 14 febbraio 2014)... (CONTINUA)