Elettrici - Ipotesi di accordo 9/10/2019 - Parte Economica

Elettrici - Ipotesi di accordo 9/10/2019 - Parte Economica

L’ipotesi di accordo del 9/10/2019, ha rinnovato il CCNL per i lavoratori del settore elettrico: si riportano le novità relative alla parte Economica

L’ipotesi di accordo sottoscritta il 9/10/2019, tra ELETTRICITA’ FUTURA, UTILITALIA, ENEL SpA, GSE SpA, TERNA SpA, ENERGIA LIBERA e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC-UIL, per il rinnovo del CCNL 25/1/2017 per i lavoratori addetti al settore elettrico, decorre dall’1/1/2019 e al 31/12/2021.
L’incremento retributivo complessivo (TEC) per il triennio 2019-2021 sarà costituito dalle seguenti componenti:
a) Incremento dei minimi (TEM)
b) Welfare
c) Produttività
Il rinnovo sul parametro medio è stabilito in misura pari a € 104,00 sui minimi, cui si aggiunge un importo aggiuntivo di € 5,00 da allocare sul Welfare e di € 15,00 da allocare sul premio di risultato/produttività.
Gli importi a titolo di variazione minimi, una tantum e importi addizionali ai premi di risultato aziendali, definiti con il presente verbale come di seguito indicato, sono comprensivi della quota "produttività" stanziata per gli anni 2017-2018 dal CCNL 25/1/2017, che prevedeva un meccanismo di consolidamento del predetto importo sulla base del confronto ex post tra inflazione a consuntivo del periodo 2016-18 rispetto al valore utilizzato per il calcolo economico della rivalutazione dei minimi contrattuali.
Minimi retributivi (TEM)
Alle scadenze sotto indicate, i minimi retributivi avranno i seguenti valori

Livelli

Minimi dall’1/11/2019

Minimi dall’1/9/2020

Minimi dall’1/6/2021

QS 3.568,86 3.519,95 3.663,74
Q 3.202,57 3.248,42 3.287,72
ASS 2.826,78 2.867,25 2.901,94
AS 2.545,78 2.683,65 2.716,12
A1S 2.534,53 2.570,81 2.601,91
A1 2.418,37 2.452,99 2.482,67
BSS 2.302,97 2.335,94 2.364,20
BS 2.204,80 2.236,36 2.263,42
B1S 2.100,91 2.130,98 2.156,76
B1 2.006,55 2.035,28 2.059,90
B2S 1.873,93 1.900,75 1.923,75
B2 1.743,64 1.768,60 1.789,99
CS 1.546,00 1.568,13 1.587,10
C1 1.399,21 1.419,24 1.436,41
C2 1.289,44 1.307,90 1.323,72

Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data dell’1/12/2019 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum", nelle misure indicate nella tabella che segue:

Livelli

Una Tantum

QS 145,97
Q 130,99
ASS 115,62
AS 108,22
A1S 103,67
A1 98,91
BSS 94,19
BS 90,18
B1S 85,93
B1 82,07
B2S 76,65
B2 71,31
CS 63,24
C1 57,23
C2 52,74

Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo comunque riferibile al periodo che va dall’1/6/2019 al 31/10/2019, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:
- l’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2019;
- in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato (dall’1/6/2019 al 31/10/2019), gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;
- in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a sei) computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, "l’Una tantum" sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra considerato la "l’Una tantum" sarà corrisposta in misura proporzionale all’entità della prestazione;

Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.

Inquadramento

Importo €

QS 49,01
Q 46,33
ASS 43,07
AS 39,82
A1S 37,86
A1 35,74
BSS 33,72
BS 31,97
B1S 30,16
B1 28,46
B2S 26,13
B2 23,81
CS 20,30
C1 17,66
C2 15,75

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dai primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dall’1/1/2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 ("previdenza complementare") del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni.
A tali lavoratori assunti a partire dall’1/1/2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nel loro confronti.
I lavoratori già in servizio alla data dell’1/1/2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 ("previdenza complementare"), in tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.
Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24/7/2001 - resta confermato quanto previsto dall’art. 36, comma 4, CCNL 24/7/2001.

Produttività
La quota da destinare alla produttività, costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l'incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese.
La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale.
Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di "una tantum" secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 "Premio di risultato" CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalia contrattazione aziendale nell’anno successivo.

Decorrenza

2020

2021

Incremento da destinare a produttività a livello aziendale € 210,00 € 210,00

 

Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi
Al fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente metodologia.
Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto (3.03%) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui ai precedente punto a), alla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2022, si procederà secondo le seguenti modalità:
- In caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati previsione 2019-2021) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino a concorrenza, dell'importo stanziato di € 15,00, pro quota sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022.
- In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo +-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di € 15,00 resta consolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL.
- In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun consolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra definiti.

Welfare di produttività
Ove ricorrano i presupposti richiesti dalia normativa di legge, la contrattazione aziendale potrà prevedere che i lavoratori possano scegliere di fruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro - di prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale, corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti parte del cosiddetto "welfare aziendale". In tal caso, il relativo controvalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito previsti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai finì della tassazione del medesimo.
La contrattazione aziendale definirà modalità, tempistiche ed opportunità per fruire delle quote di premio in forma di welfare.

Produttività e conciliazione vita-lavoro
Nel contesto delle iniziative finalizzate a favorire la conciliazione tra vita personale e vita lavorativa e a valorizzare strumenti di flessibilità volti ad accrescere il benessere organizzativo, la contrattazione di secondo livello potrà introdurre in via sperimentale forme di conversione anche parziale del premio di risultato in giornate di permesso, consentendo ai lavoratori di trasformare "denaro" in "tempo".

Assistenza sanitaria integrativa
Le Aziende provvedono a versare un importo aggiuntivo pro capite di € 5,00 per ogni mensilità (€ 70,00 annui) alle forme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento.
Le modalità attraverso cui trova attuazione tale impegno sono articolate in relazione ai diversi sistemi attraverso cui le Aziende del settore elettrico realizzano la copertura sanitaria integrativa. Al riguardo, tenuto conto delta specifica intesa sindacale a livello di settore del 29/11/2017, potranno configurarsi le seguenti soluzioni.
a) Nelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, l’importo aggiuntivo previsto in sede di rinnovo contrattuale sì aggiungerà al finanziamento aziendale in essere, al fine di assicurare una maggiore efficacia dell’assistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese o la previsione di prestazioni aggiuntive. A tali fini i competenti Organi dei Fondi stabiliranno, attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi sul nomenclatore, la tipologia e/o l’entità delle maggiori prestazioni erogabili ai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei Fondi sanitari, L'importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale seguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a beneficio indistinto di tutti i soci ordinari.
b) Nelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa attraverso una specifica polizza assicurativa, l'importo aggiuntivo pro capite si tradurrà in un incremento del premio versato alla Compagnia di assicurazioni, con conseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa polizza.

Previdenza complementare
In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di riferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta disposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza complementare un contributo aggiuntivo di € 12,00 mensili a carico del solo Datore di lavoro.
Ai lavoratori assunti a partire dall’1/1/2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.
Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anno di anzianità.
Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno esclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.

Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale

Inquadramento

Importo

QS 29,41
Q 27,80
ASS 25,84
AS 23,89
A1S 22,72
A1 21,44
BSS 20,23
BS 19,18
B1S 18,10
B1 17,08
B2S 15,68
B2 14,29
CS 12,18
C1 10.60
C2 9,45