Bike sharing soggetto a certificazione IVA

Il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un servizio complesso e deve essere quindi certificato mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale (Agenzia Entrate - risposta n. 396/2019).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, ovvero, non è riconducibile tra i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
Rientrano tra i servizi elettronici:
- fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- fornitura di software e relativo aggiornamento;
- fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo,programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Ai fini Iva, quindi, il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici di cui all’art. 22, co. 6-ter, D.P.R. n. 633/1972, per i quali l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione.
Invero, come già chiarito dalla stessa Agenzia con la risoluzione n. 478/2008 il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso".
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il servizio di Bike Sharing, se non riconducibile alla mera locazione di biciclette, rappresenta un servizio complesso, che comprende anche gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette, ecc..
Pertanto, le prestazioni rese, per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo globale commisurato all’utilizzo del mezzo, devono considerarsi una prestazione di servizi unica, rientrante nella generica previsione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, che sarà assoggettata all’IVA in base all’aliquota ordinaria.
Ne deriva, quindi, l'onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015.