Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 02 settembre 2019

Sistema informativo del Reddito di cittadinanza

 

Articolo 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) «Sistema informativo del RdC»: il sistema informativo del Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata;

d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei Servizi sociali, di cui all'articolo 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera a), numero 2-bis) la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;

e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 2, lettera d-bis) dell'articolo 13, la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di lavoro;

f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) «Comuni»: i Comuni o loro ripartizioni sub-territoriali aventi autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i Municipi dei Comuni capoluogo di città metropolitane;

h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della Regione o della Provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego;

i) «Servizi per il lavoro»: i Centri per l'impiego nonché i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti regionali prevedano che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 150/2015, per costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupali, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;

j) «SAP»: la scheda anagrafico-professionale dell'utente del Centro per l’impiego;

k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

l) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

m) «Patto per l’Inclusione»: il patto per l’inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, ove non diversamente specificato;

n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

o) «DSU»: La dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

p) «Progetti utili alla collettività»: i progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 4 comma 15 del D.L. 4/2019.

 

Articolo 2

(Il Sistema informativo del Rdc)

 

1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del Rdc è effettuato nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ed, in particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale da parte rispettivamente dei Servizi per il lavoro e dei Servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché per finalità di verifica e controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L. 4/2019, nonché per la comunicazione delle informazioni sui progetti utili alla collettività e sull’assolvimento dei relativi obblighi di cui all'articolo 4 comma 15 del medesimo Decreto Legge.

2. Nell'ambito del Sistema informativo operano le seguenti due piattaforme:

a) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL per consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i Servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, secondo termini e modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto;

b) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari. Attraverso la piattaforma i Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalità di cui all’articolo 5 del presente Decreto.

3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali identifica i componenti del nucleo familiare che devono essere convocali dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei Comuni, ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di cui all'allegato sub 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a tale identificazione è costituito l’elenco dei beneficiari, comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri definiti nel Piano di cui all’articolo 3 del presente decreto, allegato sub 2).

4. Attraverso le piattaforme i Comuni e i Centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo modalità e termini di cui all'articolo 6 del presente decreto.

5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, con particolare riferimento alla responsabilità di coordinamento dell'attuazione, di monitoraggio e di valutazione del Rdc e alla funzione di identificazione degli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nel l’attuazione del Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'articolo 7, secondo modalità e termini definiti nel Piano di cui all'articolo 6 del presente decreto, allegato sub 5).

6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dall’ANPAL, con riferimento al Reddito di Cittadinanza, anche nell’ambito dell’adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell’ANPAL avviene secondo modalità e termini definiti nel Piano di cui all'articolo 4 del presente decreto, allegato sub 4).

7. Al Sistema informativo accede la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli Enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nei limiti e secondo modalità e termini di cui all'articolo 7 del presente decreto.

8. Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL. l’INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali le Regioni e le Province autonome ovvero Agenzie regionali o altri Enti regionali sono titolari dei trattamenti operali dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015 effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualità di titolari autonomi del trattamento.

9. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei relativi Piani Tecnici, allegati al presente decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità.

 

Articolo 3

(Individuazione delle platee dei beneficiari RdC)

 

1. Il Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è alimentato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 e comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 4 del 2019, dall'lNPS e dall'ANPAL che, secondo termini e modalità di seguito definite e per le finalità individuate nei commi seguenti e nell’articolo 7, nel rispetto del principio di minimizzazione, trasmettono al Sistema i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:

a) INPS, con riferimento ai beneficiari del RdC:

1) dati anagrafici e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;

2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, aggiornale ai sensi dell'articolo 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019;

3) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto;

4) informazioni presenti nel SIUSS sulle altre prestazioni sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dalI'INPS ovvero da altri enti erogatori;

5) caratteristiche necessarie a identificare eventuali componenti, appartenenti a nuclei familiari beneficiari, non considerati nel calcolo della scala di equivalenza e pertanto non beneficiari della misura ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell’articolo 3, comma 13;

6) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, anche avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli archivi del Ministero dell’Università e della ricerca;

7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti che devono essere convocati dai Centri per l’impiego, ovvero dai Servizi competenti dei Comuni ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché recapiti dei relativi richiedenti;

8) caratteristiche individuali e familiari identificale nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale;

9) in riferimento alle domande accolte, informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;

b) INPS, con riferimento ai beneficiari della pensione di cittadinanza:

1) codici fiscali e Comune di residenza dei soli richiedenti;

c) ANPAL, con riferimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza:

1) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

2) caratteristiche individuali e familiari identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l’inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale.

2. Ai fini dell’individuazione delle platee tenute agli obblighi connessi alla fruizione della misura e dell’amministrazione territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del Rdc ai sensi dell’art. 2 comma 3 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, utilizza le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall’ANPAL. ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, descritte nella tabella 7 dell'allegato sub 2).

3. In esito alle attività di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituisce l'elenco dei beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la stipula rispettivamente del patto per il lavoro, o del patto per l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza.

4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'articolo 5 del presente Decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:

a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai nuclei familiari che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto della povertà;

b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b) relativamente ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti i nuclei beneficiari;

c) per la gestione dei progetti utili alla collettività, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 3), 8), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che. pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.

5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'articolo 4 del presente Decreto, istituita presso l'Anpal, i dati, dettagliati nell’allegato sub 2), per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalità e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 7), e 9) con esclusivo riferimento ai beneficiari che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro.

6. Sono altresì messi a disposizione della piattaforma digitale istituita presso l Anpal. ai sensi dell'art. 4, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento agli individui maggiorenni, non esclusi dagli obblighi, che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto della povertà, onde evitare che siano convocati anche dai Centri per l’impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato di disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il "Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del reddito di cittadinanza", testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto.

8. Le modalità di scambio dei dati tra le Piattaforme al l'interno del Sistema informativo sono descritte nel Piano di cui all’articolo 6 del presente decreto, allegato sub 5).

 

Articolo 4

(Piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro)

 

1. La piattaforma del RdC per il Patto per il lavoro, così come previsto all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si compone di tutti gli strumenti necessari per l'attivazione e gestione del patto per il lavoro a favore dei centri per l'impiego. La piattaforma digitale si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, così come previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e si compone di due sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5 del presente Decreto:

a) il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità;

b) il Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento.

Oltre al sistema di cooperazione applicativa, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, funzionalità applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell’ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi ai sensi dell’art. 2, comma 8 del presente Decreto.

2. Il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità interessa due principali gruppi di flussi informativi:

a) Flussi per l’invio ai sistemi informativi regionali e la ricezione dagli stessi delle informazioni;

b) Flussi per l'invio delle informazioni ad INPS.

3. Attraverso il flusso di cui al comma 2 lettera a), il Sistema, tramite cooperazione applicativa e funzionalità applicative dedicate, mette a disposizione dei Servizi per il Lavoro territorialmente competenti, assicurando accessi selettivi, le informazioni relative a:

a) Lista dei beneficiari tenuti alla stipula del patto per il lavoro, descritte nella tabella 1 dell’allegato sub 4);

b) Le comunicazioni pervenute da INPS relative ai casi di revoca o decadenza del beneficio;

c) Scheda Anagrafico-Professionale, descritte nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato sub 4);

d) Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) descritte rispettivamente nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 dell'allegato sub 4);

e) Curriculum Vitae inseriti dai beneficiari (CV), nell’ambito del Patto per il lavoro, descritte nella tabella 7 dell‘allegato sub 4);

f) Job Vacancy inserite dalle aziende (JV), descritte nella tabella 8 dell'allegato sub 4);

g) Appuntamenti fissati dai beneficiari su Portale ANPAL, descritte nella tabella 10 deIl'allegato sub 4).

4. Attraverso il flusso di cui al comma 2, lettera a), il Sistema riceve dai Servizi per il Lavoro territorialmente competenti, durante la fase propedeutica alla sottoscrizione del patto per il lavoro nonché alle successive attività, tramite cooperazione applicativa e funzionalità applicative dedicate, le informazioni relative a:

a) Disponibilità degli uffici per gli appuntamenti;

b) Eventi relativi alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4), 5), 7) e 8) e dell'articolo 9 comma 2) e 3), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, descritte nella tabella 9 dell'allegato sub 4);

c) Aggiornamento della Scheda Anagrafico-Professionale come da tabella 3 dell'allegato sub 4)

d) Patti per il Lavoro, descritte nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato sub 4);

e) Misure di politica attiva come da tabella 3 dell'allegato sub 4);

f) Comunicazioni Obbligatorie come da tabella 11 dell'allegato sub 4).

5. ANPAL, con riferimento al flusso di cui al comma 2, lettera b), mette a disposizione di INPS, tramite cooperazione applicativa, le informazioni relative a:

a) Comunicazioni ai fini della condizionalità, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, descritte nella tabella 9 dell'allegato sub 4);

b) Comunicazione Obbligatorie inerenti all'assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza assunti mediante offerta congrua nell'ambito del percorso sottoscritto con il Patto per il lavoro come da tabella 11 dell'allegato sub 4).

6. Al fine di dare attuazione alla Piattaforma digitale di cui al comma 1, è approvato il "Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per il lavoro", testo allegato sub 4), parte integrante del presente atto. Le modalità attuative del sistema di cui al comma 1, lettera b), sono integrate successivamente nel Piano e approvate con la modifica del presente decreto.

 

Articolo 5

(Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale)

 

1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4:

a) Sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale;

b) Controlli anagrafici;

c) Progetti utili alla collettività.

2. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), individuate puntualmente nell’allegato sub 2), per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:

a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ("case manager");

b) convocazione dei beneficiari;

c) analisi preliminare;

d) quadro di analisi approfondito;

e) patto di inclusione sociale;

f) monitoraggio del patto.

3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i Comuni, raccolgono le informazioni derivanti dall’utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l’inclusione sociale, approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 luglio 2019, dettagliate nell'allegato sub 3), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i Comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualità di autonomi titolari.

4. I Comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a) della Piattaforma, in conformità con quanto previsto nell’allegato 3, con le informazioni di seguito indicate:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;

b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;

d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei Comuni stessi l’attuazione dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, con riferimento a singoli individui o nuclei familiari, nelle modalità definite nell'allegato sub 3).

6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e, nelle more del suo completamento, dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi Comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della Piattaforma, nelle modalità definite nell'allegato sub 3).

7. La sezione di cui ai comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti attivati dai Comuni nelle forme e con le caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto, sulla cui base verrà integrato il presente Decreto.

8. Il trattamento dei dati effettuato mediante la Piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L’accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, comunque identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di Amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'Amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalità perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalità indicate nel Piano di cui al comma 9.

9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il "Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per l'inclusione sociale", testo allegato sub 3), parte integrante del presente atto.

10. Il Ministero mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 3, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle Regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio Sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla Piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi secondo le modalità indicale nel Piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

 

Articolo 6

(Piano tecnico di interoperabilità delle Piattaforme del Rdc)

 

1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel Piano Tecnico di cui al comma 2 del presente articolo:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei Comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei Comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'articolo 3, comma 5 del presente Decreto;

b) comunicazione da parte dei centri per l’impiego ai servizi competenti dei Comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l’impiego sono le motivazioni dell’invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del presente Decreto;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle modalità previste dall’articolo 4, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell’allegato sub 4);

d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 3 dell'allegato sub 4);

e) messa a disposizione dei Comuni delle informazioni sulle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro sottoscritte dai beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto della povertà dei Comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub 4).

2. AI fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il Rdc, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonché per la messa a disposizione dell’lNPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il "Piano tecnico di interoperabilità delle Piattaforme del Rdc", testo allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7

(Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo)

 

1. Per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14, del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fermo restando l'articolo 24 del D.Lgs. 147/2017, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, definite nell'allegato 5.

2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 11 del D.Lgs. 147/2017, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle medesime modalità di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Regioni e alle Province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

3. Per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari, nonché per le attività di monitoraggio degli Enti di formazione, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di Polizia economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la Guardia di finanza, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché dell'art. 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accede, attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti dati:

a) dati personali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b);

b) comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996;

c) dati, eventualmente presenti relativi alle imprese, ai beneficiari del Rdc e agli enti, anche di formazione, destinatari degli incentivi;

d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva cui sono corrisposti gli assegni di ricollocazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.

4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del Sistema Informativo del RdC da parte della Guardia di finanza, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalità in concreto perseguite.

5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 presenti tra le informazioni di cui al comma 3, l'accesso è limitato ai dati relativi alla salute dei beneficiari del Rdc ricavabili dalle prestazioni sociali erogate o contenuti nelle dichiarazioni presentate a fini Isee ovvero nelle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.

 

Articolo 8

(Tempi di conservazione dei dati)

 

1. I dati acquisiti dal Sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito.

 

Articolo 9

(Disposizioni finali)

 

1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.

2. Alle attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Allegati

(omissis)

 

(Gli allegati omessi possono essere richiesti alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 novembre 2019, n. 258.