Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 ottobre 2019, n. 405

Articolo 172, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917: fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società istante ALFA S.P.A. (di seguito ALFA), antecedentemente denominata BETA S.P.A. (di seguito BETA), è stata costituita nel 2017 come "SpecialPurpose Acquisition Company" (SPAC), le cui azioni sono state ammesse a quotazione sul Segmento AIM del Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'istante rappresenta che BETA, conformemente alla sua natura di SPAC, aveva quale oggetto sociale "la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese, ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa, mediante fusione, con altre imprese con cui realizzare un'operazione di integrazione societaria (cd. "business combination") finalizzata alla quotazione della società target sul mercato dei capitali", intesa quale percorso alternativo rispetto aduna quotazione tradizionale sul mercato borsistico. In particolare, la struttura societaria di BETA ha permesso di realizzare l'operazione di "business combination" - volta alla quotazione in borsa delle azioni della società oggetto di acquisizione - "con modalità tecniche più semplici, tempi più rapidi e un grado di incertezza inferiore rispetto ad un processo di quotazione ordinario".

Ciò premesso, BETA ha individuato ALFA quale società target.

ALFA è la società capogruppo dell'omonimo gruppo economico.

Le principali caratteristiche di ALFA, che hanno indotto BETA ad effettuare tale operazione, sono le seguenti:

a) "società tra i leader europei nel settore di riferimento, caratterizzata da unforte know-how";

b) "presenza internazionale sia in termini di vendite che di produzione";

c) "società con una buona capacità di proteggere i margini da distribuzione attraverso la diversificazione dei prodotti, dei mercati e dei canali".

Nel mese di luglio 2018, BETA ha acquistato la partecipazione totalitaria in ALFA. Nello stesso mese, BETA ha proceduto alla fusione per incorporazione di ALFA con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2018.

A seguito della fusione, BETA ha effettuato il cambio di denominazione sociale(assumendo quella della società incorporata) e ha modificato il proprio oggetto sociale,che è passato da quello proprio di una SPAC a quello "industriale" della società incorporata stessa (ALFA).

Nel mese di settembre 2018, il consiglio di amministrazione della società incorporante post fusione ha deliberato la transizione ai principi contabili internazionali (in precedenza entrambe le società adottavano i principi contabili nazionali).

Come ricordato dal contribuente, l'articolo 2504-bis (comma 3) del codice civile prevede la possibilità di retrodatare, ai fini contabili, le operazioni di fusione. Invece, il principio contabile IFRS 3, che regolamenta il trattamento contabile delle operazioni di "business combination" (tra cui le fusioni di società), prevede che tali operazioni vengano rilevate alla data di acquisizione; alle società partecipanti ad una fusione contabilizzata secondo il "metodo dell'acquisto" non è accordata, dunque, la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell'operazione.

L'istante rappresenta, inoltre, come la società incorporata (ALFA) avesse stipulato, in epoca precedente all'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto giuridico la fusione, accordi di consolidamento con le proprie controllate GAMMA1S.P.A. e GAMMA2 S.R.L.; a decorrere dal periodo d'imposta 2018, inoltre, hanno aderito al consolidato fiscale - mediante apposita opzione esercitata in sede di presentazione del Modello Redditi SC 2018 della società consolidante - altre due società (GAMMA3 S.R.L. e GAMMA4 S.R.L.).

Tutto ciò premesso, l'istante chiede di confermare che a seguito della transizione ai principi contabili internazionali e della conseguente impossibilità, sotto il profilo contabile, di retrodatare al 1° gennaio 2018 gli effetti della fusione, gli effetti fiscali della stessa decorrano anch'essi dalla data di efficacia giuridica dell'operazione,nonostante l'atto di fusione preveda la retrodatazione sia ai fini contabili che fiscali.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La società istante ritiene che a seguito della transizione ai principi contabili internazionali - e, quindi, dell'impossibilità di retrodatare gli effetti contabili della fusione - non sia possibile applicare tale retrodatazione nemmeno agli effetti fiscali,ancorché l'atto di fusione, stipulato in data antecedente al passaggio dai principi nazionali a quelli internazionali, prevedesse il contrario. Tale soluzione risulterebbe avvalorata dall'impostazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 luglio 2003, n. 10502, la quale precisa che "la fissazione di una data anteriore a quella dell'atto di fusione segna un'eccezione ai fini contabili e rappresenta un'evidente anomalia, che non solo altera la rigida sequenza dello schema previsto, ma si pone in deroga al principio generale secondo il quale obblighi e diritti sorgono nella sfera di un soggetto giuridico solo quando si verifica il suo sub ingresso ad un altro, e non prima. [La retroattività contabile] mira a cristallizzare la situazione contabile ad un momento precedente, di modo che la dichiarazione dei redditi tenga conto dell'imputazione al bilancio dell'incorporante di operazioni, compiute dall'incorporata, prima ancora di tale evento. Sul piano fiscale, l'effetto di questa impostazione non rileva, pertanto, in ordine al computo dei termini della dichiarazione (termine legato all'efficacia reale della fusione), ma solo in relazione alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta dall'incorporante.Diversamente opinando, si determinerebbe l'assurdo della retrodatazione degli effetti nei soli confronti dell'Erario e sulla base della mera delibera di fusione che, a prescindere dal fatto che può essere revocata, prelude alla fusione e non conclude l'iter procedimentale previsto dal codice civile, le cui scansioni, sono necessarie edindefettibili".

La retroattività fiscale è giustificata, secondo il contribuente, da un'esigenza di armonizzazione con la normativa contabile, la quale prevede la possibilità di stabilire una data di efficacia contabile anteriore a quella di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. La retrodatazione degli effetti fiscali sarebbe, pertanto, una conseguenza della retroattività contabile e da quest'ultima inscindibile.

Anche sotto il profilo pratico risulterebbe estremamente difficoltoso, afferma l'istante, riconciliare gli effetti fiscali di una fusione retrodatata con quelli contabili della medesima operazione non retrodatata.

Infatti, ciò comporterebbe l'esigenza di determinare il risultato imponibile partendo da un bilancio - quello della società incorporante - che sotto il profilo contabile includerebbe soltanto il risultato economico della società incorporata a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione. Si tratterebbe, quindi, di sommare, in una sola dichiarazione dei redditi, i risultati fiscali di due soggetti distinti.

Al contrario, la soluzione prospettata dall'istante, comporterebbe:

- la presentazione di una dichiarazione dei redditi e IRAP da parte di ALFA(incorporata) per il periodo 01/01 - data di efficacia giuridica, redatta partendo dal risultato economico della predetta società relativo al medesimo periodo;

- la presentazione di una dichiarazione dei redditi e IRAP da parte di BETA(incorporante) per il periodo 01/01 - 31/12, che comprenderebbe, oltre alla contabilizzazione delle operazioni della società incorporante, anche quella delle operazioni di ALFA a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Si prescinde dalla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate,restando fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, la società istante BETA (successivamente denominata ALFA)ha acquistato, nel mese di luglio 2018, una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di ALFA, procedendo successivamente alla fusione per incorporazione della medesima società, con efficacia reale decorrente dallo stesso mese.

Nel corso del medesimo esercizio (2018), in data successiva alla realizzazione della suddetta fusione, il consiglio di amministrazione della società incorporante ha deliberato la transizione ai principi contabili internazionali, tale per cui il bilancio relativo al predetto esercizio sociale è stato redatto conformemente ai predetti standard contabili (IAS/IFRS).

Sulla base delle previsioni di cui all'IFRS 1, paragrafo 10, al momento della prima adozione degli standard internazionali, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, l'impresa deve(fatte salve alcune eccezioni):

"(a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

(b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS; Pagina 5 di 8

(c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma checostituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e

(d) applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate".

In relazione all'ipotesi in cui i precedenti principi contabili siano diversi, il medesimo IFRS, al paragrafo 11, dispone che: "Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto)".

Nel caso di specie, dalla nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2018 emerge che l'operazione di fusione, sebbene sia avvenuta tra due entità legali, non ha rappresentato contabilmente una "business combination" ai sensi dell'IFRS 3 "in quanto BETA ("società incorporante") non era una società operativa e quindi non rappresentava autonomamente un business"; con la fusione "è quindi avvenuto uno scambio azionario mediante il quale gli azionisti di ALFA pre-fusione hanno consegnato le proprie azioni non quotate ricevendo in cambio le azioni già quotate di BETA sulla base di un rapporto di con cambio definito".

Pertanto, l'operazione straordinaria in argomento, contrariamente a quanto riferito in istanza, è stata rilevata contabilmente non come una "aggregazione aziendale", bensì come un'operazione di acquisto basato su azioni ed è stato, perciò,applicato l'IFRS 2 (Share-based payment), anziché l'IFRS 3 (Business combinations).

Il menzionato principio contabile prevede, al paragrafo 7, che un'entità "deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi".

Dall'applicazione dell'IFRS 2 discende l'impossibilità, per la società incorporante, di procedere alla retrodatazione contabile dell'operazione di fusione de qua, come precisato nella stessa nota integrativa, in cui si legge che "il bilancio separato di ALFA S.p.A. al 31 dicembre 2018 è rappresentato dal conto economico dell'ex BETA S.p.A. a cui si aggiungono gli effetti economici della ex ALFA S.p.A. dalla data di efficacia della fusione fino a fine esercizio. Coerentemente, la società incorporata ALFA S.p.A. ha redatto una situazione contabile ed economica per il periodo dal 1 gennaio 2018 alla data di efficacia giuridica della fusione in base ai principi contabili internazionali".

Ciò posto in via preliminare, si ricorda, sotto il profilo fiscale, che l'articolo 172del TUIR, nel disciplinare le fusioni di società afferma, in tema di retrodatazione, al comma 9 che: "L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante".

In merito, giova osservare che la disposizione normativa che disciplina la retrodatazione fiscale è stata prevista già dall'articolo 123 del vecchio TUIR (oggi articolo 172), laddove la relazione governativa, nel giustificarne l'introduzione sulla base di una costante interpretazione, anche dell'Amministrazione finanziaria, riteneva che detta retroattività rispondesse ad incoercibili esigenze contabili e non potesse, quindi, non riflettersi anche nella sfera tributaria, in un sistema di "derivazione" del reddito imponibile dalle risultanze delle scritture contabili. In accordo con la prassi contabile, prima ancora che con la normativa civilistica, il legislatore tributario ha previsto la facoltà di retrodatare gli effetti fiscali della fusione per facilitare la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

La retrodatazione contabile e quella fiscale rispondono, pertanto, ad esigenze di semplificazione tra loro strettamente interconnesse, consistenti nella possibilità offerta alle società partecipanti a un'operazione di fusione di determinare in modo unitario il risultato civilistico e fiscale nel periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio (e del periodo d'imposta) e la data di efficacia reale della fusione, attraverso l'elaborazione di un unico bilancio e di un'unica dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in cui ha efficacia la fusione.

In base a quanto sopra argomentato, si ritiene che non possa operare la retrodatazione fiscale laddove, come nel caso di specie, i principi adottati per la redazione del bilancio d'esercizio non consentano la retrodatazione contabile dell'operazione.

Ne consegue che la società incorporata dovrà predisporre un apposito contoeconomico "infrannuale" e la società incorporante dovrà presentare, per conto dell'incorporata medesima, la dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP, relativa alla frazione di periodo d'imposta intercorrente tra il 1° gennaio2018 e la data di efficacia giuridica della fusione.

Resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 172 del TUIR in presenza di un'operazione che si qualifica sul piano giuridico-formale come fusione ed, inoltre, in relazione alle ulteriori rettifiche operate in sede di FTA,l'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38del 2005 e all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.