Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25279

Tributi - Dazi doganali - Importazioni contingentate a dazio agevolato - Interposizione fittizia - cd. "cliente cartaceo"

 

Rilevato che

 

La società contribuente ebbe ad impugnare due avvisi di accertamento e rettifica emessi dall'Agenzia delle Dogane di Roma per mancato pagamento di dazi doganali relativi alla importazione di banane, sostenendo la regolarità delle importazioni effettuate in accordo con la società C.;

che la CTP di Roma dispose consulenza tecnica di ufficio (CTU) e accolse il ricorso sulla base dei risultati della stessa;

che la CTR del Lazio rilevò di ufficio l'incompetenza per territorio dell'Agenzia delle Dogane e, a seguito di cassazione con rinvio al giudice di appello da parte della Suprema Corte in punto competenza, la CTR del Lazio, con sentenza in data 16.02.2017, ha accolto nel merito il ricorso di parte contribuente sulla base della consulenza tecnica svolta in prime cure, ritenendo che sulla base della stessa la contribuente abbia regolarmente proceduto alla importazione delle banane;

che propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane con due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso parte contribuente, il quale ha depositato memoria;

 

Considerato che

 

con il primo motivo l'ufficio deduce error in procedendo in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., agli artt. 7, comma 2 e 36 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto il ricorso facendo applicazione delle risultanze di una CTU, irrilevante rispetto alla causa petendi; deduce parte ricorrente come l'avviso di accertamento e rettifica fosse incentrato sull'accertamento di una interposizione fittizia della contribuente, risultante dal processo verbale di revisione di accertamento, che acquistava fittiziamente le banane da C. International LTD per poi rivenderle a C. Italia SPA senza adeguato profitto e con aggiramento della normativa unionale in tema di contingentamento delle importazioni di banane a dazio agevolato; deduce, pertanto, l'irrilevanza dell'esistenza di una stabile organizzazione del controricorrente quale soggetto interposto, come anche l'irrilevanza della regolarità formale dei contratti di vendita e dei pagamenti;

con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 2700 cod. civ. e all'art. 7 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di superare gli accertamenti contenuti nel PVC attraverso le risultanze della CTU espletata in prime cure;

che il primo motivo è fondato, posto che appare sin anche evidente dall'avviso di accertamento, riprodotto dal ricorrente per specificità, come la contestazione dell'Ufficio si basi su un ampio e approfondito processo verbale di revisione, che individua l'odierna controricorrente quale «cliente cartaceo» di C. Italia SPA, la quale acquistava prima della presentazione in dogana quantitativi di banane utilizzando la licenza AGRIM in suo possesso, direttamente sulle navi bananiere riconducibili a società del gruppo C. attraccate in porti Italiani, per poi presentarle in dogana per l'immissione in libera pratica e rivenderle immediatamente dopo a C. Italia SPA; la natura di «cliente cartaceo» viene, poi, determinata sulla base di una verifica di coerenza dei prezzi di rivendita delle banane a C. Italia, ampiamente inferiori quanto al margine riconosciuto all'importatore rispetto a un normale sconto commerciale riconosciuto da C. Italia ai propri clienti;

che la sentenza impugnata non indica se non genericamente il quesito sottoposto al CTU, il quale si è espresso, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, unicamente sulla natura effettiva e non fittizia dell'organizzazione imprenditoriale della controricorrente e sull'esecuzione effettiva di pagamenti dalla controricorrente al terzo C. Italia, il che è del tutto irrilevante rispetto alla contestazione dell'Ufficio, che riguarda non la fittizietà dell'organizzazione di B., bensì la natura fittizia degli acquisti di B. da C. International LTD quale soggetto interposto rispetto a C. Italia SPA, sia in forza delle modalità di acquisto delle banane da parte di B., sia della non riconducibilità del prezzo di rivendita a un normale prezzo commerciale;

che la sentenza deve essere cassata sul punto, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione;

che, diversamente da quanto sostiene parte controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non può tenersi conto del giudicato formatosi nel giudizio tra l'Agenzia delle Dogane e il coobbligato C. Italia SPA per effetto della sentenza di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2017, n. 30808), che ha annullato l'avviso di accertamento relativo al terzo C. Italia SPA, in quanto il relativo accertamento è venuto meno in quel caso per effetto di una pronuncia declinatoria della competenza dell'Ufficio di Roma ad emettere gli avvisi di rettifica, laddove nel caso di specie sulla questione di competenza si è formato il giudicato per effetto della precedente pronuncia della Cassazione nel presente procedimento, la quale ha riformato la originaria sentenza declinatoria di competenza della CTR del Lazio, precludendo un nuovo esame della questione;

che, pertanto, non può farsi applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ. nel presente giudizio a favore del condebitore solidale, ove si sia formato un giudicato di segno diverso (nella specie, quanto alla competenza), nell'ambito del giudizio in cui è parte il condebitore (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., Sez. V, 5 luglio 2017, n. 16560; Cass., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 14814);

che il secondo motivo del ricorso principale è assorbito, dovendosi cassare la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.