Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 ottobre 2019, n. 404

Articolo 1, commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Regime agevolativo cd. super ammortamento

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'interpellante riferisce che nel corso del 2018 ha sostenuto un investimento destinato all'acquisto di cabine, al fine di rimodernare il proprio stabilimento balneare.

Viene, altresì, precisato che tali beni sono cabine balneari in legno costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave e che gli stessi saranno rimossi al termine di ogni stagione balneare, avendo la società una licenza di attività stagionale.

Con la documentazione integrativa l'istante ha precisato che le cabine in questione non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, confermando che le stesse vengono regolarmente rimosse al termine della stagione balneare.

Ciò premesso, l'istante chiede se, con riferimento al periodo d'imposta 2018, il complesso dell'investimento realizzato possa fruire dell'agevolazione cd. superammortamento introdotta dall'articolo 1, commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'interpellante ritiene che le cabine balneari non debbano considerarsi costruzioni leggere, ma beni strumentali all'attività, anche in ragione della percentuale di ammortamento loro applicata sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e come tali debbano fruire dell'agevolazione cd. superammortamento.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina del cd. superammortamento.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (di seguito, anche "legge di stabilità 2016") ha introdotto - per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi", effettuati entro il 31 dicembre 2016 - la disciplina del c.d. "super ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (circolare n. 23/E del 26 maggio 2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito,anche "legge di bilancio 2017") ha prorogato - tranne che per taluni beni - la disciplina relativa al super ammortamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018).

Successivamente è stata disposta l'estensione dell'ambito temporale di applicazione del regime agevolativo, con alcune modifiche. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone la maggiorazione del 30 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019.

In ordine alla spettanza in capo all'interpellante del beneficio del superammortamento, la disposizione normativa specifica che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. Presupposto che risulta soddisfatto in considerazione della natura dei beni di cui si tratta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del TUIR.

Inoltre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016, che esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti"in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

Quanto alla rilevanza del coefficiente di ammortamento si osserva, che in considerazione del tenore letterale del comma 93 citato, per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Nel caso in esame, si ritiene di poter identificare il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni con quello previsto nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno.

Ciò premesso si ritiene che - qualora le cabine in questione non siano annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" e proprio in considerazione di ciò non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, circostanza questa su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria - l'istante possa fruire in relazione al relativo ammortamento dell'agevolazione cd. super ammortamento introdotta dall'articolo 1, commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti).