Decontribuzione dei premi di risultato 2013: rideterminazione del tetto retributivo

Con messaggio dell’8 ottobre 2019, n. 3634, l’Inps fornisce alcune precisazioni sulla rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per il 2013.

Il decreto 14 febbraio 2014 del Ministero del lavoro ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando, tra l’altro, nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. In particolare, l’articolo 2, comma 2, prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Pertanto, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo.
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D". I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale). All’atto del conguaglio dello sgravio, lo stesso datore avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio prossimo.
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per il 2013, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, già ammessi allo sgravio per il 2013, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno compilare il flusso UniEmens-ListaPosPA utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti in servizio ovvero l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l’indicazione del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).
L’Istituto ricorda che, per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica lo sgravio contributivo è così articolato:
- entro il limite massimo di 23,80 punti percentuali per gli iscritti alle Gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 punti percentuali per gli iscritti alla Gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
- solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori", da versare alla competente Gestione INPS rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo stesso è pari:
- all’8,85% per la gestione CPDEL, CPS, CPI;
- all’8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter della Legge n. 438/1992.