Abilitazione all'assistenza in commissione tributaria: il nuovo regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento che disciplina la procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’assistenza tecnica in Commissione tributaria ai soggetti, non iscritti in albi professionali, che sono in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti dalla normativa sul contenzioso tributario (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 05 agosto 2019, n. 106)

 

Il Decreto ministeriale, contenente il nuovo regolamento di abilitazione all’assistenza tecnica nelle controversie in materia tributaria, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019.
Il Nuovo regolamento disciplina le modalità di rilascio dell’abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense, applicabili a decorrere dal 1° aprile 2020.
L’elenco dei soggetti abilitati, tenuto dalla Direzione della Giustizia Tributaria, presso il Dipartimento delle Finanze, è articolato in 5 sezioni:
- Sezione I: impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori (regioni, province, comuni, agenzie fiscali, Mef, etc…), nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi. A tal fine costituiscono attività connesse ai tributi: a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonché relative attività accessorie; b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria;
- Sezione II: i soggetti già iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- Sezione III: i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio;
- Sezione IV: i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L. e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- Sezione V: i dipendenti dei CAF, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
La domanda di iscrizione deve essere compilata utilizzando apposito modulo sui siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante PEC nominativa, di cui l'istante sia titolare, all'indirizzo PEC appositamente dedicato ed indicato nel modulo.
I soggetti rientranti nelle categorie di cui alle sezioni I, II, III, e IV, che alla data antecedente al 1° aprile 2020 risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco in base al nuovo regolamento. Gli stessi, pertanto non devono inoltrare la domanda di iscrizione, ma sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti.
Nell’esercizio dell’attività di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, i soggetti abilitati e iscritti nell’elenco sono tenuti ad osservare i principi stabiliti dal codice deontologico forense e, in particolare:
- l'attività di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale;
- l'attività di assistenza tecnica deve essere esercitata con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, assicurando la qualità della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- il difensore è libero di accettare l'incarico;
- il rapporto con la parte assistita e con il cliente è fondato sulla fiducia.