Bonus pubblicità: dal 1° ottobre le domande per il 2019

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso noto l’attivazione della piattaforma telematica per la presentazione delle domande per il bonus pubblicità per l’anno 2019. Le domande dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 ottobre 2019 (Comunicato 1 ottobre 2019).

Il "Bonus Pubblicità" costituisce un’agevolazione di natura fiscale, nella forma di credito di imposta, riconosciuta per gli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Il Bonus Pubblicità è calcolato nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il beneficio, già previsto dal 2017, si basa su un meccanismo di regolamentazione "virtualmente" a regime, poiché la concessione dello stesso è subordinata all’effettivo rifinanziamento delle risorse necessarie.
Per gli anni successivi al 2018 le risorse necessarie, a copertura dell’agevolazione, sono stabilite di anno in anno. Quindi, è previsto espressamente dalle norme di attuazione, che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provveda con proprio avviso a comunicare la data di apertura del periodo di presentazione delle domande di accesso, in ordine alle risorse disponibili.
Il bonus pubblicità è fruibile ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, la comunicazione per l’accesso al "bonus pubblicità" deve essere presentata al Dipartimento stesso, dal 1° al 31 ottobre 2019, esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF).
La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per completare la domanda, dal 1° al 31 gennaio 2020 dovrà essere presentata, con le stesse modalità, la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". Quest’ultima va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.
Sia la comunicazione di accesso al bonus, sia la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.
In caso di presentazione telematica tramite un soggetto incaricato (intermediari abilitati e società del gruppo), questi deve consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica, conservando l’originale sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso. Al contribuente va consegnata una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.