I chiarimenti del CNDCEC sulle notifiche dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari non devono essere notificati dal Consiglio dell'Ordine, bensì dal Consiglio di Disciplina, al quale compete in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - P.O. 134 del 12 Settembre 2019)

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che i provvedimenti disciplinari vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.
Ciò premesso, si rappresenta che l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti interessati.
In merito alla facoltà per il Consiglio di Disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti all'Albo anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ha espressamente precisato "che il Codice in materia di protezione dei dati personali consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi. Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione, purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.
Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.
Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.