Agenzia delle Entrate-Riscossione: Accordo Welfare 2019

Firmato il 24/9/2019, tra AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA, l’accordo per l’erogazione del contributo welfare per l’anno 2019

Le Parti, in accordo con quanto previsto nel Verbale 15/7/2014, e in linea con i criteri già adottati negli anni precedenti, anche per il corrente esercizio hanno disposto l’erogazione del "contributo welfare".
Il contributo sarà corrisposto agli aventi diritto sulla base del requisito "status di figlio "a carico"" esistente all’atto della erogazione e in quanto tale verificato dall’Ente. Qualora, in occasione delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse risultare non più nei carichi fiscali del lavoratore/lavoratrice, la medesima somma verrà interamente recuperata.
L’erogazione delle somme a titolo di contributo welfare verrà effettuata con le prime competenze utili nel modo seguente:

Per i figli rientranti nella fascia di età

Importi in euro

- da o a 5: 165,00
- da 6 a 10: 77,00
- da 11 a 13: 118,00
- da 14 a 18: 177,00
- da 19 a 25: 295,00

Le Parti si danno reciprocamente atto che il montante di Premio originariamente concordato è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2019, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all'anno di competenza 2018.
Per le nuove nascite, che dovessero verificarsi successivamente alla data di erogazione, le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica relativa alla consistenza dei suddetti eventi nonché alle condizioni e criteri delle eventuali erogazioni ad essi collegate.