L'accertamento del rapporto subordinato con soggetti titolari di cariche sociali in ambito societario

Come noto, con il recente messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l’Inps ha illustrato il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato. Orbene, in appresso si evidenziano i criteri, cui le Sedi territoriali dell’Istituto devono attenersi, per l’accertamento della sussistenza del requisito della subordinazione.

In riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, quale elemento tipico qualificante del rapporto di lavoro (art. 2094 c.c.), chi intende farlo valere ha l’onere di provare in modo "rigoroso" l’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante le cariche sociali ricoperte, al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo, di altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale cui appartiene. Altresì, occorre tener conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione, quali: la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari (c.d. criteri sussidiari). Ciò, in quanto il vincolo della subordinazione può assumere connotati diversi in relazione alla natura delle mansioni ed alle condizioni in cui queste si svolgono. Nel caso di lavoro dirigenziale, infatti, come in genere per le prestazioni lavorative che abbiano particolari caratteristiche, per la loro natura creativa, intellettuale, professionale o, appunto, dirigenziale, che non si prestino ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare anche negli orari, il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso ai criteri c.d. complementari o sussidiari. Ne consegue che per accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale va verificata: l’assunzione con la qualifica di dirigente, il conferimento della carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni, la cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro, ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale, etc. In tal caso, la subordinazione può altresì essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni, diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e non rientranti nelle deleghe. In particolare, laddove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti l’esercizio diretto, anzi predominante e fortemente personalizzato, della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è imprescindibile, al fine di distinguere i due ruoli, un "quid pluris" da rinvenirsi nella specifica caratterizzazione delle mansioni svolte, sia pure in un contesto di ampi poteri di iniziativa e discrezionalità. Peraltro, se la tipica funzione del dirigente è quella di collaborazione diretta con l'imprenditore, atta ad imprimere discrezionali facoltà di determinazione per l'intero organismo imprenditizio, essa deve essere necessariamente legata e limitata dalle direttive generali del collegio amministrativo, soprattutto in relazione alla misura ed alle modalità delle scelte operative attinenti al rischio economico ed all'indirizzo della produzione. In ogni caso, la costituzione e gestione del rapporto di lavoro devono essere ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, etc.). Infine, per l’individuazione della natura del rapporto occorre attenersi al principio di effettività, secondo il quale il "nomen iuris" utilizzato e le modalità con cui il rapporto di lavoro è stato formalizzato costituiscono solo uno degli elementi ai quali occorre fare riferimento nella valutazione complessiva della situazione contestuale e successiva alla stipulazione del contratto al fine di accertare l’oggetto effettivo della prestazione convenuta.