CCNL Energia e Petrolio: aspetti economici del rinnovo

Aspetti economici dell’Ipotesi di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio siglata il 19/9/2019 con riserva, tra la CONFINDUSTRIA ENERGIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA CISL, la UILTEC UIL.

Si riportano di seguito le retribuzioni tabellari per il CCNL Energia e Petrolio e per il settore dell'industria Gas.
Le Parti concordano che l'incremento retribuito complessivo per il triennio 2019 - 2021 risulta pertanto costituito dalle seguenti tre componenti:

1. incremento dei minimi;

2. E.D.R.;

3. welfare contrattuale.

Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili vengono incrementati di euro 90,00, riparametrati per livello. Tale incremento comprende l'adeguamento all'indice IPCA previsto da ISTAT per il periodo di vigenza contrattuale (3,03%), l'apprezzamento degli andamenti di settore presenti nel campo di applicazione del CCNL e dell'evoluzione del sistema di valutazione dell'apporto individuale (C.R.E.A). Le Parti convengono che il valore dei minimi comprende anche i 6,00 euro residuali previsti nell'accordo nazionale del 3/6/2019.
Gli adeguamenti dei minimi, secondo le decorrenze indicate, saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla presente ipotesi di accordo:
- 25,00 euro dall’1/10/2019;
- 35,00 euro dall’1/10/2020;
- 30,00 euro dall’1/7/2021;

Livello

Minimi 1/10/2019

Minimi 1/10/2020

Minimi 1/7/2021

1 2.968,56 3.016,85 3.058,24
2 2.688,53 2.732,26 2.769,75
3 2.434,76 2.474,37 2.508,31
4 2.151,61 2.186,61 2.216,61
5 1.886,84 1.917,54 1.943,85
6 1.641,45 1.668,15 1.691,04

C.R.E.A.

Livello 1 C.R.E.A.

Livello 2 C.R.E.A.

Livello 3 C.R.E.A.

Livello 4 C.R.E.A.

Livello 5 C.R.E.A.

Livello 6 C.R.E.A.

5 453,26 453,26        
4 362,61 271,97 243,72 213,57 181,33  
3 271,96 203,98 182,79 160,18 136,00  
2 181,31 135,98 121,86 106,79 90,66  
1 90,65 67,99 60,93 53,39 45,23  
0         00,00 00,00

Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all'85,5% dei valori previsti. Data la natura dell'attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.

Minimi Settore Industria Gas

Livello

Minimi 1/10/2019

Minimi 1/10/2020

Minimi 1/7/2021

1 2.954,76 3.003,05 3.044,44
2 2.676,03 2.719,77 2.757,25
3 2.423,44 2.463,05 2.497,00
4 2.141,61 2.176,61 2.206,61
5 1.878,07 1.908,77 1.935,08
6 1.633,82 1.660,52 1.683,41

 

C.R.E.A.

Livello 1 C.R.E.A.

Livello 2 C.R.E.A.

Livello 3 C.R.E.A.

Livello 4 C.R.E.A.

Livello 5 C.R.E.A.

Livello 6 C.R.E.A.

5 425,76          
4 341,61 255,47 228,22 200,57 170,33  
3 255,46 191,48 171,29 150,18 128,00  
2 170,31 127,98 114,36 100,29 85,16  
1 85,15 63,99 57,43 50,39 42,83  
0         00,00 00,00

Con il prossimo rinnovo contrattuale il settore dell'industria Gas verrà ricondotto alla retribuzione tabellare del CCNL Energia e Petrolio, con l'annullamento delle differenziazioni salariali previste a tutt'oggi:

Con decorrenza 1/1/2022: riconoscimento del 50% del differenziale salariale sulla retribuzione tabellare;

Con decorrenza 1/7/2023: riconoscimento del restante 50%.

Qualora si verificassero mutamenti di scenario tali da ripresentare motivazioni, strutturali o contingenti, che rendano opportuno un riesame della presente determinazione, le Parti si incontreranno tempestivamente dando seguito al necessario confronto.

Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.)

Le Parti convengono sulla necessità di introdurre l'elemento distinto della retribuzione (EDR). Tale elemento svolgerà, nel corso della vigenza contrattuale, il ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi, come voce compensativa degli scostamenti negativi o positivi tra inflazione prevista e inflazione reale, permettendo di semplificare l'impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL.
L'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) e erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL, secondo gli importi riportati nella tabella dedicata.
L'E.D.R. è riconosciuto negli importi definiti indipendentemente dalle assenze del lavoratore, nel corso del mese, salvo i casi che non comportino alcuna retribuzione in capo ai datore di lavoro per l'intero mese.
Gli importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) alle diverse scadenze e valido per i trattamenti economici minimi del CCNL e del settore industria gas

Livello

EDR dall’1/1/2020

EDR dall’1/1/2021

1 20,70 13,80
2 18,74 12,45
3 16,97 11,32
4 15,00 10,00
5 13,15 8,77
6 11,44 7,63

Uscita turno

E’ prevista l'uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni:
- decisione della direzione aziendale
- permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia, che comporti l'utilizzo in attività non in turno.
Per i lavoratori a più alta anzianità di attività prestata in turno, verrà riconosciuto ad personam un importo in cifra, secondo la seguente tabella, calcolato sulla media dei compensi complessivi dei 3 anni precedenti, percepiti per lavoro in turno. Con l'applicazione del nuovo sistema di compensi per il lavoro in turno alla voce variabile dovrà/aggiungersi la voce "Edr ex turni" ove presente.

Periodo di permanenza in turno

Percentuale

20 anni 35%
25 anni 50%
30 anni 65%
35 anni 80%

Ogni importo riconosciuto ai sensi dei precedenti commi viene comunque a cessare al momento della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
Per i dipendenti usciti dal turno, le aziende attueranno percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale.
La suddetta indennità verrà a cessare al momento della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o vecchiaia e sarà assorbita esclusivamente in caso di reinserimento in lavoro in turno.
Restano confermate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali.

Previdenza complementare

Si richiamano gli accordi nazionali, lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari (cfr. Allegati).
Le Parti concordano sull'opportunità di consentire ai dipendenti l'iscrizione a Fondenergia a partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla previdenza complementare.
Ai lavoratori assunti dovrà essere consegnata l'apposita modulistica ai fini dell'adesione alla previdenza complementare che dovrà essere riconsegnata con l'accettazione o meno dell'iscrizione.
Contribuzioni dovute a Fondi di previdenza complementare
Dall’1/1/2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29/4/1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari al 100%.
Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate nelle seguenti misure:

 

A carico Azienda

A carico lavoratore

Dall’1/7/2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS ante 1/1/1996 2,725% 2%
Dall’1/7/2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS post 31/12/1995 2,775% 2%

 

Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si applicheranno rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a carico aziendale già applicata.
E’ esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati.
Le Parti convengono di arrotondare le quote di iscrizione al fondo di previdenza complementare a 15,00 euro complessive, di cui 12,0 a carico delle aziende e 3,00 euro a carico dell'aderente. Ciò al solo fine di agevolare la contabilità amministrativa del fondo stesso.