CCNL Energia e Petrolio: aspetti normativi del rinnovo

Siglata il 19/9/2019 con riserva, tra la CONFINDUSTRIA ENERGIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA CISL, la UILTEC UIL, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio.

Seguono alcuni aspetti normativi della suddetta Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA)

Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLSA unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Il numero dei RLSA, eletti all'interno delle R.S.U., sarà rapportato all'organico delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella:

1 rappresentante Da 16 a 50 dipendenti
2 rappresentanti Da 51 a 100 dipendenti
3 rappresentanti Da 101 a 300 dipendenti
4 rappresentanti Da 301 a 600 dipendenti
5 rappresentanti Da 601 a 1000 dipendenti
6 rappresentanti Oltre i 1000 dipendenti

 

Il monte ore a disposizione del RLSA è di 56 ore anno, oltre a quelle già previste per le R.S.U.. L'agibilità del RLSA sarà ampliata a fronte di progetti comuni relativi in particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
Le parti si impegnano a valutare le risultanze, li monte ore a disposizione del RLSA di sito è di 16 ore anno.

Contratti di lavoro a termine e di somministrazione a termine

La durata del contratto a tempo determinato è pari a 24 mesi. Resta ferma la facoltà di richiedere un ulteriore contratto a tempo determinato presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi della normativa vigente.
Sono attività stagionali:
- avio rifornimento;
- attività GPL: in particolare, ricezione e discarica del prodotto, movimentazione e stoccaggio dello stesso, imbottigliamento bombole, caricazione di ferrocisterne e autobotti, nonché tutti i processi di supporto collegati; altre da individuare nel settore concordate a livello aziendale;
- operazioni di banchina dedicate alle caricazioni delle bettoline per bunkeraggio navi;
Le aziende individueranno le modalità più idonee per informare i lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità che hanno gli altri lavoratori.
Il numero dei lavoratori occupati nell'Azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di lavoro somministrato a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 30%, da calcolarsi come media annua da osservare, tempo per tempo, all'atto di assunzione. Qualora tale percentuale dia luogo ad un numero decimale, potrà effettuarsi un arrotondamento all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5.
Nelle attività di ingegneria e costruzioni, la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'Azienda. Si scrivono di seguito esemplificativamente gli ambiti di ingegneria e costruzioni.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali attraverso l'erogazione di una formazione per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in funzione dei profili professionali previsti nel sistema di classificazione e inquadramento.
La durata massima del contratto è pari a 3 anni per i livelli 6, 5, 4 e a 2 anni per i livelli 3 e 2.
Il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante potrà avvenire a condizione che sia stato mantenuto il servizio almeno l’85% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare ciascuna delle qualifiche previste dal 6° al 2° livello. Il lavoratore apprendista professionalizzante viene inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire.
La durata massima dell'apprendistato professionalizzante, la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e la sua retribuzione percentualizzata è la seguente:

Livelli

Durata in mesi

Durata 1° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 1° periodo

Durata 2° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 2° periodo

Durata 3° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 3° periodo

2 24 12 90% 12 95%    
3 24 12 90% 12 95%    
4 36 12 90% 12 95% 12 95%
5 36 12 80% 12 90% 12 90%

La retribuzione di riferimento è quella tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo CREA. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, al termine della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento assegnato.
La nuova regolamentazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Lavora Agile

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici. Il lavoro agile ha quale obiettivo incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il dipendente assolverà le proprie mansioni con diligenza attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall'azienda per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità dei luogo individuato dallo stesso per svolgere l'attività lavorativa.
La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livèllo retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Sono promosse attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche dì svolgimento della prestazione lavorativa in regime di smart working, sia riguardo al rispetto delle disposizioni specifiche vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, affinché ogni Lavoratore possa svolgere la prestazione lavorativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Durante le giornate in smart working non sono previste né autorizzate ore di lavoro straordinario né prestazioni di lavoro festivo e notturno.

Maternità e paternità

Per la-tutela fisica ed economica della maternità e della paternità si applicano le relative norme di legge. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, riceveranno un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.
A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente rinnovo il congedo parentale potrà essere fruito anche ad ore.