Alcolici negli esercizi pubblici: reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale

Con il "Decreto Crescita 2019" è stato reintrodotto l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane, e il rilascio della licenza fiscale, per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici e di intrattenimento pubblico. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i soggetti esonerati in base alla normativa previgente dovranno presentare la denuncia, entro il 31 dicembre 2019 (Direttiva n. 131411/RU/2019)

A decorrere dal 29 agosto 2017, una misura di semplificazione tributaria, aveva disposto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane per la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici.
Il cd. "Decreto Crescita 2019", ha cancellato tale semplificazione, ripristinando la normativa precedente, con la reintroduzione dell’obbligo di denuncia e della licenza fiscale anche per gli esercizi pubblici e di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.
Il ripristino del suddetto obbligo decorre dal 30 giugno 2019.
A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni operative per i soggetti che hanno beneficiato dell’esonero e quindi devono regolarizzare la propria posizione, e per coloro che hanno iniziato o iniziano l’attività nel solco della normativa attuale.
In particolare, devono presentare la denuncia di attivazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 31 dicembre 2019, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul portale dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Modulistica):
- gli operatori che hanno avviato l’attività dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, senza essere soggetti all’obbligo di denuncia e al rilascio della licenza fiscale;
- gli operatori che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, invece, la comunicazione preventiva presentata al SUAP per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici, assolve anche l’obbligo della denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane, sempreché la comunicazione sia trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

La denuncia non deve essere presentata dagli operatori già in esercizio alla data del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale, che mantiene piena efficacia.
Tuttavia, deve essere effettuata tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane:
- in caso di variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, per l’aggiornamento della licenza di esercizio, a cura dell’attuale gestore;
- in caso di smarrimento o distruzione della licenza fiscale, per richiederne un duplicato.

L’Agenzia delle Dogane ha precisato, inoltre, che:
- deve ritenersi superato l’elenco delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio individuate con la Direttiva 113015/RU del 9 ottobre 2017;
- restano escluse dall’obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata.