Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 settembre 2019, n. 386

Obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’istante rappresenta di aver acquistato, nel corso del xxxx, delle obbligazioni di ALFA e BETA, tramite l’istituto di credito GAMMA.

L’anno successivo BETA (che nel frattempo aveva acquisito ALFA) è andata in default, motivo per cui alla fine del xxxx è stato approntato un piano di ristrutturazione del debito societario, approvato dalla Corte di giustizia.

Il piano di ristrutturazione del debito prevedeva opzioni diverse per i creditori a seconda dell’ammontare del credito posseduto.

L’istante, vantando un credito del valore nominale di euro X, è stato incluso nella categoria denominata "WWW", con la possibilità di recuperare il X per cento di tale importo entro 12 anni dalla data di entrata in vigore del piano di ristrutturazione del debito. Tale opzione è documentata al punto 4.3.3.1 del suddetto piano (allegato all’istanza).

A tal fine, a fronte delle obbligazioni sottoscritte in origine, all’istante è stato riconosciuto un credito derivante da un "prestito" (loan) pari al X per cento del valore nominale dei suddetti titoli, aumentato degli interessi non percepiti. Inoltre, il "prestito" è stato convertito in dollari americani (USD) con un rapporto di cambio di X USD per euro.

BETA pagherà sul "prestito" un interesse del X per cento annuo, che sarà corrisposto a partire dal xxxx fino al xxxx e, nello stesso periodo, è previsto il rimborso, a rate del finanziamento.

La procedura di scambio delle obbligazioni originali si è conclusa con il rilascio di una certificazione che attesta che il "prestito" eseguito dall’istante a favore della BETA ammonta a USD X.

Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione "REDDITI" Persone Fisiche 2019 e all’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

 

Soluzione prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene corretto:

- dover compilare il quadro RW del modello "REDDITI" Persone Fisiche 2019, indicando il "prestito" con il codice "14" ("Altre attività estere di natura finanziaria");

- non dover pagare l’IVAFE alla luce delle modifiche apportate alla normativa di riferimento dall’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 che, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, ne limita l’ambito oggettivo ai "prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio".

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Come noto, a decorrere dal periodo di imposta 2013, la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Al riguardo, si ricorda che, ai fini del monitoraggio fiscale, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E).

Come chiarito nella circolare n. 38/E del 2013 (par. n. 1.3.1), costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti.

Tale attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, deve essere indicata nel quadro RW del modello "REDDITI" Persone Fisiche (utilizzando il codice "7" rubricato "Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti").

Nella fattispecie in esame, l’istante rappresenta di aver acquistato nel 2015 delle obbligazioni che, successivamente, sono state oggetto di un piano di ristrutturazione giudiziario.

Dalla documentazione allegata all’istanza di interpello, si evince che l’istante, avendo aderito all’opzione "WWW", ha acquisito una "partecipation interest" (quota di partecipazione) all’interno di un "credit agreement" (accordo di finanziamento) denominato "ZZZ".

In sostanza, l’istante non è un obbligazionista della BETA, bensì un suo finanziatore la cui quota è rappresentata dall’ammontare della quota di "prestito" riconosciuto in misura pari a USD X, ossia al X per cento del valore nominale delle obbligazioni originarie, aumentato degli interessi non percepiti.

Le condizioni del prestito prevedono, a favore dell’istante, un obbligo di restituzione del capitale unitamente alla corresponsione di interessi, il cui pagamento avverrà a partire dal xxxx secondo le modalità indicate nei documenti sottoscritti.

Fermo restando che esula dall’attività di interpello procedere ad un accertamento di fatto sulla natura dell’attività finanziaria in esame, sulla base delle informazioni assunte acriticamente e della documentazione allegata all’istanza, la stessa sembra avere le caratteristiche tipiche di un contratto di finanziamento.

L’istante, pertanto, dovrà indicare, come sopra specificato, detta attività nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi e potrà segnalare che i redditi relativi alla predetta attività finanziaria saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta (indicando il codice "5" nella colonna 18).

Si ricorda che per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Per quanto riguarda l’IVAFE, si ricorda che tale imposta si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

L’ambito oggettivo di tale imposta è stato modificato ad opera dell’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei "prodotti finanziari", dei "conti correnti" e dei "libretti di risparmio" detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle "attività finanziarie".

Ai fini della definizione di "prodotti finanziari", rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa.

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per "prodotti finanziari" si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (...)".

La definizione di "strumenti finanziari" è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: "1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (...)".

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che "per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure".

La classe dei "valori mobiliari", dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili. In estrema sintesi, i "valori mobiliari" sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Nel caso di specie, per configurarsi come "valore mobiliare", il "prestito" dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali.

Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come "prodotto finanziario", ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Per completezza si segnala che, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello "REDDITI" Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello "REDDITI" Persone Fisiche.