Ripetizione del patto di prova: le condizioni dettate dalla Cassazione

Il patto di prova va ripetuto se vi è la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione (Corte di cassazione del 12 settembre 2019, n. 22809)

La vicenda esaminata riguarda un conducente di linea, in prova, che alla guida di un autobus, con passeggeri a bordo, è rimasto tra le due barriere nel frattempo abbassatesi, ed è stato costretto, per evitare lo scontro col treno, ad eseguire una retromarcia, urtando il portellone dell'autobus contro una delle barriere e danneggiando quest'ultima.
La società aveva intimato, di conseguenza, il licenziamento ai sensi dell'art. 47 del regolamento aziendale, sul rilievo che la condotta del dipendente, agente in prova, integrasse la fattispecie dettata dallo stesso.
La Corte d’Appello, in conformità con i giudici di primo grado, ha valutato la condotta posta in essere dal dipendente come riconducibile alle ipotesi di legittimo licenziamento ai sensi del regolamento aziendale, secondo cui "gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli artt. da 42 a 45 del presente regolamento possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno".
Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la cassazione, pur dando atto di come al lavoratore fosse addebitata una condotta punibile con sanzioni conservative, ha ritenuto legittima l'irrogazione del licenziamento in ragione della condizione del dipendente di lavoratore "in prova".
In particolare, la Corte di merito ha sottolineato come la previsione ad opera della legge di un periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato (in ruolo) impedisse di attribuire rilevanza ai precedenti periodi di lavoro a tempo determinato svolti del medesimo dipendente per la stessa società e con identiche mansioni. Ciò in quanto, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l'esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell'adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
Il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, dovendosi ritenere l'illegittimità del patto ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro.
Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l'intervento di molteplici fattori attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute