Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2019, n. 22699

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sospensione del giudizio - Definizione ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 - Effetti - Cessazione materia del contendere - Estinzione del giudizio

 

Premesso in fatto e considerato in diritto

 

1. - La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 772/10/11 del 7 aprile 2011, pubblicata il 10 agosto 2011 e notificata il 1° luglio 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 48/03/2008 del 19 febbraio 2006 di accoglimento del ricorso proposto dalla società V.L. s.p.a. avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sul valore aggiunto e all' imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2004.

2. - La Agenzia delle entrate, con atto del 31 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. - La intimata società ha resistito mediante controricorso del 7 dicembre 2012.

4. - Con atto, depositato il 29 novembre 2017, la controricorrente, esponendo e documentando di aver chiesto la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di aver provveduto al pagamento della prima rata (di € 24.787,34), ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio.

5. - La Avvocatura generale dello Stato, per la ricorrente, mediante istanza del 4 dicembre 2018, ha chiesto dichiarasi la estinzione del giudizio, avendo la società contribuente definito la controversia col « versamento di tutte le somme dovute », giusta comunicazione della Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Chieti del 19 novembre 2018.

6. - La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla conseguente declaratoria.

7. - Le spese processuali che, a norma dell'art. 11, comma 10, del d.l. 24 aprile 2017, cit., restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.

 

P.Q.M.

 

dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.