Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 21 giugno 2019

Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese

 

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie e per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, non può superare:

a) l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero

b) il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

1-ter. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i pertinenti limiti massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-bis e all'art. 8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 1-bis, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, tra:

a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e

b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto.»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25 per cento e la copertura dell'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti è a carico della sezione speciale.»;

c) all'art. 8, comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: «pari all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti», sono inserite le seguenti: «, ovvero al 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»;

d) all'art. 8, comma 3, dopo le parole: «della medesima tranche», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, nei quali la garanzia rilasciata a valere sulle sezioni speciali può arrivare al 100 per cento della tranche mezzanine riferita alla quota del portafoglio di finanziamenti oggetto di garanzia»;

e) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: «dai medesimi soggetti garanti», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, ovvero del 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»;

f) all'art. 13, comma 2, lettera c), dopo le parole: «al presente decreto», sono aggiunte, infine, le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-ter, il punto di stacco e spessore della tranche junior determinati applicando la metodologia del soggetto richiedente»;

g) all'art. 13, comma 5, lettera b), dopo le parole: «effettivamente costruito», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 7, comma 1-ter, la metodologia del soggetto richiedente»;

h) all'art. 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7»;

i) all'allegato 1:

1) nella premessa che precede la Sezione I, le parole: «, commi 1 e 2» sono soppresse;

2) al paragrafo 2.2, nella definizione di «maxTjr » le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.»;

3) l'intestazione della tabella 1 riportata al paragrafo 3.2 è sostituita dalla seguente:

 

"M (anni) PD (ELmax) ELmax"

 

4) al paragrafo 3.3, nella definizione di «maxTjc» le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate.».

 

Art. 2

Norme finali

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a integrare le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto. Le predette disposizioni di carattere generale, così integrate, sono pubblicate nei siti internet del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2019, n. 217.